IL TRIBUNALE

    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva;
    Viste   le  deduzioni  di  entrambe  le  parti  ed  esaminata  la
  documentazione allegata;
    Premesso in fatto che:
        con  ricorso  depositato  il 27 luglio 1999 De Prisco Alfonso
  sulla  premessa  che con avviso di mora notificato il 27 marzo 1999
  il  servizio  riscossione  tributi - concessione della provincia di
  Napoli   -   gestione  Banco  di  Napoli  S.p.a.,  in  persona  del
  commissario  governativo,  intimava  a Morelli Gennaro il pagamento
  della  somma  complessiva di L. 240.426.304, a seguito di accertare
  irregolarita'  fiscali  da  parte  di  quest'ultimo, titolare di un
  esercizio  di  falegnameria  sito  in  Torre  del  Greco  alla  via
  Nazionale  e che successivamente si procedeva in data 5 luglio 1999
  a pignoramento mobiliare presso la sua abitazione di alcuni beni di
  proprieta'  del  ricorrente  (in  quanto  acquistati dopo incanto a
  seguito   di   pignoramento   per   debito   d'imposta),  proponeva
  opposizione di terzo all'esecuzione;
    Instauratosi  il  contraddittorio,  si  costituiva in giudizio il
  servizio  riscossione  tributi,  impugnando  la domanda avanzata da
  controparte, della quale chiedeva dichiararsi l'improponibilita';
    Osservato in diritto che:
        la   norma   impugnata   sancisce   al   comma 2  i  casi  di
  improponibilita'  della  domanda e la risoluzione dell'eccezione di
  illegittimita'    costituzionale   della   medesima   si   presenta
  necessariamente   pregiudiziale   rispetto   alla  decisione  della
  controversia in esame;
    Ritenuto  che  la questione di legittimita' costituzionale non e'
  manifestamente   infondata   dal   momento  che  l'art. 52  comma 2
  lettera a)  del  D.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo
  al  nucleo  familiare)  legittimo  proprietario dei beni, in quanto
  frutto  di  una  precedente esecuzione esattoriale operata in danno
  dello  stesso  debitore,  di proporre opposizione all'esecuzione ex
  art. 619    c.p.c.,    impedimento   insussistente,   invece,   per
  l'opposizione  proposta  dai  familiari  o addirittura dagli affini
  fino  al  terzo  grado  nonche'  dei  coobbligati sensi del comma 2
  lettera b) dell'articolo citato;
    La  predeterminazione  dell'impossibilita' di difendere il titolo
  acquisto  della  proprieta'  nel caso in cui i beni pignorati hanno
  formato  oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del
  medesimo debitore, ipotesi consentita nel caso dei familiari di cui
  alla  lettera b)  del  comma 2, prescindendo da ogni valutazione in
  concreto  circa  l'entita'  dell'effettivo  pregiudizio,  appare in
  contrasto   con   il   criterio   di  ragionevolezza  delle  scelte
  legislative,   con   conseguente   violazione   dell'art. 3   della
  Costituzione;
    Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto
  anche  con  l'art. 24,  non  consentendo  al terzo di far valere in
  giudizio il suo diritto;
    La  norma  in  esame,  infine,  sembra  violare anche la garanzia
  costituzionale   del   diritto   di   proprieta'   privata  imposta
  dall'art. 42 della Costituzione.