IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine  all'istanza  di  applicazione  non proposta dalla
  difesa, il pubblico ministero ha espresso consenso;
        l'art. 461   del   Codice   di  procedura  penale,  come  ora
  modificato  dalla  legge  entrata  in vigore il 3 gennaio 2000, non
  consente   la   proposizione   dell'istanza  di  applicazione  pena
  all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;
        la   legge   predetta  non  prevede  norme  transitorie,  che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  nuova normativa vigente;
        tale   unica   interpretazione   possibile   apre   dubbi  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 461 del Codice di procedura
  penale  in  riferimento  all'art. 3 della Costituzione, venendosi a
  creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato
  opposizione al decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed
  il  cui  procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice
  del  dibattimento  al  momento  dell'entrata  in vigore della nuova
  normativa  ed  imputato  che presenti invece opposizione nel vigore
  della  nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre
  istanza  di  applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento,
  benche'  il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta'
  gli sia preclusa;
        la  predetta  questione  e'  rilevante  e  non manifestamente
  infondata,  poiche'  dalla sua decisione dipende la pronuncia della
  sentenza;