IL TRIBUNALE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva; Viste le deduzioni di entrambe le parti ed esaminata la documentazione allegata; Premesso in fatto che: con ricorso depositato il 27 luglio 1999 De Prisco Alfonso sulla premessa che con avviso di mora notificato il 27 marzo 1999 il servizio riscossione tributi - concessione della provincia di Napoli - gestione Banco di Napoli S.p.a., in persona del commissario governativo, intimava a Morelli Gennaro il pagamento della somma complessiva di L. 240.426.304, a seguito di accertare irregolarita' fiscali da parte di quest'ultimo, titolare di un esercizio di falegnameria sito in Torre del Greco alla via Nazionale e che successivamente si procedeva in data 5 luglio 1999 a pignoramento mobiliare presso la sua abitazione di alcuni beni di proprieta' del ricorrente (in quanto acquistati dopo incanto a seguito di pignoramento per debito d'imposta), proponeva opposizione di terzo all'esecuzione; Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il servizio riscossione tributi, impugnando la domanda avanzata da controparte, della quale chiedeva dichiararsi l'improponibilita'; Osservato in diritto che: la norma impugnata sancisce al comma 2 i casi di improponibilita' della domanda e la risoluzione dell'eccezione di illegittimita' costituzionale della medesima si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata dal momento che l'art. 52 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo al nucleo familiare) legittimo proprietario dei beni, in quanto frutto di una precedente esecuzione esattoriale operata in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., impedimento insussistente, invece, per l'opposizione proposta dai familiari o addirittura dagli affini fino al terzo grado nonche' dei coobbligati sensi del comma 2 lettera b) dell'articolo citato; La predeterminazione dell'impossibilita' di difendere il titolo acquisto della proprieta' nel caso in cui i beni pignorati hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, ipotesi consentita nel caso dei familiari di cui alla lettera b) del comma 2, prescindendo da ogni valutazione in concreto circa l'entita' dell'effettivo pregiudizio, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto anche con l'art. 24, non consentendo al terzo di far valere in giudizio il suo diritto; La norma in esame, infine, sembra violare anche la garanzia costituzionale del diritto di proprieta' privata imposta dall'art. 42 della Costituzione.