ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del
decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica  delle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento del
personale  non  direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1998 dalla Corte dei
conti  -  sezione  giurisdizionale per la Regione Lazio - sui ricorsi
proposti  da  Spinelli Giuseppe ed altri e da Cipullo Andrea ed altri
contro  il  Ministero  della  difesa,  iscritte  ai nn. 632 e 633 del
registro  ordinanze  1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti gli atti di costituzione dei Spinelli Giuseppe e di Cipullo
Andrea  ed  altro  nonche'  gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
    Uditi  gli  avvocati  Vittorio  Rossi  e  Italico  Pederzoli  per
Spinelli  Giuseppe e Cipullo Andrea ed altro e l'avvocato dello Stato
Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio  -  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da  alcuni militari
dell'Arma dei carabinieri in congedo, in posizione di ausiliaria alla
data  del  1o settembre 1995, contro il Ministero della difesa per il
mancato   adeguamento  della  relativa  indennita'  in  godimento  in
relazione al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198, ha sollevato,
con   ordinanza   del  21 gennaio  1998,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 53,   comma  4,  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 198  (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme
di  reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e
non  dirigente  dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui esclude
dall'applicazione  delle  nuove disposizioni ai fini dell'adeguamento
dell'indennita'  di  cui  all'art. 12  della  legge 1o febbraio 1989,
n. 53  e  successive  modifiche ed integrazioni, gli appuntati scelti
ufficiali  di  polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri che alla
data  del  31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria,
ragguagliando  la  stessa indennita' ai livelli retributivi di cui al
d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216.
    Osserva  il  remittente che i ricorrenti, collocati in ausiliaria
anteriormente  al  1o  settembre  1995 (data di entrata in vigore del
decreto   legislativo   n. 198   del   1995),  lamentano  il  mancato
adeguamento  dell'indennita'  di  ausiliaria  in  godimento  al nuovo
livello  retributivo  conferito  ai loro colleghi in servizio di pari
grado  ed  anzianita'  in  relazione  alle  diverse  qualifiche ed ai
diversi livelli riconosciuti nel nuovo ordinamento ai sottufficiali.
    Sulla  rilevanza della questione, il giudice a quo ritiene che la
disposizione   censurata   inciderebbe   sulla   sorte  del  ricorso,
destinato,  in  sua  presenza,  al rigetto. A seguito di un'eventuale
rimozione  di  essa  non  vi  sarebbero  altri  impedimenti normativi
all'accoglimento  del  ricorso,  non  ostandovi  l'art. 54 del d.lgs.
n. 198  del  1995 che limita al personale in servizio al 1o settembre
1995  l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi individuare,
in  base  all'art. 53, comma 3, dello stesso decreto legislativo, che
raccorda   il   vecchio  al  nuovo  ordinamento  delle  carriere  dei
sottufficiali,  il  grado  ed  il  connesso  livello retributivo, cui
commisurare l'indennita' di ausiliaria.
    Quanto  alle  singole  censure,  osserva  il giudice a quo che il
contenuto  della  disposizione denunciata, attenendo l'indennita' che
ne   costituisce   l'oggetto  al  trattamento  connesso  a  posizione
pensionistica  (ausiliaria),  si  porrebbe  fuori  dell'orbita di cui
all'art. 3  della  legge  n. 216  del 1992 che delegava il Governo ad
emanare  norme  per  il riordino delle carriere, delle attribuzioni e
dei  trattamenti  economici  delle  forze  di  polizia,  senza  alcun
riferimento  ai  diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di
impiego. La disposizione in esame violerebbe, quindi, l'art. 76 della
Costituzione  che,  nell'imporre  al legislatore delegante la precisa
determinazione dell'oggetto della delega, persegue il fine di evitare
che il delegato oltrepassi i confini segnati da quella.
    La   stessa   disposizione   violerebbe  inoltre  i  principi  di
proporzionalita'   e   di   adeguatezza   di  cui  all'art. 36  della
Costituzione,  in  quanto altererebbe ingiustificatamente il rapporto
di  cui  all'art. 12  della  legge  n. 53 del 1989 tra il trattamento
economico  complessivo  garantito al personale in ausiliaria e quello
concesso  al  personale  di  pari  grado  ed  anzianita' in servizio,
rapporto  destinato,  secondo l'originario disegno del legislatore, a
mantenersi  costante per tutta la durata dell'ausiliaria e cio' senza
il supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore delegante e
quindi con ulteriore violazione dell'art. 76 della Costituzione.
    La  disposizione  censurata  violerebbe  altresi'  i  principi di
razionalita', buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione di
cui  all'art. 97  della Costituzione perche' altererebbe nel tempo il
raccordo  tra  la  posizione  dell'ausiliaria  e  quella del servizio
attivo,  voluto  dal  citato art. 12 proprio per la similarita' della
prima (quanto a divieti ed oneri) alla seconda.
    Sarebbe  infine  violato l'art. 3 della Costituzione in quanto la
disposizione  impugnata discriminerebbe ingiustificatamente personale
in  identica  posizione  (l'ausiliaria)  sulla  base  di  un elemento
assolutamente  accidentale  e  cioe'  la  circostanza  di trovarsi in
servizio  quali richiamati alla data del 1o settembre 1995, giacche',
al  personale  dell'ausiliaria  in  tale  ultima posizione, l'art. 54
dello  stesso  decreto  legislativo  assicurerebbe il piu' favorevole
inquadramento  previsto  dalle  nuove  disposizioni,  con effetti che
sembrano  travalicare  il limite dell'indennita' in esame per toccare
l'intero trattamento pensionistico.
    2.  -  Con  altra ordinanza in pari data, lo stesso remittente ha
sollevato    analoga   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 53,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 198 del 1995 in
riferimento  agli artt. 76, 36, 96 (recte: 97) e 3 della Costituzione
con  riguardo,  questa volta, alla categoria dei marescialli maggiori
dell'Arma dei carabinieri.
    3.  -  In  entrambi  i  giudizi si e' costituita la parte privata
chiedendo l'accoglimento della questione.
    4.  -  In  entrambi  i  giudizi  e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata
inammissibile o infondata nel merito.
    Premette  la  difesa erariale che la presente questione incide in
modo consistente sul trattamento economico spettante ai sottufficiali
non in servizio alla data del 1o settembre 1995.
    Osserva   inoltre   la  parte  pubblica  che,  sotto  il  profilo
dell'eccesso  di  delega,  non  sembra  che la disposizione impugnata
oltrepassi  i  limiti segnati dal legislatore delegante, in quanto il
fine della norma consiste nel determinare con certezza la data da cui
far decorrere la riforma oggetto della delega stessa.
    La  disposizione,  poi,  non  altererebbe  ingiustificatamente il
rapporto  stabilito  dall'art. 46  della  legge  n. 212 del 1983 come
modificato dall'art. 12 della legge n. 53 del 1989 tra il trattamento
economico  complessivo  garantito al personale in ausiliaria e quello
concesso  al  personale  di pari grado ed anzianita', ma tenderebbe a
confermare  che  i  benefici  della  riforma  decorrano dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
    L'Avvocatura  osserva  infine  che  la disposizione censurata non
contrasterebbe  con  i  principi  di  cui  agli  artt. 3  e  97 della
Costituzione perche' concorrerebbe a disciplinare in maniera difforme
personale  che,  pur appartenendo alla stessa categoria (ausiliaria),
si  trova  in  due condizioni d'impiego differenti: personale cessato
dal  servizio  prima  del  1o settembre  1995  e  quello  comunque in
servizio  sotto  tale  data. Pertanto, l'infondatezza della questione
discenderebbe   dal   fatto   che,  alla  stregua  dell'art. 3  della
Costituzione,  il  principio  di  uguaglianza  impone,  non  solo  di
disciplinare    in    modo   uguale   situazioni   obiettivamente   e
soggettivamente   uguali,   ma   anche   di   disciplinare   in  modo
differenziato  situazioni  difformi  sotto  il  profilo  oggettivo  e
soggettivo.

    5. - In   prossimita'   dell'udienza,   le  parti  private  hanno
depositato   memorie  nelle  quali  dopo  aver  illustrato  le  fonti
normative  rilevanti  per  il  presente  giudizio hanno confermato le
argomentazioni  poste dal giudice a quo a sostegno delle ordinanze di
rimessione.
    Nel   confutare,   poi,  gli  argomenti  sostenuti  dalla  difesa
erariale,  le  predette  parti  hanno  insistito  nel ritenere che in
ordine   alla   violazione   dell'art. 76   della   Costituzione   la
disposizione   denunciata   regolerebbe  una  materia  estranea  alla
previsione   della   legge   delega;   quanto  al  denunciato  vulnus
all'art. 36  della  Costituzione,  le  parti private ritengono che la
disposizione  denunciata  altererebbe  il  rapporto  che  secondo  la
normativa   sull'ausiliaria  (art. 12  della  legge  n. 53  del  1989
modificato  dall'art. 67  della  legge n. 404 del 1990) doveva essere
mantenuto costante nel tempo tra il trattamento economico complessivo
garantito   al  personale  in  ausiliaria  con  l'attribuzione  della
relativa  indennita' e quello corrisposto ai colleghi di pari grado e
anzianita' di servizio.
    Quanto  alla  violazione  dell'art. 97 della Costituzione sarebbe
poi  irragionevole che per il personale in ausiliaria al 1o settembre
1995  debbano  essere  mantenuti  fermi  ai fini della determinazione
della  relativa  indennita'  i  precedenti  livelli retributivi senza
tener  conto  di quel necessario raccordo tra personale in servizio e
quello  in  ausiliaria previsto dalla normativa che a quest'ultima si
riferisce.
    In    ordine   alla   asserita   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione,  infine,  le parti private si riportano, confermandola,
all'ordinanza di rimessione.
    L'Avvocatura   generale   dello   Stato   ha  depositato  memorie
illustrative in entrambi i giudizi, confermando, sostanzialmente, gli
argomenti originariamente esposti e insistendo nelle conclusioni gia'
rassegnate.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Corte  dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio,  con  due  ordinanze  sostanzialmente  identiche  ha sollevato
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del
decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica  delle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento del
personale  non  direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),
nella   parte   in   cui   esclude   dall'applicazione   delle  nuove
disposizioni,   ai   fini  dell'adeguamento  dell'indennita'  di  cui
all'art. 46   della  legge  10 maggio  1983  n. 212  come  modificata
dall'art. 12  della  legge  1o  febbraio  1989,  n. 53, gli appuntati
scelti  e  i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, entrambi
ufficiali di polizia giudiziaria, che alla data del 31 agosto 1995 si
trovavano nella posizione di ausiliaria.
    La  denunziata  norma,  secondo  i  giudici  rimettenti,  sarebbe
incostituzionale  per  violazione  degli  artt. 76,  36, 97 e 3 della
Costituzione.  Si  sostiene  anzitutto  che  il  legislatore delegato
avrebbe  esorbitato  dalla  delega  prevista  dall'art. 3 della legge
n. 216  del 1992 che conferiva al Governo il compito di emanare norme
per  il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
economici  delle Forze di polizia, senza alcun riferimento ai diritti
conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego.
    Con  riguardo  all'art. 36  della  Costituzione,  si  deduce che,
derogando  alla  normativa  sull'ausiliaria  di cui all'art. 46 della
legge   10 maggio   1989,   n. 212,   si   verrebbe   a   determinare
un'ingiustificata  decurtazione dell'indennita' stessa e ad alterare,
per  il  personale  di  cui  trattasi,  il  raccordo  tra  la  misura
dell'indennita' di ausiliaria ed il trattamento di attivita' dei pari
grado in servizio, con violazione anche dei principi di razionalita',
buon  andamento  ed imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 della
Costituzione).  Infine  -  ad  avviso  dei giudici a quibus - sarebbe
vulnerato   l'art. 3  della  Costituzione,  perche'  la  disposizione
censurata  discriminerebbe  ingiustificatamente personale in identica
posizione  (ausiliaria) sulla base di un elemento accidentale e cioe'
di  trovarsi  in servizio quali richiamati alla data del 1o settembre
1995.
    2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse
perche'  riguardanti  la  medesima  disposizione  impugnata,  possono
essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.
    3. - La questione non e' fondata.
    Va  premessa  l'evidente considerazione che, in materia di delega
legislativa,  quanto piu' i principi ed i criteri direttivi impartiti
dal  legislatore  delegante  sono analitici e dettagliati, tanto piu'
ridotti   risultano   i   margini  di  discrezionalita'  lasciati  al
legislatore  delegato  e viceversa. In proposito costituisce costante
orientamento  di  questa  Corte  quello  secondo cui, per valutare di
volta  in  volta  se  il legislatore delegato abbia ecceduto i piu' o
meno ampi margini di scelta, occorre soprattutto individuare la ratio
della  delega, cioe' le ragioni e le finalita' che, nel complesso dei
criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante,
e  verificare poi se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr.,
tra  le  tante,  sentenze  nn. 355  e  237  del  1993, n. 4 del 1992,
ordinanza n. 21 del 1988).
    Ora  dall'esame dei lavori parlamentari della legge delega n. 216
del  1992  emerge  con  evidenza  la  sua ratio e cioe' "l'intento di
realizzare  una  parita'  di  trattamento,  a  parita'  di  funzioni,
"... tra  tutti  gli  appartenenti  alle  forze  di  polizia.  Questo
intendimento  si  e'  tradotto,  nella  specie, nell'art. 3, comma 1,
della legge n. 216 del 1992 che delega il Governo ad emanare "decreti
legislativi  contenenti  le necessarie modificazioni agli ordinamenti
del  personale  indicato  nell'art. 2, comma 1, per il riordino delle
carriere,  delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo
di conseguire una disciplina omogenea ...".
    L'uso  di  espressioni letterali di cosi' vasto ambito e la ratio
ispiratrice  della  delega non possono non giustificare un intervento
del  legislatore delegato notevolmente discrezionale, come appunto si
e' realizzato con il decreto legislativo n. 198 del 1995.
    4. - Venendo   in   particolare   all'esame   della  disposizione
censurata, che si riferisce espressamente al personale in ausiliaria,
occorre  ricordare  anzitutto,  come  ha  gia' affermato questa Corte
(sentenza  n. 183  del  1997), che "nell'attuale ordinamento militare
l'eta'  di  cessazione  dal servizio non e' parificata a quella degli
altri  funzionari  pubblici  e  non  e'  la stessa per tutti, essendo
differenziata   in  relazione  a  due  specifici  fattori:  il  grado
raggiunto  ed  il tipo di corpo nel quale si e' inseriti. Globalmente
puo'  dirsi  che  gli  ufficiali  vengono  collocati  in posizione di
ausiliaria (situazione che segue alla cessazione dal servizio, ma che
non  e'  ancora  pensionamento vero e proprio) in un'eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti;
cio'  per l'evidente necessita' di mantenere fino alla cessazione dal
servizio  un  certo  grado  di  prestanza  fisica, indispensabile per
l'assolvimento  delle funzioni militari". Cio' e' stato detto per gli
ufficiali, ma lo stesso vale anche per i sottufficiali e graduati.
    La  posizione  del militare in ausiliaria e' certo caratterizzata
anche  da altre peculiarita': e' eventuale (perche' tale collocazione
avviene  solo  se si e' ancora in possesso dell'idoneita' di servizio
ed  in  mancanza  di espressa rinunzia); e' provvisoria, in quanto e'
dalla  legge  circoscritta  ad  un  limitato  periodo;  determina  la
sospensione  del rapporto di servizio, che tuttavia puo' riespandersi
col  richiamo,  con  tutte le conseguenze, anche economiche. Ai sensi
dell'art. 12,  comma  1,  della  legge n. 53 del 1989 si cristallizza
l'anzianita'   del  militare  al  momento  del  suo  collocamento  in
ausiliaria,  e  si  calcola  l'ammontare dell'indennita' spettante in
aggiunta   al   trattamento   di   quiescenza,  parametrandola  sulla
retribuzione del pari grado in servizio.
    Orbene  il  decreto  delegato n. 198 del 1995 venendo ad incidere
sulla  retribuzione  dei  pari  grado  in  servizio  ha  dettato  una
disciplina  circoscritta  a  quel personale posto in ausiliaria a far
data  dall'entrata in vigore del decreto suddetto (1o settembre 1995)
e  non  al  personale per il quale quel raccordo con la posizione del
pari  grado  in servizio gia' si trovava cristallizzato per i profili
suindicati  all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. E cio' anche
perche'  le  innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur
avere una data di inizio della loro efficacia.
    5. - La  disposizione  impugnata  non viola nemmeno gli ulteriori
parametri degli artt. 36 e 97 della Costituzione.
    Indubbiamente  il  legislatore  ha  operato  un  raccordo  tra il
personale  in  ausiliaria e quello dei pari grado in servizio ai fini
della determinazione dell'indennita' di cui si tratta (artt. 12 della
legge n. 53 del 1989, e 46, primo comma, della legge n. 212 del 1983)
e la disposizione censurata congela l'indennita' di ausiliaria per il
personale  che  si  trova  in detta posizione alla data del 31 agosto
1995.  Ora,  secondo  la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in
concreto  dei  meccanismi di perequazione e' riservata al legislatore
ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze
nel  quadro  della  politica  economica  generale  e  delle  concrete
disponibilita' finanziarie. Questa complessiva valutazione va operata
non  nel senso di un doveroso costante allineamento, ma nel senso che
il  verificarsi  di  un  macroscopico ed irragionevole scostamento e'
indice  sintomatico  della  non  idoneita' del meccanismo in concreto
prescelto  a  preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare
al  lavoratore  ed  alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di
vita  per una esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 62 del 1999 e
n. 226 del 1993).
    6.  -  Infine,  non  sussiste  la  violazione  del  principio  di
uguaglianza  sancito  dall'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
che  la  disposizione  censurata  discriminerebbe ingiustificatamente
personale  in  identica  posizione  (ausiliaria)  sulla  base  di  un
elemento accidentale e cioe' di trovarsi in servizio alla data del 1o
settembre 1995.
    Anche  tale  censura  va  disattesa  poiche' questa Corte ha piu'
volte  ribadito  (sentenze  n. 177 del 1999, n. 311 del 1995 e n. 409
del  1988)  che  di  per se' non puo' contrastare con il principio di
uguaglianza   un  differenziato  trattamento  applicato  alla  stessa
categoria  di  soggetti,  ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo
stesso fluire di questo puo' costituire un elemento diversificatore.
    A maggior   ragione   non   e'   ravvisabile  una  ingiustificata
disparita'  di  trattamento,  nell'ambito  del personale collocato in
ausiliaria  prima  del 1o settembre 1995, tra coloro che sono rimasti
in  tale  posizione  e  coloro che sono stati richiamati in servizio,
essendo evidenti le notevoli differenze fra queste due posizioni.