LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati Varone Pasquale, Noto Antonio Vincenzo, Antonino Catania, Giuseppe De Ferra', giusta delega in atti, ricorrente; Contro Zontini Lea, elettivamente domiciliata in Roma via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell'avvocato Rinaldi Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti controricorrente, avverso la sentenza n. 112/1997 del tribunale di Parma, depositata il 24 luglio 1997 r.g.n. 101/1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 1999 dal Consigliere dott. Aldo De Matteis; Udito l'avvocato De Ferra'; Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ed assorbiti gli altri. Rilevato: che con sentenza 26 giugno/24 luglio 1997 n. 112 il tribunale di Parma ha riconosciuto soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio mortale occorso il 12 settembre 1993 a Capelli Glicerio; che il tribunale - pur avendo accertato che il Capelli, al momento dell' infortunio, svolgeva attivita' agricola in via non prevalente, e pur riconoscendo che l'art. 14 lett. b) del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 243, ha dettato una disciplina piu' restrittiva dei requisiti soggettivi per 1'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura, disponendo che, con decorrenza dal 1o giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le persone indicate nell'art. 205 lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli) sono individuate secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi solo coloro che svolgono attivita' agricola in materia esclusiva o prevalente - ha tuttavia ritenuto lo stesso tutelabile in virtu' del principio dell'affidamento, perche' al momento dell'infortunio mortale, avvenuto il 12 settembre 1993, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, egli aveva gia' pagato i contributi assicurativi dovuti per 1'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'intero anno 1993; Ritenuto: che il principio di affidamento nella sicurezza giuridica costituisce un parametro di valutazione della legittimita' costituzionale delle leggi (Corte costituzionale sent. 27/31 maggio 1996 n. 179), ma non puo' essere applicato direttamente dal giudice ordinario per risolvere una controversia contro il tenore testuale di una disposizione legislativa; Ritenuto tuttavia non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in 1egge 15 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi quale il Capelli che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualita' dello svolgimento dell'attivita' agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano piu' nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento di tale attivita' in modo esclusivo o prevalente), per contrasto con gli articoli 3 e 38 della costituzione; Solleva d'ufficio la relativa questione, per le seguenti ragioni: il tribunale, con accertamento di merito irretrattabile in questa sede di legittimita', ha aquisito che il Capelli aveva versato i contributi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori autonomi in agricoltura per l'anno 1993; rilevato che tale versamento non costituisce comportamento spontaneo o volontario del Capelli, ma esecuzione dell'obbligo di legge gravante sul Capelli al tempo del pagamento, in applicazione dell'art. 205 t.u. 1124 del 1965 al tempo vigente, in quanto lavoratore agricolo abituale, e derivante dal vigente sistema di pagamento dei contributi assicurativi per i lavoratori agricoli autonomi, c.d. per quota capitaria annua,introdotto (a modifica del previgente sistema di determinazione del contributo mediante quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, risalente al d.-l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, fondate l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e mantenuto dall'art. 257 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) dall'art. 4 legge 27 dicembre 1973, n. 852, e man mano rivalutato (artt. 4 comma 2 legge 16 febbraio 1977, n. 37; decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 13 legge 10 maggio 1982, n. 251; art. 20 comma 1 legge 28 febbraio 1986, n. 41; art. 9 comma 3 legge 11 marzo 1988, n. 67; art. 59 comma 18 legge 27 dicembre 1997, n. 449); ritenuto che con tale pagamento il Capelli ha acquisito il diritto alla copertura assicurativa infortunistica, per l'arco temporale (fino al 31 dicembre 1993) al quale si riferisce il versamento obbligatorio, e per gli eventi infortunistici connessi a tale versamento, tra cui l'evento morte; Ritenuta ammissibile la richiesta di un intervento da parte della Corte costituzionale per il riconoscimento di norme transitorie di natura essenzialmente discrezionale, limitatamente ai casi, quale il presente, in cui tali norme si impongano per esigenze logicamente conseguenziali alla razionalita' del sistema risultante dalla stessa legge o, quando le stesse siano necessarie, trattandosi solo di riconoscere ed attuare un diritto gia' maturato (Corte costituzionale sent. 179/1996), diritto che non puo' essere dichiarato da questo giudice ordinario, per quanto supra, in quanto vi osta la norma della quale si denuncia il dubbio di legittimita' costituzionale; Ritenuto in subordine che sussisteva un principio di affidamento del Capelli nella sicurezza giuridica, costituito dall'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi derivanti dalle leggi vigenti, principio il quale, se non interdice al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, impone pero' che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale, ne' arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quale principio commaturato allo Stato di diritto (Corte Cost. sent. 179/1996 cit., 4 novembre 1999 n. 416, 18 luglio 1995 n. 311; altresi' sentt. 6 e 397 del 1994, 429 del 1993, 822 del 1988, 349 e 36 del 1985); ritenuto altresi' che sussista un principio generale dell'ordinamento previdenziale, per il quale non puo' essere compressa la situazione soggettiva corrispondente alla contribuzione obbligatoria versata in adempimento di leggi vigenti al tempo del pagamento del contributo (Corte Cost. 26 luglio 1995 n. 388, 10 novembre 1992 n. 428, 26 maggio 1989 n. 307); Ritenuta la rilevanza della questione;