IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il  pubblico  ministero  ha  sollevato  questione di illegittimita'
  costituzionale  dell'art. 461  Codice  di  procedura  penale, nuova
  formulazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
        l'art.  461  Codice  di procedura penale, come ora modificato
  dalla  legge  entrata  in  vigore  il  3 gennaio 2000, non consente
  infatti   la   proposizione   dell'istanza   di  applicazione  pena
  all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;
        la   legge   predetta  non  prevede  norme  transitorie,  che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  nuova normativa vigente;
        tale   unica   interpretazione   possibile   apre   dubbi  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 46l del Codice di procedura
  penale, venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato
  che  abbia  formulato opposizione a decreto penale nel vigore della
  vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse gia' pendente
  dinanzi  al  giudice  del  dibattimento  al momento dell'entrata in
  vigore  della  nuova  normativa  ed  imputato  che  presenti invece
  opposizione  nel  vigore  della nuova normativa, poiche' ad ambedue
  non  e'  concesso  proporre istanza di applicazione pena dinanzi al
  giudice  del  dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed
  ora soltanto tale facolta' gli e' preclusa;
        la  predetta questione e' rilevante e manifestamente fondata,
  poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;