IL TRIBUNALE Letti gli atti del presente procedimento penale nei confronti di Pianello Antonio, nato a Torino il 9 settembre 1977 ed ivi residente in via Melchiorre Voli n. 17, contro cui si procede per il reato di cui all'art. 590 c.p.; Esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero; O s s e r v a 1/2. 1. - Risulta che, con dichiarazione formulata il 2 settembre 1999, la persona offesa Casetta Cristina ha rimesso la querela precedentemente presentata nei confronti dell'indagato ed in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p. Non consta per contro alcuna accettazione di detta remissione da parte del querelato Pianello Antonio, non in forma espressa e neppure in modo tacito, nella misura in cui quest'ultima modalita' di accettazione viene ritenuta ammissibile ed efficace dalla suprema Corte, dando ad esempio valore al comportamento del querelato che (trattasi dell'unico caso evidenziato dalla giurisprudenza di legittimita': cfr. Cass., sez. V, 17 marzo 1982, n. 286, nonche' Cass., sez. VI, 22 novembre 1980, n. 12298), "venuto a conoscenza della remissione effettuata dal querelante, si astenga dall'esprimere la sua volonta' contraria". Nel caso di specie il reato per cui si procede deve pertanto, in conformita' alla richiesta avanzata dall'organo requirente, essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 c. p., posto che, anche qui in conformita' all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' (Cass., sez. IV, 5 dicembre 1986, n. 13699, nonche', in termini collimanti, Cass., sez. II, 21 luglio 1986, n. 7568), "per l'efficacia giuridica della remissione di querela non e' necessaria l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa". Consequenziale alla declaratoria di avvenuta estinzione del reato per la causa dianzi evidenziata, si impone inoltre la statuizione in merito all'accollo delle spese processuali. Sotto tale profilo, attesi oltretutto l'epoca in cui e' intervenuta detta remissione (successiva all'entrata in vigore della legge 25 giugno 1999, n. 205), l'assenza (ovvia, non essendo stata la persona sottoposta ad indagini interpellata in alcun modo) di qualsivoglia accordo contrario tra le parti, nonche' l'esplicito tenore di tale remissione ("spese per la remissione poste a carico della persona indagata"), il soggetto obbligato va individuato non altrimenti che in detta persona (e cioe' nel querelato), in conformita' alla previsione dell'attuale testo dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 199/2000). 00C0386