IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
  n. 115/1999  r.g.  pendente  tra  Ruocco  Giuseppe e Conte Rosalba,
  difesi  dall'avv.  Giuseppe  Ruocco  ed  elettivamente  domiciliati
  presso  il  suo  studio  in  Vallo  della Lucania, strada Garibaldi
  n. 19;  e Banca di Credito Cooperativo di Civitella, in persona del
  presidente  pro-tempore,  rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
  Arena  presso  il  cui  studio  in Vallo della Lucania, via Stefano
  Passaro, Parco Margherita, scala D, e' elettivamente domiciliata;
    In  cui,  letti  gli  atti, a scioglimento della riserva, osserva
  quanto segue.
    Gli  attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9
  del  21 gennaio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a
  favore  dell'opposto  istituto di credito, per L. 28.430.934, somma
  corrispondente  all'esposizione  debitoria alla data del 1o ottobre
  1998  sul  conto  corrente,  con  apertura  di  credito,  n. 979/02
  relativo  a  Ruocco Giuseppe e in relazione al quale la Corte aveva
  prestato fidejussione.
    Tra   i   motivi   dell'opposizione  vi  e'  anche  quello  della
  illegittimita'  della  avvenuta  capitalizzazione trimestrale degli
  interessi  passivi,  in  ordine  alla  quale  viene  anche spiegata
  domanda riconvenzionale.
    L'opposto  istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo
  che    la    non   contestazione   dell'estratto   conto   bancario
  periodicamente   inviato   al   cliente,  priverebbe  questi  della
  possibilita'  di  contestare  il  credito e che tale riconoscimento
  avrebbe  effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la
  concessione  della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai
  sensi dell'art. 648 c.p.c.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 274/2000).
00C0431