LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
  proposto  da:  I.N.A.I.L.  Istituto  nazionale  per l'assicurazione
  contro   gli   infortuni   sul   lavoro,   in  persona  del  legale
  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente domiciliato in Roma via
  IV  novembre  144,  rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Varone
  Pasquale,  Noto  Antonio  Vincenzo,  Antonino  Catania, Giuseppe De
  Ferra',  giusta  delega  in  atti,  ricorrente; Contro Zontini Lea,
  elettivamente  domiciliata  in  Roma  via Baldo degli Ubaldi n. 66,
  presso lo studio dell'avvocato Rinaldi Vincenzo, che la rappresenta
  e  difende,  giusta  delega  in  atti  controricorrente, avverso la
  sentenza  n. 112/1997  del  tribunale  di  Parma,  depositata il 24
  luglio 1997 r.g.n. 101/1997;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
  16 dicembre 1999 dal Consigliere dott. Aldo De Matteis;
    Udito l'avvocato De Ferra';
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  Sostituto Procuratore Generale
  dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo
  motivo del ricorso, ed assorbiti gli altri.
  Rilevato:
          che  con  sentenza  26  giugno/24  luglio  1997  n. 112  il
  tribunale   di   Parma   ha   riconosciuto   soggetto  alla  tutela
  assicurativa   obbligatoria  l'infortunio  mortale  occorso  il  12
  settembre 1993 a Capelli Glicerio;
        che  il  tribunale  - pur avendo accertato che il Capelli, al
  momento  dell'  infortunio,  svolgeva attivita' agricola in via non
  prevalente,   e   pur  riconoscendo  che  l'art. 14  lett.  b)  del
  decreto-legge  22  maggio  1993,  n. 155,  convertito in legge, con
  modificazioni,  con  legge  19  luglio 1993, n. 243, ha dettato una
  disciplina   piu'   restrittiva   dei   requisiti   soggettivi  per
  1'assicurazione   obbligatoria   degli   infortuni  sul  lavoro  in
  agricoltura,  disponendo che, con decorrenza dal 1o giugno 1993, ai
  fini  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
  lavoro   e   le   malattie   professionali,   le  persone  indicate
  nell'art. 205  lett.  b) decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno  1965,  n. 1124  (proprietari,  mezzadri,  affittuari,  loro
  coniuge  e figli) sono individuate secondo i criteri e le modalita'
  previste  dalla  legge  26  ottobre  1957,  n. 1047,  e  successive
  modificazioni  ed  integrazioni,  e quindi solo coloro che svolgono
  attivita'  agricola in materia esclusiva o prevalente - ha tuttavia
  ritenuto   lo   stesso   tutelabile   in   virtu'   del   principio
  dell'affidamento,   perche'  al  momento  dell'infortunio  mortale,
  avvenuto  il  12  settembre  1993,  dopo  l'entrata  in  vigore del
  decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio
  1993,  n. 243,  egli  aveva  gia'  pagato i contributi assicurativi
  dovuti  per  1'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul
  lavoro e le malattie professionali per l'intero anno 1993;
    Ritenuto:
        che  il  principio  di  affidamento nella sicurezza giuridica
  costituisce   un   parametro   di  valutazione  della  legittimita'
  costituzionale delle leggi (Corte costituzionale sent. 27/31 maggio
  1996 n. 179), ma non puo' essere applicato direttamente dal giudice
  ordinario  per risolvere una controversia contro il tenore testuale
  di una disposizione legislativa;
        Ritenuto  tuttavia  non manifestamente infondato il dubbio di
  legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma  1,  lett.  b),
  decreto-legge  22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza
  pubblica),  convertito  in 1egge 15 luglio 1993 n. 243, nella parte
  in  cui  non  prevede  una norma transitoria idonea a garantire una
  adeguata  tutela  assicurativa  nei  confronti  di  quei lavoratori
  agricoli  autonomi  quale il Capelli che, in possesso dei requisiti
  richiesti  dalla  previgente  normativa in materia di infortuni sul
  lavoro (abitualita' dello svolgimento dell'attivita' agricola), nel
  passaggio  dal  vecchio  al  nuovo regime non si trovano piu' nelle
  condizioni  richieste  dalla  nuova  legge  per fruire della tutela
  medesima  (svolgimento  di  tale  attivita'  in  modo  esclusivo  o
  prevalente),   per   contrasto  con  gli  articoli  3  e  38  della
  costituzione;
    Solleva d'ufficio la relativa questione, per le seguenti ragioni:
        il  tribunale,  con  accertamento di merito irretrattabile in
  questa  sede  di  legittimita',  ha  aquisito  che il Capelli aveva
  versato  i contributi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria
  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i
  lavoratori autonomi in agricoltura per l'anno 1993;
        rilevato  che  tale  versamento non costituisce comportamento
  spontaneo  o  volontario del Capelli, ma esecuzione dell'obbligo di
  legge  gravante sul Capelli al tempo del pagamento, in applicazione
  dell'art.  205  t.u.  1124  del  1965  al  tempo vigente, in quanto
  lavoratore  agricolo  abituale,  e derivante dal vigente sistema di
  pagamento  dei  contributi  assicurativi  per i lavoratori agricoli
  autonomi, c.d. per quota capitaria annua,introdotto (a modifica del
  previgente  sistema di determinazione del contributo mediante quote
  addizionali  dell'imposta  erariale sui fondi rustici, risalente al
  d.-l.   lgt.  23  agosto  1917,  n. 1450,  fondate  l'assicurazione
  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro in agricoltura, e
  mantenuto  dall'art. 257 decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno 1965, n. 1124) dall'art. 4 legge 27 dicembre 1973, n. 852, e
  man mano rivalutato (artt. 4 comma 2 legge 16 febbraio 1977, n. 37;
  decreto-legge  29  luglio  1981,  n. 402,  convertito in legge, con
  modificazioni,  con  legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 13 legge
  10  maggio  1982,  n. 251;  art. 20 comma 1 legge 28 febbraio 1986,
  n. 41;  art. 9 comma 3 legge 11 marzo 1988, n. 67; art. 59 comma 18
  legge 27 dicembre 1997, n. 449); ritenuto che con tale pagamento il
  Capelli   ha  acquisito  il  diritto  alla  copertura  assicurativa
  infortunistica,  per l'arco temporale (fino al 31 dicembre 1993) al
  quale  si  riferisce  il  versamento obbligatorio, e per gli eventi
  infortunistici connessi a tale versamento, tra cui l'evento morte;
    Ritenuta ammissibile la richiesta di un intervento da parte della
  Corte  costituzionale per il riconoscimento di norme transitorie di
  natura  essenzialmente  discrezionale, limitatamente ai casi, quale
  il   presente,   in  cui  tali  norme  si  impongano  per  esigenze
  logicamente conseguenziali alla razionalita' del sistema risultante
  dalla   stessa   legge   o,  quando  le  stesse  siano  necessarie,
  trattandosi solo di riconoscere ed attuare un diritto gia' maturato
  (Corte  costituzionale sent. 179/1996), diritto che non puo' essere
  dichiarato da questo giudice ordinario, per quanto supra, in quanto
  vi  osta la norma della quale si denuncia il dubbio di legittimita'
  costituzionale;
    Ritenuto  in subordine che sussisteva un principio di affidamento
  del  Capelli  nella  sicurezza  giuridica, costituito dall'avvenuto
  adempimento  degli  obblighi  assicurativi  derivanti  dalle  leggi
  vigenti,  principio  il  quale,  se non interdice al legislatore di
  emanare   disposizioni  le  quali  modifichino  sfavorevolmente  la
  disciplina   dei   rapporti  di  durata,  impone  pero'  che  dette
  disposizioni,  al  pari  di  qualsiasi  precetto  legislativo,  non
  possono    trasmodare    in   un   regolamento   irrazionale,   ne'
  arbitrariamente  incidere  sulle  situazioni  sostanziali  poste in
  essere da leggi precedenti, principio ripetutamente affermato dalla
  giurisprudenza  costituzionale  quale  principio  commaturato  allo
  Stato  di diritto (Corte Cost. sent. 179/1996 cit., 4 novembre 1999
  n.   416,  18 luglio 1995 n. 311; altresi' sentt. 6 e 397 del 1994,
  429  del  1993, 822 del 1988, 349 e 36 del 1985); ritenuto altresi'
  che  sussista un principio generale dell'ordinamento previdenziale,
  per  il  quale  non  puo' essere compressa la situazione soggettiva
  corrispondente   alla   contribuzione   obbligatoria   versata   in
  adempimento  di leggi vigenti al tempo del pagamento del contributo
  (Corte  Cost.  26  luglio  1995 n. 388, 10 novembre 1992 n. 428, 26
  maggio 1989 n. 307);
    Ritenuta la rilevanza della questione;