LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al  n. 1129/98  r.g.  promossa  in  grado  di appello con citazione
  notificata in data 29 aprile 1998 tra:
        comune   di   Gazzada   Schianno,   in  persona  del  sindaco
  pro-tempore,  elettivamente  domiciliato  in  Milano,  via Previati
  n. 12,  presso  1'avv. Aldo Cenderelli dal quale e' rappresentato e
  difeso  per  procura  a margine dell'atto di appello, appellante; e
  Paganini Edoardo e Paganini Francesco, elettivamente domiciliati in
  Milano,  largo  De  Benedetti  n. 2, presso l'avv. Nicola Gaeta dal
  quale  sono  rappresentati  e  difesi  unitamente  all'avv.  Donata
  Dell'Oro  di  Varese  per  procura in calce all'appello notificato,
  appellati;
    Oggetto: risarcimento danni;
Ordinanza collegiale
    La    difesa    dell'appellante    ripropone    pregiudizialmente
  all'attenzione   del   giudice   del   gravame   la   questione  di
  illegittimita'  costituzionale  relativa agli artt. nn. 18 e 35 del
  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui non prevedono che
  nell'ipotesi  di  magistrato, attore o convenuto in un procedimento
  civile,   si  determini  obbligatoriamente  uno  spostamento  della
  competenza  territoriale  secondo  criteri prefissati, analogamente
  alla  previsione  normativa  dell'art. 11  del  codice di procedura
  penale riguardo al giudizio penale.
    E'  ben vero che la Suprema consulta con la decisione n. 51/98 ha
  dichiarato   l'inammissibilita'   della  questione  predetta,  gia'
  sollevata dal tribunale e dalla Corte d'appello di Roma, affermando
  la  necessita'  che la risoluzione di tale problema andasse rimessa
  al legislatore.
    Ed  in effetti il legislatore ha inteso sciogliere il dilemma con
  la  legge n. 420 del 2 dicembre 1998, il cui art. 30-bis del codice
  di  procedura  civile  statuisce che "le cause in cui sono comunque
  parti  magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero
  attribuite  alla  competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
  distretto  della  Corte  d'appello in cui il magistrato esercita le
  proprie  funzioni,  sono  di  competenza  del  giudice,  egualmente
  competente  per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di
  Corte  d'appello  determinato  ai  sensi dell'art. 11 del codice di
  procedura penale".
    Considerato  che  la norma citata non deroga al criterio generale
  dell'irretroattivita'  della legge (art. 11 preleggi), sicche' essa
  e'   inapplicabile   ai   giudizi  in  corso,  la  questione  della
  incostituzionalita'  o meno della normativa pregressa, in stridente
  contrasto  con  la  normativa  vigente  in  materia,  si  ripropone
  con maggior  attualita' ed incisivita', apparendo comunque grave ed
  apparentemente  ingiustificata  siffatta  disparita' di trattamento
  tra soggetti che versano nella identica situazione processuale.
    In tale ottica, questa Corte - in diversa composizione collegiale
  -  con  ordinanza 27 ottobre 1999 ha gia' sollevato la questione di
  legittimita'  costituzionale  degli artt. nn. 18 e 35 del codice di
  procedura civile, per contrasto con gli artt. nn. 3, 24 e 101 della
  Costituzione, per i profili dianzi illustrati.
    Alla  stregua delle svolte considerazioni, il collegio ravvisa la
  necessita'  di  sospendere  il  giudizio  in  corso in attesa della
  decisione,  da,  parte  della  Suprema  consulta,  della  questione
  medesima,  pregiudiziale  alla  definizione  della  controversia in
  esame.