IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 115/1999 r.g. pendente tra Ruocco Giuseppe e Conte Rosalba, difesi dall'avv. Giuseppe Ruocco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19; e Banca di Credito Cooperativo di Civitella, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arena presso il cui studio in Vallo della Lucania, via Stefano Passaro, Parco Margherita, scala D, e' elettivamente domiciliata; In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. Gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9 del 21 gennaio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 28.430.934, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1o ottobre 1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 979/02 relativo a Ruocco Giuseppe e in relazione al quale la Corte aveva prestato fidejussione. Tra i motivi dell'opposizione vi e' anche quello della illegittimita' della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ordine alla quale viene anche spiegata domanda riconvenzionale. L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverebbe questi della possibilita' di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 274/2000). 00C0431