IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 28 gennaio 2000; Visti gli appelli sub n. 11090/1999 e n. 11091/1999 proposti dalla Soc. CO.DIR. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Luigi Volpe ed elett. te dom.ta presso lo studio del prof. avv. Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste, n. 88; Contro la regione Puglia in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio; e nei confronti della soc. LE.IP. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Nitti e Gennaro Notarnicola ed elettivamente domciliata in Roma presso il cav. Luigi Gardin, via Laura Mantegazza, n. 24; per la riforma rispettivamente, delle ordinanze del tribunale amministrativo regionale della Puglia - Bari sez. II, 3 settembre 1999, n. 601 e n. 586; Visti gli atti e i documenti depositati con gli appelli; Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. LE.IP. S.p.a.; Relatore alla camera di consiglio del 28 gennaio 2000 il consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. Volpe per l'appellante e gli avv.ti Nitti e Notarnicola per la soc. LE.IP. S.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La Soc. CO.DIR. S.r.l. aveva presentato al comune di Lecce, in data 13 novembre 1992, una domanda di autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale al dettaglio con superficie superiore a mq 1500. Trasmessi gli atti dal comune di Lecce alla regione Puglia per la pronuncia sulla domanda di nulla osta, dopo una prolungata inerzia dell'autorita' regionale interveniva la legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24, che all'articolo 1 disponeva che il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita era sospeso fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998. Sopravveniva il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui art. 25, comma 5, dispone che le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data; a questo punto veniva emanata la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, il cui art. 1, ferma restando la disciplina dell'art. 25 predetto, disponeva la sospensione del rilascio del nulla osta regionale fino all'emanazione delle norme previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino al 24 aprile 1999, la Soc. CO.DIR. impugnava dinanzi, al Tribunale amministrativo regionale della Puglia il silenzio rifiuto formatosi in seguito a diffida del 17 febbraio 1999 e la nota dirigenziale del 7 aprile 1999, che disponeva la sospensione di cui alla legge regionale n. 4/1999 cit. Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. II, con ordinanza 20 maggio 1999, n. 395, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente, dichiarando l'obbligo di provvedere della regione Puglia. Sopravvenuta la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, il cui art. 1, comma 3, stabilisce che all'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. II adottava il 3 settembre 1999 due ordinanze cautelari di rigetto sulle domande della Soc. CO.DIR.: l'ordinanza n. 601, con cui veniva rigettata la domanda di esecuzione coattiva della precedente ordinanza n. 395/1999; l'ordinanza n. 586, con cui veniva respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento dirigenziale soprassessorio del 23 luglio 1999, n. 10. Avverso le due ordinanze la Soc. CO.DIR. propone appello. Resiste la controinteressata Soc. LE.IP. S.p.a. All'odierna camera di consiglio, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono passati in decisione. D i r i t t o 1. - Va disposta in via prioritaria la riunione dei due procedimenti, attesa l'esistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. 2. - Nel merito, gli appelli dovrebbero essere respinti in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, secondo cui "all'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito". Peraltro, il collegio dubita della legittimita' costituzionale di tale disposizione in riferimento agli articoli 117, 3 e 41 Cost. 3. - Tale questione e' rilevante, in quanto, dovendosi fare necessariamente applicazione della predetta disposizione, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. A tal fine, non possono aver ingresso le deduzioni della controinteressata resistente, ad avviso della quale la regione Puglia non avrebbe obbligo di provvedere sull'istanza di nulla osta della ricorrente mancando la superficie disponibile per le strutture di primo livello in base al contingente previsto dalla programmazione regionale di cui alla legge reg. n. 32/1995. Tale argomento, infatti, non rileva ai fini della domanda di esecuzione coattiva dell'ordinanza cautelare: la delibazione della domanda cautelare proposta in ordine al silenzio rifiuto impugnato, infatti, e' stata gia' compiuta dal giudice della cautela, mentre in questa sede oggetto del giudizio e' soltanto l'esecuzione coattiva del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilita' di riesame di merito. Non rileva nemmeno ai fini dell'appello cautelare contro l'ordinanza che ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato: la domanda cautelare proposta in primo grado aveva ad oggetto, infatti, non un silenzio rifiuto bensi' invece un provvedimento esplicito, fondato su motivi diversi da quello dell'inesistenza dell'obbligo di provvedere. 4. - La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata. La Corte costituzionale, cui era stata rimessa la questione della sospensione indiscriminata del rilascio del nulla osta regionale all'apertura di grandi strutture di vendita di cui alla legge reg. Puglia n. 24/1997, con ordinanza n. 276 del 1999 ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia per nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens costituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 e dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24. Senonche', l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, ha mutato il quadro normativo. La legge regionale n. 4/1999, nel prevedere la sospensione a termine del rilascio del nulla osta regionale, faceva esplicitamente salva l'applicazione dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 114/1998, secondo cui le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data. L'art. 1, comma 3, legge reg. n. 24/1999 dispone in difformita' dalla norma statale, stabilendo che all'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito. Cosi' disponendo, la predetta disposizione della legge regionale non si sottrae ad un duplice sospetto di illegittimita' costituzionale. 5. - Sotto un primo profilo, la legge regionale incide retroattivamente su rapporti giuridici preesistenti, in precedenza regolati dalla legge statale: in particolare, in attuazione della delega di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Vero e' che alla legge regionale non e' preclusa in via di principio la retroattivita'. Ma e' vero altresi' che, come segnalato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 389 del 1991, l'art. 117 della Costituzione non stabilisce l'incompetenza temporale delle regioni a legiferare su situazioni gia' disciplinate da leggi dello Stato, dando effetto retroattivo alla sua legislazione, ma, congiuntamente al principio dell'unita' dell'ordinamento, che implicitamente richiama l'art. 3 Cost., costituisce un parametro indicativo dell'esigenza di coordinamento fra la legge regionale e la preesistente legislazione statale e della necessita' di non sacrificare irragionalmente posizioni facenti capo a questa legislazione. In particolare, come osservato dalla Corte, il sacrificio di posizioni facenti capo alla legislazione statale preesistente puo' essere considerato ragionevole solo se il permanere del precedente assetto risulti del tutto incompatibile con l'innovativa disciplina regionale. Nella specie, non sembra, per la legge regionale come per quella statale, che per assicurare l'effettivita' del nuovo assetto sia indispensabile disporre l'improcedibilita' delle domande trasmesse alla giunta regionale entro il 16 gennaio 1998. 6 - Sotto un secondo profilo, la disposizione della legge regionale appare in contrasto con l'art. 41, primo comma, Cost. La disposizione di legge statale citata (art. 25 d.lgs. n. 114/1998) ha previsto, nel passaggio dal precedente al nuovo assetto normativo, fondato sulla programmazione regionale della rete distributiva secondo gli obbiettivi e i criteri di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 114/1998, norme transitorie in ordine alle istanze di autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita che stabiliscono - e' vero - il discrimine temporale del 16 gennaio 1998 (data della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri in ordine al citato decreto legislativo) tra domande gia' trasmesse e domande non ancora trasmesse alla giunta regionale per il nulla osta. Ma e' altresi' vero che, di tali domande le prime dovevano essere decise entro centottanta giorni (quinto comma), mentre alle seconde non si dava seguito fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 (sesto comma): non quindi in via definitiva. Soltanto per il periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del decreto legislativo n. 114/1998, che abrogava la legge n. 426/1971, e quella di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 era sospesa la presentazione delle domande (sesto comma). Nella disposizione della legge regionale, invece, la definitiva improcedibilita' di domande di nulla osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - presentate nella vigenza della legge n. 426/1971 sul commercio - sembra risolversi in una pratica soppressione dell'iniziativa economica privata in ordine all'oggetto. 7. - Ne' sembrano invocabili i limiti della liberta' di iniziativa economica privata. Secondo le acquisizioni della giurisprudenza costituzionale, infatti, i limiti che possono essere prescritti alla liberta' di iniziativa economica privata, in base al secondo comma dell'art. 41 Cost., non debbono essere tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio; inoltre, i programmi e i controlli che possono essere imposti all'attivita' economica privata, in base al comma 3 del predetto art. 41, non debbono sopprimere l'iniziativa individuale, potendo essi soltanto tendere ad indirizzarla ed a condizionarla (Corte cost., sent. n. 78 del 1970). Per le suesposte considerazioni, il processo va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale. Resta riservato ogni provvedimento sulle domande cautelari dell'appellante.