IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, personalmente ed a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 2 e 3, c.p., concordando col p.m. la pena finale di mesi sei di reclusione, previa concessione delle attuenanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Nell'ambito di tale definizione concordata, l'ipotesi di cui all'art. 589, comma 3, c.p., e' stata dalle parti ritenuta circostanza aggravante, sebbene sia invece pacifico che costituisca un'ipotesi di concorso formale, espressamente disciplinata dal legislatore al solo scopo di porre un tetto massimo (sino a dodici anni di reclusione) agli aumenti di pena altrimenti conseguenti all'applicazione della disciplina dell'art. 81, c.p. (che comporterebbe una pena teorica sino a quindici anni di reclusione, pari al triplo della pena massima per il delitto di cui all'art. 589, comma 1, c.p.). La qualificazione giuridica dei fatti, l'applicazione delle circostanze e la pena conseguente non sono pertanto conformi a legge, e l'accordo delle parti non puo' essere accolto. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 186/2000). 00C0340