ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8,
del  codice  di  procedura  penale,  promosso con ordinanza emessa il
26 ottobre  1998 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico
di  Mauro  Carinci,  iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Roma,  con  ordinanza  emessa  il
26 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157,
comma   8,  del  codice  di  procedura  penale  (Prima  notificazione
all'imputato   non   detenuto),   nella   parte   in   cui,   secondo
l'interpretazione  che  ne  da' lo stesso rimettente, imporrebbe - in
caso  di  mancato  recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale
giudiziario  per  temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneita'  o  assenza  delle  persone abilitate alla ricezione - la
restituzione  del piego al mittente trascorsi dieci giorni dalla data
del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale;
        che,  ad  avviso  del rimettente, in caso di mancata consegna
della  raccomandata  prevista  dall'ultimo  comma  dell'art. 157 cod.
proc.  pen.,  deve infatti trovare applicazione la disciplina propria
delle  notificazioni  a  mezzo  posta,  in  virtu' di quanto previsto
dall'art. 10  della  legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione  di  atti  giudiziari),  secondo  cui  le  disposizioni
relative  alle  notificazioni  a  mezzo posta si applicano, in quanto
compatibili,  alle  comunicazioni  a  mezzo  di  lettera raccomandata
effettuate  da  ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione
di atti giudiziari;
        che  il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 -
dichiarato  in  parte  qua illegittimo, con sentenza n. 346 del 1998,
per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - prevede che il piego
sia  restituito  al  mittente  subito  dopo il decorso del termine di
giacenza;
        che  la suddetta sentenza di illegittimita' costituzionale si
riferirebbe  peraltro, secondo il rimettente, alle sole notificazioni
a  mezzo posta e non potrebbe pertanto assumere rilievo riguardo alla
notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario;
        che  la  diversita'  di  disciplina  che  ne risulterebbe tra
notificazioni  a  mezzo posta e notificazioni eseguite dall'ufficiale
giudiziario,  ma perfezionate mediante invio di comunicazione a mezzo
lettera   raccomandata,   risulterebbe   lesiva   del   principio  di
eguaglianza  nonche'  del  diritto  di  difesa del destinatario della
notificazione  effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc.
pen;
        che   l'Avvocatura   generale  dello  Stato,  intervenuta  in
giudizio  per  conto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ha
concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.
    Considerato   che   il   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale  della disciplina denunciata nella parte in cui questa
disporrebbe,  in  caso di mancato recapito per temporanea assenza del
destinatario  o  per  mancanza,  inidoneita'  o assenza delle persone
abilitate  alla  ricezione,  la  restituzione  al  mittente del piego
contenente  la  comunicazione  prevista  dall'art. 157, comma 8, cod.
proc.  pen.,  dopo  il  decorso  del  termine  di  giacenza  previsto
dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890;
        che  il  rimettente medesimo muove dunque dalla premessa - la
cui   fondatezza  non  compete  a  questa  Corte  sindacare,  essendo
sufficiente  rilevarne  la  non  manifesta  implausibilita'  - che la
disciplina   dettata  in  materia  di  notificazioni  a  mezzo  posta
dall'art. 8,  commi  terzo e quarto, della legge n. 890 del 1982, per
il  caso  di  mancato  recapito  del  piego,  si applichi per intero,
essendo  interamente  compatibile,  anche  alla comunicazione a mezzo
raccomandata  prevista  dall'art. 157,  comma  8, cod. proc. pen., in
virtu' della previsione contenuta nell'art. 10 della stessa legge;
        che alla stregua di tale premessa interpretativa il dubbio di
legittimita'  costituzionale  non  puo'  che ritenersi manifestamente
infondato,   in   quanto  il  rimettente  -  in  base  alla  ritenuta
compatibilita'  -  puo' evidentemente fare diretta applicazione della
disciplina  di  cui  all'art. 8,  terzo comma, della legge n. 890 del
1982,   quale  essa  risulta  dalla  gia'  intervenuta  pronuncia  di
illegittimita'  costituzionale, in tal modo escludendo la prospettata
disparita'  di  trattamento  tra  il  destinatario di notificazione a
mezzo posta ed il destinatario di notificazione ex art. 157, comma 8,
cod. proc. pen.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.