IL TRIBUNALE


    Letti  gli atti del presente procedimento penale nei confronti di
  Pianello  Antonio,  nato  a  Torino  il  9  settembre 1977  ed  ivi
  residente  in  via Melchiorre Voli n. 17, contro cui si procede per
  il reato di cui all'art. 590 c.p.;
    Esaminata  la  richiesta  di  archiviazione avanzata dal Pubblico
  Ministero;

                            O s s e r v a

    1/2. 1. - Risulta che, con dichiarazione formulata il 2 settembre
  1999,  la  persona  offesa  Casetta  Cristina ha rimesso la querela
  precedentemente   presentata  nei  confronti  dell'indagato  ed  in
  relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p.
    Non  consta per contro alcuna accettazione di detta remissione da
  parte  del  querelato  Pianello  Antonio,  non  in forma espressa e
  neppure  in modo tacito, nella misura in cui quest'ultima modalita'
  di  accettazione  viene  ritenuta  ammissibile  ed  efficace  dalla
  suprema  Corte,  dando  ad  esempio  valore  al  comportamento  del
  querelato   che   (trattasi   dell'unico   caso  evidenziato  dalla
  giurisprudenza  di legittimita': cfr. Cass., sez. V, 17 marzo 1982,
  n. 286,  nonche'  Cass.,  sez.  VI,  22 novembre  1980,  n. 12298),
  "venuto a conoscenza della remissione effettuata dal querelante, si
  astenga dall'esprimere la sua volonta' contraria".
    Nel  caso di specie il reato per cui si procede deve pertanto, in
  conformita'  alla richiesta avanzata dall'organo requirente, essere
  dichiarato  estinto  ai sensi dell'art. 152 c. p., posto che, anche
  qui  in conformita' all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita'
  (Cass.,  sez.  IV,  5 dicembre  1986, n. 13699, nonche', in termini
  collimanti,   Cass.,   sez.  II,  21 luglio  1986,  n. 7568),  "per
  l'efficacia giuridica della remissione di querela non e' necessaria
  l'accettazione,  essendo sufficiente che da parte del querelato non
  vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa".
    Consequenziale alla declaratoria di avvenuta estinzione del reato
  per  la  causa dianzi evidenziata, si impone inoltre la statuizione
  in merito all'accollo delle spese processuali.
    Sotto   tale   profilo,  attesi  oltretutto  l'epoca  in  cui  e'
  intervenuta  detta  remissione  (successiva  all'entrata  in vigore
  della  legge 25 giugno 1999, n. 205), l'assenza (ovvia, non essendo
  stata la persona sottoposta ad indagini interpellata in alcun modo)
  di qualsivoglia accordo contrario tra le parti, nonche' l'esplicito
  tenore  di tale remissione ("spese per la remissione poste a carico
  della  persona indagata"), il soggetto obbligato va individuato non
  altrimenti  che  in  detta  persona  (e  cioe'  nel  querelato), in
  conformita' alla previsione dell'attuale testo dell'art. 340, comma
  4, c.p.p.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 199/2000).
00C0386