ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo,   riapprovata   il   21 ottobre   1997,  recante  "Modifiche
all'art. 16  comma  2 della L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo
regionale per il sostegno dell'occupazione", promosso con ricorso del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  notificato il 13 novembre
1997, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 73
del registro ricorsi 1997.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 febbraio  2000  il giudice
relatore Massimo Vari;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1. -   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, con ricorso
dell'11 novembre  1997,  regolarmente  notificato  e  depositato,  ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
Regione  Abruzzo,  approvata  l'11 giugno  1997,  recante  "Modifiche
all'art. 16  comma  2  L.R.  n. 84/1996  avente  per  oggetto:  Fondo
regionale    per    il    sostegno   dell'occupazione",   riapprovata
a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio da parte del Governo, il
21 ottobre 1997.
    Il   ricorrente   censura,  in  particolare,  l'art. 1  che,  nel
sostituire   la   disciplina   gia'   contenuta   nel  secondo  comma
dell'art. 16   della  citata  legge  regionale  n. 84  del  1996,  ha
stabilito   che   i   contributi  "in  conto  interesse"  previsti  e
disciplinati,  in  favore  di particolari categorie di imprese, dagli
artt. 13  e seguenti della normativa che si intende modificare, siano
"erogati"  dalla  Regione  Abruzzo,  di  volta in volta, alla FI.R.A.
(Finanziaria   Regionale   Abruzzese)   S.p.a.,   su   richiesta   di
quest'ultima,  per essere poi "versati" ai beneficiari. E cio' dietro
un  compenso  a  favore  della stessa FI.R.A., "per la gestione delle
operazioni",  pari  agli interessi che matureranno nel periodo fra la
data   delle   erogazioni   delle   somme  alla  menzionata  Societa'
finanziaria e quella del pagamento ai beneficiari.

    2. - Il  ricorso,  nell'osservare  che  il  predetto  compenso e'
"ancorato  a  due  parametri  mobili, il secondo dei quali dipendente
soprattutto  dal "buon volere del soggetto finanziatore", denuncia la
violazione  di  almeno  tre  principi costituzionali: il principio di
certezza  e  predeterminazione  della spesa pubblica; il principio di
copertura  di  cui  all'art. 81  ed  il  principio  di buon andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Il  principio  costituzionale di buon andamento risulterebbe - ad
avviso  del  ricorrente  -  "seriamente  vulnerato  da  una norma che
attribuisce  ad un (non necessario) intermediario fra Amministrazione
erogatrice   e   soggetto  beneficiario  un  compenso  tanto maggiore
quanto maggiore  e'  il  ritardo  con  cui  l'intermediario adempie i
propri obblighi".
    Si  lamenta,  al  tempo  stesso,  il  mancato coordinamento della
censurata   norma,  mirante  a  configurare  la  FI.R.A.  come  unica
intermediaria  ex  lege  con  il  testo  della legge regionale che si
intende modificare, ed, in particolare, con gli artt. 13, 14 e 15 che
prevedono una pluralita' di soggetti finanziatori.

    3. - All'udienza  pubblica  del  22 febbraio,  l'Avvocatura dello
Stato,  in riferimento all'avvenuta entrata in vigore, nelle more del
giudizio,   della   legge  regionale  del  28 dicembre  1998,  n. 164
(Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 1996 n. 84), ha concluso
per la cessazione della materia del contendere.

                       Considerato in diritto


    1. -   Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge  della  Regione  Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997 (Modifiche
all'art. 16  comma  2  L.R.  n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo
regionale   per   il   sostegno   dell'occupazione)   e   riapprovata
a maggioranza   assoluta,   dopo   il  rinvio  governativo,  in  data
21 ottobre 1997.
    Il  censurato  provvedimento  si  compone  di  due  disposizioni:
l'art. 1,  volto  ad  affidare  alla  FI.R.A.  (Finanziaria Regionale
Abruzzese)  S.p.a.  l'attivita' di erogazione dei contributi in conto
interesse  previsti  e  disciplinati  dagli artt. 13 e seguenti della
precedente  legge regionale n. 84 del 1996, per il consolidamento dei
debiti   a   breve   termine  di  particolari  categorie  di  imprese
localizzate  nella  Regione;  l'art. 2  contenente  la  dichiarazione
d'urgenza del provvedimento stesso.
    Ci si duole, in particolare, che l'art. 1, modificando l'art. 16,
comma 2, della precedente legge regionale n. 84 del 1996, preveda che
tali  contributi  siano  versati  dalla  Regione Abruzzo, di volta in
volta,  alla  FI.R.A,  su  sua  richiesta,  per essere poi erogati ai
beneficiari,  contemplandosi  per  detta  attivita'  di erogazione un
compenso,  a  favore  della  FI.R.A.  medesima,  pari  agli interessi
maturati sulle anticipazioni effettuate dalla Regione.
    Secondo  il  ricorso,  la  disposizione denunciata si porrebbe in
contrasto  con  "almeno  tre principi costituzionali", e cioe' quello
della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della
copertura   di   cui   all'art. 81   e   quello  del  buon  andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

    2. - Tanto  premesso  sulle questioni portate all'esame di questa
Corte,  occorre  rilevare  che,  dopo la proposizione del ricorso, e'
intervenuta  la  legge regionale 28 dicembre 1998, n. 164, dichiarata
urgente  ed  entrata  in  vigore, secondo quanto previsto dall'art. 3
della  medesima,  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione (avvenuta il 29 dicembre 1998).
L'art. 2  di quest'ultima, nel ridisciplinare parzialmente la materia
gia'   oggetto   della   legge  n. 84  del  1996,  ha  sostituito  le
disposizioni  del  titolo  III, fra le quali e' ricompreso l'art. 16.
Tale  articolo,  cosi'  come  riformulato,  prevede  che  la  FI.R.A.
gestisca il fondo relativo al consolidamento dei debiti a breve delle
imprese con propria contabilita' separata; che gli interessi maturati
vadano  ad  incrementare  il  fondo  medesimo  e  che  alla  predetta
Finanziaria   spetti,   per  le  spese  di  funzionamento  necessarie
all'erogazione  dei  suddetti  contributi,  un  compenso  pari  a 200
milioni di lire.
    Inoltre,  il  medesimo  art. 2  della  legge  n. 164  del 1998 ha
introdotto  una  disposizione  transitoria  (art. 16-bis) concernente
l'erogazione  dei contributi gia' concessi ai sensi del secondo comma
dell'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84.
    Poiche'  la  nuova  disciplina  risulta  incompatibile con quella
impugnata,  e'  da ritenere che la legge regionale piu' recente abbia
sostituito  quella  anteriore,  oggetto  del  presente  ricorso,  non
potendosi  ammettere  la  contemporanea esistenza nell'ordinamento di
plurime  e contraddittorie manifestazioni di volonta' del legislatore
regionale.
    In   siffatta   situazione,   e'  d'uopo,  pertanto,  concludere,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e come del resto lo
stesso  ricorrente  non  ha  mancato di osservare in udienza, che sia
venuta  meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata,
della quale resta impedita, ovviamente, la promulgazione.