IL TRIBUNALE Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione non proposta dalla difesa, il pubblico ministero ha espresso consenso; l'art. 461 del Codice di procedura penale, come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna; la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente; tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 461 del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione al decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli sia preclusa; la predetta questione e' rilevante e non manifestamente infondata, poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;