IL TRIBUNALE

    Ha  reso  la  seguente  ordinanza;     Prima del compimento delle
  formalita'  di  apertura del dibattimento, l'imputato, assistito da
  difensore   di  fiducia,  ha  richiesta  applicazione  della  pena,
  subordinandola alla sospensione della stessa, in relazione al reato
  di guida in stato di ebbrezza.     Ritiene questo giudicante che la
  richiesta  congiuntamente  presentata  dal p.m. e dall'imputato non
  possa   essere  accolta,  attesa  la  molteplicita'  di  precedenti
  specifici   da  cui  l'imputato  e'  gravato,  che  impediscono  la
  formulazione  di  una  prognosi  di  non  recidivita',  e quindi la
  sospensione  della  pena.      Pur  trattandosi  di  procedimento a
  seguito  di  opposizione  a  decreto penale, nel quale, ex art. 557
  c.p.p.,  come  modificato  dall'art. 44  della legge n. 479/99, non
  sarebbe possibile procedere col rito di cui all'art. 444 c.p.p., va
  osservato  che - essendo stata l'opposizione al decreto di condanna
  proposta  in  data  di  lunga  antecedente quella del 2 giugno 1999
  (data  di vigenza del d. lgs. n. 51/98), deve ritenersi che a detta
  data  il  giudizio  fosse,  per effetto dell'opposizione, pendente,
  sicche'  deve  trovare  applicazione  la  norma  transitoria di cui
  all'art. 224 d. lgs. n. 51/98, che consente il ricorso in ogni caso
  al rito di cui all'art. 444 c.p.p.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 186/2000). 00C0339