LA CORTE DI ASSISE Nel procedimento penale n. 8/1999 RG. Corte di assise di Agrigento contro: 1) Migliore Massimiliano, nato a Canicatti' il 10 febbraio 1972; 2) Carusotto Dino Gioacchino, nato a Brehach Fechingen (Germania) il 17 marzo 1969; 3) Balsamo Calogero, nato a Naro il 28 ottobre 1938; 4) Cigna Antonio, nato a Canicatti' il 9 marzo 1967; Tutti imputati: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. (omicidio premeditato in danno di Franco Calogero, fatto commesso in Naro il 14 marzo 1993); Migliore e Cigna: b) del reato p. e p. 110, 61 n. 2 c.p., 2 e 4 legge n. 895/1967 (detenzione e porto abusivo di armi); alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000 ha pronunciato mediante lettura la seguente ordinanza; Ritenuto che gli imputati Migliore, Carusotto e Balsamo hanno avanzato richiesta di ammissione al giudizio abbreviato ex art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; Rilevato che nel corso del presente procedimento non e' ancora iniziata l'istruzione dibattimentale; Ritenuto che l'imputazione ascritta al capo a) della rubrica a tutti gli imputati comporta, astrattamente, l'applicazione della pena dell'ergastolo in caso di affermazione della loro responsabilita' penale; Considerato che alla data del 2 giugno 1999 il presente giudizio di primo grado non era in corso, poiche' la richiesta di rinvio a giudizio e' stata inoltrata il 28 giugno 1999 ed il decreto che dispone il giudizio e' stato pronunciato il 22 luglio 1999; O s s e r v a In sede di istituzione del giudice unico di primo grado il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al capo XIII, ha dettato alcune importanti disposizioni transitorie e finali. In tale ambito, per evidenti finalita' deflattive connesse ad un auspicato alleggerimento dei carichi dibattimentali, l'art. 223 del suddetto decreto consentiva l'accesso al giudizio abbreviato (ex art. 438 e segg. c.p.p.) su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m. "... nel giudizio di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto ... prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale". In virtu' della proroga della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998, disposta con la legge 16 giugno 1998, n. 188 il decreto suddetto e, conseguentemente anche l'art. 223 cit., ha preso efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999. Sul punto, nessun dubbio puo' sussistere in ordine all'effettiva entrata in vigore dell'art. 223 cit. alla data del 2 giugno 1999 considerato che il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 145 (convertito con modifiche nella legge 22 luglio 1999, n. 234) con il quale l'entrata in vigore di alcune norme del decreto n. 51/1998 - inerenti il funzionamento del giudice unico di primo grado nel settore penale - e' stata postergata al 2 gennaio 2000 non si applica alla suddetta disposizione transitoria la quale, invero, risulta operativa sin dal 2 giugno 1999. Sicche', laddove alla data del 2 giugno 1999 (epoca da cui decorre l'efficacia del cit. art. 223) sia gia' stato disposto il rinvio a giudizio e non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale all'imputato e' concessa la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato, in deroga all'ordinario assetto normativo che poneva uno sbarramento inva-licabile nella formulazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 439, secondo comma c.p.p. Tanto premesso, la deroga normativa in questione non costituiva fonte di disparita' di trattamento considerato che gli imputati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio successivamente al 2 giugno 1999 - epoca dopo la quale non e' piu' invocabile l'art. 223 cit. - ovvero con ancora l'udienza preliminare in corso erano facultati a richiedere il giudizio abbreviato nelle forme ordinarie, previste dagli artt. 438 e 439 c.p.p. Sicche', in tali casi, il mancato ricorso al giudizio abbreviato era frutto di una libera scelta processuale e non certo di un impedimento normativo. E tuttavia, il coerente quadro normativo sopra descritto risulta sconvolto dalle radicali modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. "Legge Carotti"). Infatti, com'e' noto, le rilevanti novita' introdotte in materia non si limitano ad una generale revisione della natura giuridica e delle condizioni di applicabilita' del giudizio abbreviato ma ne estendono l'applicazione a tutti i reati e, dunque, anche a quelli astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, per i quali l'accesso a tale rito era in precedenza precluso. In particolare, per la parte che interessa in questa sede, la novella introdotta al secondo comma dell'art. 442 c.p.p. dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 reintroduce l'ammissibilita' del giudizio abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo, originariamente dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, con sentenza della Corte costituzionale del 21 aprile 1991, n. 176. E tuttavia, l'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha modificato la disciplina dell'art. 225 del decreto legislativo n. 51/1998 limitandosi a sopprimere le parole "... acquisito il consenso del pubblico ministero ...". In tal maniera il sistema normativo che risulta al momento vigente prevede che: a) gli imputati nei giudizi di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1999 allorche' non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale hanno facolta' di chiedere il giudizio abbreviato, anche se i reati loro ascritti comportano astrattamente l'applicazione della pena dell'ergastolo; b) gli imputati nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data del 2 giugno 1999, anche se non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, non hanno facolta' di chiedere il giudizio abbreviato. Nel caso in esame, gli odierni istanti (Migliore, Carusotto e Balsamo) si trovano nella situazione descritta al punto b) e, alla stregua della disciplina vigente, non hanno titolo per richiedere il giudizio abbreviato a differenza di quelli che si trovano nella posizione descritta al punto a). Orbene, si sono gia' esposte le ragioni per le quali, sino alla novella introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, tale sistema non era fonte di disparita' di trattamento. Cio' perche' sia agli imputati che si trovavano nella condizione sub a) sia a quelli nella condizione sub b) per i reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo il ricorso al giudizio abbreviato era comunque precluso, mentre per gli altri reati per gli imputati sub b) era possibile chiedere il giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare. Ma una volta reintrodotta la possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato anche in ordine a reati punibili con la pena dell'ergastolo il sistema vigente - limitatamente ai procedimenti ove risultano contestati all'imputato che richiede il giudizio abbreviato tali reati - pone in essere in alcuni peculiari casi una palese disparita' di trattamento a parita' di condizioni processuali. Invero e' pacifico che sino alla data di entrata in vigore della novella introdotta dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 non era possibile richiedere il giudizio abbreviato per imputazioni astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, sussistendo al riguardo, un insuperabile divieto normativo. Cio' posto, intervenuta la modifica normativa di che trattasi puo' configurarsi - come accade nel procedimento in esame (donde deriva la rilevanza della questione esposta) - il caso che imputati per reati puniti con la pena dell'ergastolo che pur si trovano in identica situazione processuale, con un dibattimento di primo grado in corso nel quale non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, possano accedere o meno al rito abbreviato a seconda che il giudizio che li riguarda sia stato instaurato prima o dopo il 2 giugno 1999. Nel caso concreto, agli imputati Migliore, Carusotto e Balsamo viene precluso il ricorso al rito abbreviato che invece potra' essere concesso ad altro imputato che, nelle medesime condizioni - giova ripeterlo, giudizio di primo grado in corso con istruttoria dibattimentale non ancora iniziata - avra' avuto esclusivamente la ventura di essere stato tratto a giudizio (con decreto ovvero nelle forme del giudizio immediato) prima e non dopo il 2 giugno 1999. La disparita' di trattamento oltre che evidente appare del tutto irragionevole anche tenuto conto della ratio dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51/1998. Invero, la possibilita' di accedere al giudizio abbreviato nel corso del giudizio di primo grado viene offerta all'evidente scopo di deflazionare i dibattimenti la cui fase istruttoria non sia ancora iniziata, in coerenza con l'obbiettivo della riforma volto a ridurre il ricorso alla fase dibattimentale; obiettivo perseguito con l'ampliamento dei poteri del g.u.p. ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (cfr. ad es. l'art. 421-bis c.p.p., nonche' gli artt. 422, 423 e 425 c.p.p. nel testo novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479), con la previsione dell'introduzione concordata tra le parti di atti contenuti nel fascicolo del p.m. o della documentazione dell'attivita' di investigazioni difensiva ben oltre i previgenti limiti sanciti dall'art. 431 c.p.p.; ma soprattutto con la radicale riforma proprio del rito abbreviato, attraverso la soppressione del consenso del p.m. e persino della discrezionalita' del giudice in ordine all'ammissione del rito richiesto nell'assenza di istanze di integrazione probatoria. Rebus sic stantibus, davvero non si comprende la ragione per la quale l'accesso al giudizio abbreviato in ordine ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, in precedenza precluso dal dettato normativo, non sia consentito a tutti gli imputati che si trovino con un giudizio di primo grado in corso e con l'istruzione dibattimentale ancora non iniziata, indipendentemente dall'epoca (precedente o successiva al 2 giugno 1999) di instaurazione del giudizio stesso. Ed infatti, a questa Corte non sembra legittimo discriminare gli imputati soltanto in forza di una dato meramente temporale, del tutto scollegato alla fase processuale del giudizio in corso e su di essa sostanzialmente e formalmente ininfluente. Ne' per giustificare tale disparita' puo' invocarsi il principio del tempus regit actum. Invero, nella fattispecie in esame, sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 il ricorso al rito abbreviato nel caso di reati puniti con la pena dell'ergastolo era precluso sia all'udienza preliminare che in applicazione dell'art. 223 cit. Sicche', sotto tale profilo, il parziale mancato adeguamento del testo dell'art. 223 alla nuova disciplina del rito abbreviato prevista dal testo novellato dell'art. 442 c.p.p. ha dato luogo ad un vero e proprio "buco normativo", introducendo una modifica processuale transitoria, che immotivatamente ed irragionevolmente risulta applicabile soltanto ad alcuni imputati e non a tutti quelli che - al momento di entrata in vigore della modifica processuale stessa - si trovano nella medesima posizione di imputati con giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non ancora iniziata. Ne' puo' dirsi che trattandosi di una normativa transitoria il legislatore ha piena liberta' nell'individuare le categorie (rectius, posizioni processuali) che possono beneficiare della normativa stessa. Cio' perche', in realta', nella fattispecie il legislatore non ha distinto posizioni processuali diverse, ma nell'ambito di un'identica situazione processuale ha scelto un discrimine di tipo esclusivamente temporale nonche' irragionevole ed, anzi, in palese contraddizione non soltanto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Carta costituzionale ma anche con lo scopo stesso perseguito dalla norma. Infine, appare del tutto chiaro come nel presente giudizio la risoluzione dell'esposta questione di costituzionalita' appare rilevante considerato che l'accesso al giudizio abbreviato comporta per gli imputati richiedenti l'applicazione - in caso di condanna - di un regime sanzionatorio piu' favorevole. Pertanto: 1) appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione - dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facolta' di chiedere il giudizio abbreviato; 2) appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione - del combinato disposto degli artt. 56 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui - dopo avere introdotto l'ammissibilita' del rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ed avere soppresso le parole "... acquisito il consenso del pubblico ministero ..." contenute nell'art. 223 del decreto legislativo n. 51/1998 non ha soppresso anche le parole "... alla data di efficacia del presente decreto ..." sostituendole con le parole "... alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ..." e comunque nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facolta' di chiedere il giudizio abbreviato, per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;