IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
  del 28 gennaio 2000;
    Visti  gli  appelli  sub  n. 11090/1999  e n. 11091/1999 proposti
  dalla  Soc.  CO.DIR.  S.r.l., in persona del legale rappresentante,
  rappresentata  e  difesa  dal  prof.  avv. Luigi Volpe ed elett. te
  dom.ta  presso  lo  studio  del prof. avv. Giorgio Recchia in Roma,
  corso Trieste, n. 88;
    Contro  la  regione  Puglia in persona del presidente pro-tempore
  della Giunta regionale, non costituita in giudizio; e nei confronti
  della soc. LE.IP. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
  Nitti  e  Gennaro  Notarnicola  ed elettivamente domciliata in Roma
  presso  il  cav.  Luigi Gardin, via Laura Mantegazza, n. 24; per la
  riforma    rispettivamente,    delle    ordinanze   del   tribunale
  amministrativo  regionale  della Puglia - Bari sez. II, 3 settembre
  1999, n. 601 e n. 586;
    Visti gli atti e i documenti depositati con gli appelli;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in giudizio della soc. LE.IP.
  S.p.a.;
    Relatore   alla  camera  di  consiglio  del  28 gennaio  2000  il
  consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. Volpe per l'appellante
  e gli avv.ti Nitti e Notarnicola per la soc. LE.IP. S.p.a.;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    La  Soc.  CO.DIR.  S.r.l. aveva presentato al comune di Lecce, in
  data 13 novembre 1992, una domanda di autorizzazione per l'apertura
  di un centro commerciale al dettaglio con superficie superiore a mq
  1500.
    Trasmessi gli atti dal comune di Lecce alla regione Puglia per la
  pronuncia  sulla domanda di nulla osta, dopo una prolungata inerzia
  dell'autorita' regionale interveniva la legge regionale 24 dicembre
  1997, n. 24, che all'articolo 1 disponeva che il rilascio del nulla
  osta  di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di
  vendita  era  sospeso  fino  all'emanazione  di norme integrative e
  modificative  della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e comunque
  non oltre il 30 settembre 1998.
    Sopravveniva il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui
  art.  25,  comma  5,  dispone  che  le  domande  di  rilascio delle
  autorizzazioni  previste  dagli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno
  1971,   n. 426,   gia'  trasmesse  alla  Giunta  regionale  per  il
  prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, sono esaminate
  e  decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla
  suddetta  data;  a  questo  punto veniva emanata la legge regionale
  20 gennaio  1999, n. 4, il cui art. 1, ferma restando la disciplina
  dell'art. 25  predetto,  disponeva  la sospensione del rilascio del
  nulla  osta  regionale  fino  all'emanazione  delle  norme previste
  dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino
  al  24 aprile 1999, la Soc. CO.DIR. impugnava dinanzi, al Tribunale
  amministrativo regionale della Puglia il silenzio rifiuto formatosi
  in  seguito  a  diffida del 17 febbraio 1999 e la nota dirigenziale
  del  7 aprile  1999, che disponeva la sospensione di cui alla legge
  regionale n. 4/1999 cit.
    Il  Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. II, con
  ordinanza  20 maggio  1999, n. 395, accoglieva la domanda cautelare
  della ricorrente, dichiarando l'obbligo di provvedere della regione
  Puglia.
    Sopravvenuta la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, il cui art.
  1,   comma   3,   stabilisce   che   all'esame   delle  domande  di
  autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a
  norma  alla  data  del  16 gennaio  1998,  non  si  da' seguito, il
  Tribunale  amministrativo  regionale della Puglia, sez. II adottava
  il  3 settembre  1999  due  ordinanze  cautelari  di  rigetto sulle
  domande della Soc. CO.DIR.:
        l'ordinanza  n. 601,  con  cui veniva rigettata la domanda di
  esecuzione coattiva della precedente ordinanza n. 395/1999;
        l'ordinanza  n. 586,  con  cui  veniva respinta la domanda di
  sospensione    dell'esecuzione   del   provvedimento   dirigenziale
  soprassessorio del 23 luglio 1999, n. 10.
    Avverso le due ordinanze la Soc. CO.DIR. propone appello.
    Resiste la controinteressata Soc. LE.IP. S.p.a.
    All'odierna camera di consiglio, uditi i difensori delle parti, i
  ricorsi sono passati in decisione.

                            D i r i t t o

    1. - Va   disposta   in  via  prioritaria  la  riunione  dei  due
  procedimenti,   attesa   l'esistenza   di  ragioni  di  connessione
  soggettiva ed oggettiva.
    2. - Nel  merito,  gli  appelli  dovrebbero  essere  respinti  in
  applicazione  dell'art. 1,  comma 3, della legge regionale 4 agosto
  1999, n. 24, secondo cui "all'esame delle domande di autorizzazione
  ex  legge  regionale  2 maggio  1995, n. 32, corredate a norma alla
  data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito".
    Peraltro, il collegio dubita della legittimita' costituzionale di
  tale disposizione in riferimento agli articoli 117, 3 e 41 Cost.
    3. - Tale  questione  e'  rilevante,  in  quanto,  dovendosi fare
  necessariamente   applicazione   della  predetta  disposizione,  il
  giudizio   non   puo'   essere   definito  indipendentemente  dalla
  risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
    A  tal  fine,  non  possono  aver  ingresso  le  deduzioni  della
  controinteressata  resistente,  ad  avviso  della  quale la regione
  Puglia non avrebbe obbligo di provvedere sull'istanza di nulla osta
  della   ricorrente   mancando  la  superficie  disponibile  per  le
  strutture  di  primo  livello in base al contingente previsto dalla
  programmazione regionale di cui alla legge reg. n. 32/1995.
    Tale  argomento,  infatti,  non  rileva  ai fini della domanda di
  esecuzione  coattiva dell'ordinanza cautelare: la delibazione della
  domanda cautelare proposta in ordine al silenzio rifiuto impugnato,
  infatti,  e'  stata gia' compiuta dal giudice della cautela, mentre
  in  questa  sede  oggetto  del  giudizio  e'  soltanto l'esecuzione
  coattiva  del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilita' di
  riesame di merito.
    Non   rileva   nemmeno  ai  fini  dell'appello  cautelare  contro
  l'ordinanza   che   ha  respinto  la  domanda  di  sospensione  del
  provvedimento  impugnato:  la  domanda  cautelare proposta in primo
  grado  aveva  ad  oggetto,  infatti, non un silenzio rifiuto bensi'
  invece  un  provvedimento  esplicito,  fondato su motivi diversi da
  quello dell'inesistenza dell'obbligo di provvedere.
    4. - La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente
  infondata.
    La Corte costituzionale, cui era stata rimessa la questione della
  sospensione  indiscriminata  del  rilascio del nulla osta regionale
  all'apertura  di grandi strutture di vendita di cui alla legge reg.
  Puglia  n. 24/1997,  con  ordinanza  n. 276 del 1999 ha disposto la
  restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della
  Puglia  per  nuovo  esame della rilevanza della questione alla luce
  dello   jus   superveniens   costituito   dall'art. 25  del  d.lgs.
  n. 114/1998 e dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24.
    Senonche',  l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, della legge
  regionale 4 agosto 1999, n. 24, ha mutato il quadro normativo.
    La  legge  regionale  n. 4/1999,  nel  prevedere la sospensione a
  termine   del   rilascio   del   nulla   osta   regionale,   faceva
  esplicitamente  salva  l'applicazione dell'art. 25, comma 5, d.lgs.
  n. 114/1998,   secondo   cui   le   domande   di   rilascio   delle
  autorizzazioni  previste  dagli  art. 26 e 27 della legge 11 giugno
  1971,   n. 426,   gia'  trasmesse  alla  Giunta  regionale  per  il
  prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, sono esaminate
  e  decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla
  suddetta data.
    L'art. 1,  comma  3, legge reg. n. 24/1999 dispone in difformita'
  dalla  norma  statale,  stabilendo  che  all'esame delle domande di
  autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a
  norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito.
    Cosi'  disponendo, la predetta disposizione della legge regionale
  non   si   sottrae   ad   un  duplice  sospetto  di  illegittimita'
  costituzionale.
    5. - Sotto   un   primo   profilo,   la  legge  regionale  incide
  retroattivamente  su rapporti giuridici preesistenti, in precedenza
  regolati  dalla  legge statale: in particolare, in attuazione della
  delega  di  cui  all'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo
  1997,  n. 59,  dall'art. 25,  comma  5,  del  d.lgs. 31 marzo 1998,
  n. 114.
    Vero  e'  che  alla  legge  regionale  non  e' preclusa in via di
  principio la retroattivita'.
    Ma   e'   vero   altresi'   che,   come   segnalato  dalla  Corte
  costituzionale  con  sentenza  n. 389  del  1991,  l'art. 117 della
  Costituzione  non stabilisce l'incompetenza temporale delle regioni
  a  legiferare su situazioni gia' disciplinate da leggi dello Stato,
  dando effetto retroattivo alla sua legislazione, ma, congiuntamente
  al   principio  dell'unita'  dell'ordinamento,  che  implicitamente
  richiama   l'art. 3  Cost.,  costituisce  un  parametro  indicativo
  dell'esigenza   di  coordinamento  fra  la  legge  regionale  e  la
  preesistente   legislazione  statale  e  della  necessita'  di  non
  sacrificare   irragionalmente   posizioni  facenti  capo  a  questa
  legislazione.
    In  particolare,  come  osservato  dalla  Corte, il sacrificio di
  posizioni  facenti capo alla legislazione statale preesistente puo'
  essere  considerato ragionevole solo se il permanere del precedente
  assetto risulti del tutto incompatibile con l'innovativa disciplina
  regionale.
    Nella  specie, non sembra, per la legge regionale come per quella
  statale,  che  per  assicurare l'effettivita' del nuovo assetto sia
  indispensabile  disporre l'improcedibilita' delle domande trasmesse
  alla giunta regionale entro il 16 gennaio 1998.
    6 - Sotto   un  secondo  profilo,  la  disposizione  della  legge
  regionale appare in contrasto con l'art. 41, primo comma, Cost.
    La   disposizione   di   legge  statale  citata  (art. 25  d.lgs.
  n. 114/1998)  ha  previsto,  nel  passaggio dal precedente al nuovo
  assetto  normativo,  fondato  sulla  programmazione regionale della
  rete  distributiva  secondo  gli  obbiettivi  e  i  criteri  di cui
  all'art. 6 del d.lgs. n. 114/1998, norme transitorie in ordine alle
  istanze  di  autorizzazione  all'apertura  di  grandi  strutture di
  vendita  che  stabiliscono  - e' vero - il discrimine temporale del
  16 gennaio 1998 (data della deliberazione preliminare del Consiglio
  dei  ministri  in ordine al citato decreto legislativo) tra domande
  gia' trasmesse e domande non ancora trasmesse alla giunta regionale
  per il nulla osta.
    Ma e' altresi' vero che, di tali domande le prime dovevano essere
  decise entro centottanta giorni (quinto comma), mentre alle seconde
  non  si dava seguito fino alla emanazione delle disposizioni di cui
  all'art. 6 (sesto comma): non quindi in via definitiva.
    Soltanto   per   il   periodo   intercorrente   fra  la  data  di
  pubblicazione  del decreto legislativo n. 114/1998, che abrogava la
  legge n. 426/1971, e quella di emanazione delle disposizioni di cui
  all'art. 6  era  sospesa  la  presentazione  delle  domande  (sesto
  comma).
    Nella  disposizione  della legge regionale, invece, la definitiva
  improcedibilita'  di domande di nulla osta regionale per l'apertura
  di  grandi  strutture  di  vendita - presentate nella vigenza della
  legge  n. 426/1971 sul commercio - sembra risolversi in una pratica
  soppressione    dell'iniziativa   economica   privata   in   ordine
  all'oggetto.
    7. - Ne'   sembrano   invocabili   i  limiti  della  liberta'  di
  iniziativa economica privata.
    Secondo  le  acquisizioni  della  giurisprudenza  costituzionale,
  infatti,  i  limiti  che possono essere prescritti alla liberta' di
  iniziativa economica privata, in base al secondo comma dell'art. 41
  Cost.,   non   debbono   essere  tali  da  renderne  impossibile  o
  estremamente  difficile  l'esercizio;  inoltre,  i  programmi  e  i
  controlli   che  possono  essere  imposti  all'attivita'  economica
  privata,  in  base  al  comma  3  del predetto art. 41, non debbono
  sopprimere  l'iniziativa individuale, potendo essi soltanto tendere
  ad  indirizzarla  ed  a condizionarla (Corte cost., sent. n. 78 del
  1970).
    Per  le  suesposte  considerazioni,  il processo va sospeso e gli
  atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
    Resta   riservato  ogni  provvedimento  sulle  domande  cautelari
  dell'appellante.