LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1129/98 r.g. promossa in grado di appello con citazione notificata in data 29 aprile 1998 tra: comune di Gazzada Schianno, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Previati n. 12, presso 1'avv. Aldo Cenderelli dal quale e' rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di appello, appellante; e Paganini Edoardo e Paganini Francesco, elettivamente domiciliati in Milano, largo De Benedetti n. 2, presso l'avv. Nicola Gaeta dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. Donata Dell'Oro di Varese per procura in calce all'appello notificato, appellati; Oggetto: risarcimento danni; Ordinanza collegiale La difesa dell'appellante ripropone pregiudizialmente all'attenzione del giudice del gravame la questione di illegittimita' costituzionale relativa agli artt. nn. 18 e 35 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che nell'ipotesi di magistrato, attore o convenuto in un procedimento civile, si determini obbligatoriamente uno spostamento della competenza territoriale secondo criteri prefissati, analogamente alla previsione normativa dell'art. 11 del codice di procedura penale riguardo al giudizio penale. E' ben vero che la Suprema consulta con la decisione n. 51/98 ha dichiarato l'inammissibilita' della questione predetta, gia' sollevata dal tribunale e dalla Corte d'appello di Roma, affermando la necessita' che la risoluzione di tale problema andasse rimessa al legislatore. Ed in effetti il legislatore ha inteso sciogliere il dilemma con la legge n. 420 del 2 dicembre 1998, il cui art. 30-bis del codice di procedura civile statuisce che "le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale". Considerato che la norma citata non deroga al criterio generale dell'irretroattivita' della legge (art. 11 preleggi), sicche' essa e' inapplicabile ai giudizi in corso, la questione della incostituzionalita' o meno della normativa pregressa, in stridente contrasto con la normativa vigente in materia, si ripropone con maggior attualita' ed incisivita', apparendo comunque grave ed apparentemente ingiustificata siffatta disparita' di trattamento tra soggetti che versano nella identica situazione processuale. In tale ottica, questa Corte - in diversa composizione collegiale - con ordinanza 27 ottobre 1999 ha gia' sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. nn. 18 e 35 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. nn. 3, 24 e 101 della Costituzione, per i profili dianzi illustrati. Alla stregua delle svolte considerazioni, il collegio ravvisa la necessita' di sospendere il giudizio in corso in attesa della decisione, da, parte della Suprema consulta, della questione medesima, pregiudiziale alla definizione della controversia in esame.