IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Prima   del   compimento   delle   formalita'   di  apertura  del
  dibattimento, l'imputato, personalmente ed a mezzo difensore munito
  di  procura  speciale, ha formulato richiesta di applicazione della
  pena  in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 2 e 3, c.p.,
  concordando  col  p.m.  la  pena  finale di mesi sei di reclusione,
  previa  concessione delle attuenanti generiche, ritenute prevalenti
  rispetto alle contestate aggravanti.
    Nell'ambito  di  tale  definizione  concordata,  l'ipotesi di cui
  all'art.  589,  comma  3,  c.p.,  e'  stata  dalle  parti  ritenuta
  circostanza aggravante, sebbene sia invece pacifico che costituisca
  un'ipotesi  di  concorso  formale,  espressamente  disciplinata dal
  legislatore  al solo scopo di porre un tetto massimo (sino a dodici
  anni  di  reclusione)  agli  aumenti di pena altrimenti conseguenti
  all'applicazione   della   disciplina   dell'art.   81,  c.p.  (che
  comporterebbe  una pena teorica sino a quindici anni di reclusione,
  pari  al  triplo  della pena massima per il delitto di cui all'art.
  589, comma 1, c.p.).
    La  qualificazione  giuridica  dei  fatti,  l'applicazione  delle
  circostanze  e  la  pena  conseguente  non sono pertanto conformi a
  legge, e l'accordo delle parti non puo' essere accolto.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 186/2000). 00C0340