ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Bertoli Giovanni, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio penale, a se'guito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza resa ex art.444 cod. proc. pen. dallo stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con ordinanza del 21 ottobre 1998, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 del codice penale, ed agli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale; che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perche' il giudice del patteggiamento e' tenuto a fissare, entro il minimo ed il massimo di legge, la durata della sospensione della patente di guida, senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre (diversamente dall'autorita' amministrativa) di alcun parametro di giudizio; b) con l'art. 24 Cost., perche' l'imputato non puo' ne' interloquire in giudizio, ne' impugnare per motivi di merito la decisione sulla durata della sospensione della patente di guida; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione, gia' decisa in tal senso con ordinanza n. 25 del 1999 dalla Corte costituzionale. Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso rimettente sulla base di uguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 264 del 1999, pronunciata in data successiva alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalita'; che in tale sede questa Corte ha rilevato che il giudice a quo nel prospettare la questione di legittimita' costituzionale, muove dal presupposto che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, per una durata determinata dal giudice entro il minimo ed il massimo di legge, sia accessoria all'accertamento del reato (secondo la formulazione della rubrica dell'art. 222 cod. strada) e, percio', ad una dichiarazione di responsabilita' incompatibile con la pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen; che la Corte, nella citata ordinanza, ha rammentato di aver gia' rilevato l'erroneita' di tale assunto, poiche' la sanzione amministrativa di cui al denunciato art. 222 non presuppone, logicamente o normativamente, la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del 1999); che in particolare va ribadito che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo il diritto vivente - interpretandosi l'espressione "accertamento del reato", contenuta nella rubrica dell'articolo stesso, nel senso di accertamento, nell'a'mbito e nei limiti del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del fatto lesivo dell'interesse pubblico, al quale consegue l'applicazione di una pena - impone al giudice di merito, per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida e per la relativa motivazione, di attenersi ai parametri di cui al succitato art. 218; che - come gia' osservato nell'ordinanza n. 264 del 1999 - la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 cod proc. pen. e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta, escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione; che, pertanto, la questione proposta e' manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.