ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del  Senato  della Repubblica del
21 aprile   1999,   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dal  sen. Roberto  Avogadro nei confronti del dott. Alberto
Landolfi,  promosso  dal  giudice  istruttore  in funzione di giudice
unico  del  Tribunale  civile  di  Savona,  con  ricorso pervenuto il
30 novembre  1999  ed  iscritto al n. 135 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Alberto
Landolfi,  sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di  Savona,  al  fine  di ottenere il risarcimento dei danni subiti a
cagione  di  espressioni  asseritamente diffamatorie rivolte alla sua
persona  dal  senatore  Roberto  Avogadro,  il  giudice istruttore in
funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in
data  19 novembre  1999,  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  del Senato della Repubblica, in
relazione  alla  deliberazione  adottata  dall'Assemblea il 21 aprile
1999  con  la  quale,  in  parziale  difformita' dalle proposte della
Giunta  delle  elezioni e delle immunita' parlamentari, ha dichiarato
che  le  affermazioni  per  le  quali  il  predetto senatore e' stato
chiamato  a  rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai sensi del primo
comma dell'art. 68 della Costituzione;
        che  i fatti per cui si procede in sede civile, come riferiti
nell'atto  introduttivo,  consisterebbero  in alcune affermazioni del
senatore   Avogadro  assunte  come  diffamatorie  nei  confronti  del
sostituto  procuratore  Landolfi, contenute in un articolo dal titolo
"Attentato  Rai  interpellanza di Avogadro" pubblicato sul quotidiano
La   Stampa  del  28 novembre  1996,  in  un  comunicato  stampa  del
23 ottobre  1997 intitolato "Elezioni padane di domenica 26 ottobre",
e in una nota a tale comunicato stampa, redatta in pari data;
        che  il ricorrente concorda con le valutazioni espresse prima
dalla Giunta delle elezioni e poi dalla Assemblea del Senato, secondo
cui le affermazioni contenute nell'articolo citato sono insindacabili
in  quanto  ricadono  nell'ipotesi  di  cui all'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che  egli dissente invece dalla deliberazione dell'Assemblea,
nella   parte   in   cui   ha  ritenuto  coperte  dalla  garanzia  le
dichiarazioni  del  senatore  contenute  nel  comunicato  stampa  del
23 ottobre 1997 e nella relativa nota;
        che   il  giudice  ricorrente  ripercorre  la  giurisprudenza
costituzionale in materia, alla luce della quale la prerogativa della
insindacabilita'  non  si  estende a tutti i comportamenti dei membri
delle  Camere,  ma  solo  a  quelli  funzionali  all'esercizio  delle
attribuzioni proprie del potere legislativo e conclude nel senso che,
in  relazione  ai  fatti  per  i  quali  viene  promosso  il presente
conflitto, tale rapporto di funzionalita' non sussisterebbe;
        che egli ritiene invero "del tutto corrette e condivisibili",
sul  punto,  le  argomentazioni  della  Giunta,  riportate  nell'atto
introduttivo,  secondo  cui  "il  senatore Avogadro proseguirebbe una
polemica  di  sapore  prettamente  politico  e  partitico  contro  le
iniziative  giudiziarie  intraprese dal magistrato", sicche' "sarebbe
possibile    sostenere   che   le   affermazioni   del   parlamentare
costituiscano esercizio del diritto di critica, ma tale interrogativo
spetterebbe alla autorita' giudiziaria ordinaria" e non al Senato.
    Considerato   che   in   questa   fase   del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa  Corte  e'  chiamata  a  deliberare, senza contraddittorio, in
ordine  all'ammissibilita' del conflitto, in riferimento ai requisiti
soggettivi  e  oggettivi  richiamati  dal  primo  comma  dello stesso
articolo,  restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in
punto di ammissibilita';
        che  il  giudice  istruttore in funzione di giudice unico del
Tribunale civile di Savona e' legittimato a sollevare il conflitto in
quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
la  volonta'  del potere cui appartiene, in conformita' al principio,
costantemente  affermato  da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi  giurisdizionali,  svolgendo  le loro funzioni in posizione di
piena  indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a
essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;
        che,  del  pari, il Senato della Repubblica e' legittimato ad
essere  parte  del  presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, in
ordine  all'applicabilita'  ai  suoi  componenti  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il   ricorrente   lamenta  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  in  conseguenza  della
deliberazione   del   Senato   della   Repubblica   denunciata   come
illegittima,  che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro
come  rientranti  nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicche'
per  esse  opererebbe  la  garanzia  dell'insindacabilita'  stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che esiste la materia di un conflitto la cui soluzione spetta
alla competenza di questa Corte.