IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sui ricorsi n. 3023/1998 e
  n. 2409/1999  proposti  da  soc.  Gen.  Im.  S.r.l., in persona del
  legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
  Gennaro  Notarnicola  presso il cui studio in Bari elettivamente e'
  domiciliata;
    Contro  la  regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore
  della  giunta  regionale,  costituitasi  solo  nel  primo  ricorso,
  rappresentata  e  difesa dagli avv.ti Giuseppe Cipriani e Maddalena
  Torrente  del  settore  legale  della regione Puglia, p.zza A. Moro
  n. 37,    Bari   e   nei   confronti   dell'assessorato   regionale
  all'industria,  commercio  ed  artigianato  in persona del titolare
  pro-tempore  dell'ufficio,  non  costituito,  nonche' nei confronti
  (ric. n. 2409/1999) del dirigente dell'ufficio mercati ed attivita'
  delegate   del   settore   commercio   della  regione  Puglia,  non
  costituito;   del  dott.  Raffaele  Ruberto,  commissario  ad  acta
  designato dal Prefetto di Bari, non costituito; per l'annullamento,
  col  ric.  n. 3023/1998,  del  silenzio inadempimento serbato dalla
  regione  Puglia  su  atto di diffida del 2 novembre 1998 ad oggetto
  istanza  prodotta  dalla  soc.  ricorrente in data 26 febbraio 1997
  intesa  ad  ottenere  il  nulla osta ex art. 27 legge n. 426/1971 e
  legge  regionale n. 32/95 per l'apertura di una grande struttura di
  vendita  in  Bari,  localita' Santa Caterina; e per la declaratoria
  dell'obbligo  della  regione  di  rilasciare  detto nulla osta; col
  ricorso  n. 2409/1999,  della determinazione n. 1 reg. sett. del 13
  settembre  1999  del  dirigente  regionale  dell'ufficio mercati ed
  attivita'  delegate  del  settore commercio con cui si e' stabilito
  non  doversi  dare  seguito  all'istanza di nulla osta commerciale,
  attesa  in  particolare  la intervenuta legge regionale n. 24 del 4
  agosto  1999  disponente  al  comma  3 dell'art. 1 "all'esame delle
  domande  di  autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995 n. 32,
  corredate  a  norma  alla  data  del  16  gennaio  1998, non si da'
  seguito";
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000, relatore il cons. Vito
  Mangialardi,  udito l'avv. Notarnicola per la ricorrente societa' e
  l'avv. Torrente per la regione Puglia;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
    A)  Con  ricorso  notificato  il  4  dicembre  1998  rubricato al
  n. 3323/1998,  la  societa'  Gen.  Im.  ha  impugnato  il  silenzio
  inadempimento  serbato  dalla  regione  Puglia su atto di diffida e
  costituzione  in  mora  diretto  ad  ottenere  il  nulla  osta  per
  l'apertura  di  una  grande struttura di vendita in Bari, localita'
  Santa Caterina.
    Questo  Tribunale  amministrativo  regionale  con ordinanza n. 14
  dell'8  gennaio  1999  ha accolto l'istanza cautelare ed ha imposto
  all'amministrazione regionale di pronunciarsi sull'atto di diffida;
  con  successiva  ordinanza  n. 313  del  22  aprile  1999  e' stato
  reiterato l'ordine alla regione di comunque pronunciarsi dandosi il
  termine  di 60 giorni; infine con altra ordinanza (la n. 561 del 22
  luglio  1999)  e'  stato  ancora  reiterato  l'ordine  suddetto con
  contestuale nomina di commissario ad acta.
    Questi    con    provvedimento   dell'11   ottobre   1999   prot.
  n. 99/2431/9C/GAB,  preso  atto che con determinazione dirigenziale
  del settore commercio n. 1 del 13 settembre 1999 la regione Puglia,
  in  applicazione  dell'art. 1,  comma  3  della  intervenuta  legge
  regionale  4 agosto 1999 n. 24 ha disposto di non dare seguito alle
  richieste  di nulla osta regionale, non ha assunto alcuna decisione
  di  merito,  risultando la questione dell'intervenuto provvedimento
  regionale assorbente di ogni altra.
    A   sua  volta  la  ricorrente  con  istanza  depositata,  previa
  notifica,  il 3 novembre 1999, ha chiesto l'esatta esecuzione delle
  ordinanze   Tribunale   amministrativo  regionale  significando  in
  particolare  che  non  poteva  essere  eluso  l'ordine  del giudice
  amministrativo  antecedente  alla  entrata  in  vigore  della legge
  regionale  n. 24/1999,  talche' dovevasi ordinare al commissario ad
  acta  di  riesaminare  il  suo provvedimento ed in senso favorevole
  sulla domanda della Gen Im.
    Si  e'  costituita in giudizio la regione significando da un lato
  un ritenuto silenzio rigetto determinatosi sulla domanda originaria
  della ricorrente e dall'altro che, comunque, l'obbligo in capo alla
  regione   di   pronunciarsi  era  venuto  meno  per  effetto  della
  intervenuta legge regionale n. 24/1999.
    B)  Il  successivo  ricorso  n. 2409/1999  e' prodotto avverso la
  determinazione  dirigenziale  del 13 settembre 1999 di cui sopra si
  e' detto.
    Si  deduce  da  parte della ricorrente la violazione dello iussum
  del   giudice   reso   nelle  ordinanze  cautelari,  la  violazione
  dell'intervenuto  decreto  legislativo  n. 114/1998 oltre che della
  legge  regionale  n. 32/1995,  e  la  illegittimita' costituzionale
  della intervenuta legge regionale n. 24/1999 in parte qua, (art. 1,
  comma 3) per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 Cost.
    Alla   pubblica   udienza  i  due  ricorsi  sono  stati  chiamati
  congiuntamente  e,  sentiti i presenti difensori, introitati per la
  decisione.

                            D i r i t t o

    Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe
  per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva.
    Nel   merito  ritiene  il  collegio  di  sollevare  questione  di
  costituzionalita'  -  pure  dedotta  da  parte  ricorrente  - della
  intervenuta  legge  regionale  4  agosto  1999 n. 24 pubblicata nel
  B.U.R.P.  n. 85  del  6  agosto  1999 in parte qua e cioe' comma 3,
  art. 1   ("All'esame  delle  domande  di  autorizzazione  ex  legge
  regionale  2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16
  gennaio   1998,  non  si  da'  seguito")  e  cio'  per  il  diniego
  procedimentale  e  provvedimentale  che  detta disposizione viene a
  comportare e che incide irreparabilmente sul contenuto della tutela
  giurisdizionale accordabile al privato.
    La  questione appare rilevante e non manifestamente infondata con
  riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione.

    I. - Sulla rilevanza della questione.
    La  societa'  ricorrente  impugnando il silenzio della regione su
  atto  di  diffida  ha  chiesto  una declaratoria dell'obbligo della
  regione  al  rilascio  di  nulla  osta per l'apertura di una grande
  struttura   di   vendita   in   Bari,   localita'  Santa  Caterina.
  L'amministrazione  regionale  a  seguito di tre ordinanze cautelari
  che  le  imponevano  di  comunque  pronunciarsi, con determinazione
  dirigenziale  del  settore  commercio n. 1 del 13 settembre 1999 ha
  disposto  non  darsi seguito alla richiesta in questione (trasmessa
  dal comune di Bari con nota del 22 aprile 1997 ai sensi della legge
  regionale   n. 426/1971   e   della   legge  regionale  n. 32/1995)
  richiamando  al primo punto di detta determinazione la disposizione
  sopra trascritta.
    A sua volta il nominato commissario ad acta, prendendo atto della
  determinazione  dirigenziale,  non  ha assunto alcuna decisione nel
  merito  "risultando  la  questione  dell'intervenuto  provvedimento
  regionale assorbente di ogni altra".
    Considera  il  collegio che la sopravvenuta norma di cui al comma
  3, art. 1, legge regionale n. 24/1999 per la sua stessa espressione
  letterale  (principale  criterio  ermeneutico  ex art. 12 preleggi)
  consente  alla  regione  di  non piu' provvedere sulle richieste di
  nulla  osta  commerciali corredate a norma alla data del 16 gennaio
  1998  (come esplicitato nella nota regionale gravata, di cui poi ha
  preso  atto  il nominato commissario ad acta) e quindi direttamente
  incide sulla tutela invocata dalla ricorrente.
    Ne'  a  cio'  puo'  opporsi  che  la  disposizione  in parola sia
  intervenuta   successivamente  ad  ordinanze  cautelari  di  questo
  Tribunale  amministrativo  regionale che imponevano ad essa regione
  di comunque concludere il procedimento inteso al rilascio del nulla
  osta. Ed invero a fronte del provvedimento cautelare, destinato per
  sua  natura  ad  essere  caducato  od assorbito con la decisione di
  merito  cui  e'  strettamente  funzionale,  non  e'  ravvisabile il
  giudicato  formalmente determinatosi su sentenza che e' intangibile
  dalla legge sopravvenuta.

    II. - Sulla non manifesta infondatezza.
    E'  di  tutta  evidenza  il  contrasto  della norma censurata con
  l'art. 25,  decreto legislativo n. 114/1998 che all'art. 25 dispone
  "le  domande  di  rilascio delle autorizzazioni gia' trasmesse alla
  giunta  regionale  per  il  prescritto  nulla osta alla data del 16
  gennaio  1998  e  corredate  a  norma  secondo  l'attestazione  del
  responsabile   del   procedimento   sono  esaminate  e  decise  con
  provvedimento  espresso  entro  centottanta  giorni  dalla suddetta
  data".
    La  disposizione  resa  nel  comma  3, art. 1, legge regionale in
  questione  sancisce  invece  esattamente  il  contrario  di  quanto
  previsto  dal  riportato art. 25, comma 5, decreto legislativo 144,
  ed  e' quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione avendo
  la  regione  esorbitato dai limiti della sua potesta' normativa che
  si  esercita  entro  i  confini  previsti  dalla  legge  statale di
  settore.
    Nei  confronti della norma censurata - che come visto comporta un
  definitivo  accantonamento  delle istanze iichiedenti il nulla osta
  commerciale   -,   valgono  a  piu'  forte  ragione  i  profili  di
  illegittimita'   costituzionale   espressi   nelle   ordinanze   di
  remissione  alla  Corte  sovrana  della  precedente legge regionale
  n. 24/1997  recante  il  blocco  "temporaneo" nel rilascio di nulla
  osta,  e su cui la Corte ebbe ad esprimersi con ordinanza del 24-30
  giugno  1999  n. 276  disponendo per la restituzione degli atti del
  giudizio al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza
  della  questione alla luce della normativa sopravvenuta e cioe' del
  decreto  legislativo  31 marzo 1998 n. 144, art. 25 di cui sopra si
  e' detto.
    L'attuale   norma   regionale   sembra  violare  l'art. 41  della
  Costituzione  non  essendo  consentito  alla  legge  ordinaria ed a
  quella regionale ostacolare la iniziativa economica privata.
    La  legge  in  parola  determinando  il  blocco  dei  nulla  osta
  commerciali  si  risolve  in  un  sostanziale  disconoscimento  del
  diritto  di  liberta'  economica  senza che sia dato cogliere quale
  fine  di utilita' sociale la regione abbia inteso perseguire. Se e'
  infatti  vero  che  la  regione  ha  il  potere  di intervenire per
  controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la
  adeguatezza  alle  direttive di sviluppo, non pare che essa regione
  possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non
  sussistano  esigenze  di  tutela  della  libera  concorrenza  e del
  consumatore.
    Sotto  altro  aspetto  la norma censurata appare in contrasto con
  l'art. 97  della  Costituzione  che  impone il buon andamento degli
  uffici  della  p.a., il precetto e' comunemente inteso nel senso di
  imporre la continuita' e l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici
  poteri.  Il  blocco  ora  disposto  contrasta col precetto suddetto
  perche'  consente l'arbitrario non esercizio di pubblici poteri che
  pur  sono  attribuiti  alla  regione e tale effetto puo' senz'altro
  qualificarsi cattiva amministrazione.
    La  norma  censurata  non  pare in linea, poi, con l'art. 3 della
  Costituzione  a causa della non uniforme garanzia della liberta' di
  iniziativa  economica  sul territorio nazionale e della conseguente
  disparita'  di  trattamento  tra  gli  imprenditori  che  intendono
  operare  in  Puglia  nel  settore  in  questione  e quelli di altre
  regioni della Repubblica italiana ove detto blocco non si verifica;
  crea  inoltre una disparita' tra operatori economici che gia' hanno
  ottenuto il nulla osta e gli altri ora interdetti a riguardo.
    La  norma  censurata risulterebbe pure in contrasto con l'art. 10
  della   Costituzione   sotto  il  profilo  della  vulnerazione  del
  principio  comunitario  di  libera  prestazione  dei  servizi  come
  interpretato  dall'Autorita'  garante  per  la  concorrenza  ed  il
  mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17 maggio
  1999   a   proposito   della   regione   Lombardia   in  bollettino
  dell'autorita' n. 9 del 22 marzo 1999).

    III.  -  Stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza come
  dianzi  precisate,  il collegio sospende il giudizio non potendo lo
  stesso  essere  definito  indipendentemente  da una pronuncia della
  Corte costituzionale.