LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in I grado iscritta a ruolo in data 8 aprile 1994 al n. 139/1994 promossa con atto di citazione norificato in data 1o aprile 1994 da General Torf S.a.s. Corra' Giorgio & C., corrente in Madrano di Pergine a mezzo del socio accomandatario e legale rappresentante Corra' Giorgio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Graiff di Cles e dall'avv. Pompeati Francesco di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione, attrice; Contro Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Iemma di Trento, domiciliatario per delega a margine della comparsa di risposta, convenuta; Oggetto: Opposizione a determinazione indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 21 marzo 2000. Con citazione del 30 marzo 1994 la General Torf S.a.s., in persona del socio accomandatario, proponeva opposizione avverso il decreto di fissazione dell'indennita' di esproprio con il quale, a seguito di ricorso, i fondi di proprieta' della societa' nonche' due particelle intavolate a nome di terza persona ma di fatto godute da tempo dalla societa' stessa, venivano valutati in complessive L. 51.503.500 cioe' in misura addirittura peggiorativa rispetto alla precedente stima, assumendo che i valori stimati dalla provincia non rispondevano assolutamente al valore di mercato dei beni espropriati ne' costituivano serio ristoro della perdita della proprieta', tenuto anche conto che parte dei beni benche' sommersi dallo specchio d'acqua del lago (lago di Pudro) producevano torba pregiata che fino a poco tempo prima era stata estratta da essa societa'. Si costituiva in giudizio la provincia di Trento precisando che, limitatamente ai soli beni tavolarmente iscritti alla societa' (per gli altri il proprietario tavolare, unico legittimato non aveva proposto opposizione) gli stessi erano inseriti nel piano urbanistico comprensoriale che in zona di "tutela e protezione dei laghi" e "lago" con conseguente valore agricolo determinato secondo i parametri previsti dalla legge provinciale. Nel corso della fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio accertativa della consistenza e del valore dei fondi. Con ordinanza collegiale del 21 aprile 1998 la causa veniva rimessa nuovamente innanzi all'istruttore onde consentire alle parti di valutare la decisione della Corte costituzionale in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge provinciale n. 6/1993. La causa, quindi, passava nuovamente in decisione, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, all'udienza del 21 marzo 2000. Motivazione Deve anzitutto precisarsi, in punto di fatto, che i terreni oggetto di esproprio sono stati, come emerge dagli elaborati tecnici in atti, per lungo tempo utilizzati come cava di torba dalla General Torf ma dal marzo 1988 ogni autorizzazione comunale all'esercizio della cava e' stata revocata con conseguente cessazione di ogni attivita' estrattiva. Trattasi dunque, come anche di recente affermato dalla suprema Corte, di terreni non aventi vocazione edificatoria, anche se suscettibili di utilizzazione diversa da quella agricola, non assumendo alcun rilievo la pregressa ma non piu' in atto utilizzazione industriale, quale l'attivita' estrattiva di cava (cfr. Cass. 26 maggio 1999, n. 5086) e dunque valutabile con parametri omogeni a quelli utilizzati per i terreni agricoli. Cio' posto va premesso che, ai fini del presente giudizio, irrilevante si appalesa la disciplina introdotta con la legge provinciale di Trento 27 agosto 1999, n. 3, art. 28 che ha riaperto, fino al 30 giugno 2000, i termini per la rideterminazione della indennita' di espropriazione, modificati con l'art. 41 legge provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10. Ed infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa della parte opponente, le modifiche al sistema provinciale di esproprio dei fondi destinati all'esecuzione di opere pubbliche introdotte con la legge provinciale n. 10/1998 hanno riguardato esclusivamente i fondi edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie). Deriva da tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante) attendere lo spirare dell'indicato termine del 30 giugno 2000 atteso che la nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla stregua dei quali procedere alla rideterminazione della indennita' di esproprio. In altre parole la societa' General Torf non pu'o' chiedere alla pubblica amministrazione la rideterminazione dell'indennita' di esproprio non essendo stati in alcun modo variati i criteri di determinazione dell'indennita' per i fondi agricoli. Cio' premesso, questa Corte condivide l'opinione dell'espropriato in merito alla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge provinciale n. 6/1993 relative al calcolo dell'indennita' di esproprio per i fondi agricoli. Si tratta infatti di un sistema fondato su un meccanismo tutto tabellare (o categoriale). Esso vincola il giudice ad un predeterminato iter di ragionamenti e restringe la sua cognizione meritoria al solo interno di predeterminati classi legali. E cio' anche in quei casi (come il presente) in cui ne derivino conclusioni palesemente avulse dalla realta' oggettiva. Le classificazioni legali portano necessariamente a giudizi di uguaglianza pure nelle diseguaglianze (impossibili da precatalogare) cosa questa inammissibile (art. 3 Cost.) in una materia tanto incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle espropriazioni (art. 42 Cost.). In particolare la legge provinciale de qua viene a basare il calcolo dell'indennita' di espropriazione, sulla base di "perimetrazioni" cartografiche che, in termini economici sul terreno non esistono o meglio, che esistono in ben altre e meno rigide e piu' variegate forme rispetto a quelle fissate in base ai criteri previsti dall'art. 13 legge n. 6/1993. Secondo i criteri fissati dalla legge provinciale (art. 13) le categorie tengono in considerazione la vocazione culturale dei fondi della zona nella quale si inserisce quello espropriato secondo parametri medi che naturalmente non tengono conto delle peculiarita' delle singole realta'. E' chiaro che la convenzionalita' e', nella logica, l'esatto contrario della liberta'. Difatti, un conto e' mediare le stime libere attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali o tabellari, salvaguardando in tal modo la proporzionalita' tra caso e caso ed un conto e', invece, convenzionare le stime, mediante astrazioni legali. Il collegio giudicante ritiene di dover ribadire, dunque, che la realta' delle stime immobiliari non puo' essere racchiusa in categorie legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura, il risultato di una improgrammabile e ben piu' vasta e composita varieta' di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro caso per caso. Vale la pena di osservare che non sarebbe sufficiente la pura e semplice disapplicazione degli atti amministrativi di fissazione delle tabelle in quanto oggetto della censura proposta da questo giudice non e' tanto la fissazione dei valori medi da parte dell'autorita' amministrativa quanto il fatto che tali valori medi siano utilizzati come unico parametro nella determinazione dell'indennita' di esproprio senza considerazione del valore venale del fondo. L'incongruita' del sistema indicato per la determinazione dell'indennita' di esproprio per i terreni agricoli appare tanto piu' evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma del 1998, abbandona il rigido sistema tabellare per i fondi aventi destinazione edificiale mediandolo proprio con il valore venale del bene oggetto del provvedimento ablativo. In altre parole solo per i fondi agricoli la legge rimane ancorata al sistema tabellare oramai abbandonato per i fondi destinati all'edilizia. Soltanto un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere in considerazione il valore venale del fondo espropriato (ancorche' unitamente ad altri parametri pure, in ipotesi, tabellari), puo' sottrarsi al sospetto di incostituzionalita'. La questione oltrecche' non manifestamente infondata e' rilevante nel presente giudizio. Infatti, secondo il C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno una valutazione di libero mercato di L. 118.299.000, cioe' L. 6.000/mq per i terreni emersi e L. 1.000 per quelli sommersi, anzicche' L. 51.503.500 che costituisce il valore tabellare. La grave sperequazione indicata mostra quindi con assoluta evidenza la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio.