IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
  n. 116/1999  r.g.  pendente  tra  Conte  Rosalba,  difesa dall'avv.
  Giuseppe  Ruocco  ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
  in  Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19, e Banca di Credito
  Cooperativo  di  Civitella,  in persona del presidente pro-tempore,
  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giuseppe  Arena  presso il cui
  studio   in   Vallo  della  Lucania,  via  Stefano  Passaro,  Parco
  Margherita, scala D, e' elettivamente domiciliata;
    In  cui,  letti  gli  atti, a scioglimento della riserva, osserva
  quanto segue.
    L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10 del
  21  gennaio  1999  della  Pretura  di Vallo della Lucania, emesso a
  favore  dell'opposto  istituto  di credito, per L. 5.478.666, somma
  corrispondente  all'esposizione  debitoria alla data del 1o ottobre
  1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 770/02.
    Tra   i   motivi   dell'opposizione  vi  e'  anche  quello  della
  illegittimita'  della  avvenuta  capitalizzazione trimestrale degli
  interessi  passivi,  in  ordine  alla  quale  viene  anche spiegata
  domanda riconvenzionale.
    L'opposto  istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo
  che    la    non   contestazione   dell'estratto   conto   bancario
  periodicamente   inviato   al   cliente,  priverebbe  questi  della
  possibilita'  di  contestare  il  credito e che tale riconoscimento
  avrebbe  effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la
  concessione  della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai
  sensi dell'art. 648 c.p.c.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 274/2000).
00C0432