LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa civile in I
  grado  iscritta  a  ruolo  in  data  8  aprile  1994 al n. 139/1994
  promossa con atto di citazione norificato in data 1o aprile 1994 da
  General  Torf  S.a.s.  Corra'  Giorgio & C., corrente in Madrano di
  Pergine  a  mezzo  del socio accomandatario e legale rappresentante
  Corra' Giorgio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Graiff di
  Cles  e  dall'avv. Pompeati Francesco di Trento, domiciliatario per
  delega a margine dell'atto di citazione, attrice;
    Contro  Provincia  autonoma  di  Trento in persona del Presidente
  pro-tempore   della  Giunta  provinciale,  rappresentata  e  difesa
  dall'avv. Raffaele  Iemma  di  Trento,  domiciliatario per delega a
  margine della comparsa di risposta, convenuta;
    Oggetto: Opposizione a determinazione indennita' di esproprio.
    Causa  ritenuta  in decisione all'udienza collegiale del 21 marzo
  2000.
    Con  citazione  del  30  marzo  1994  la  General Torf S.a.s., in
  persona  del socio accomandatario, proponeva opposizione avverso il
  decreto  di fissazione dell'indennita' di esproprio con il quale, a
  seguito  di  ricorso,  i fondi di proprieta' della societa' nonche'
  due  particelle  intavolate  a  nome  di  terza persona ma di fatto
  godute  da  tempo  dalla  societa'  stessa,  venivano  valutati  in
  complessive  L. 51.503.500 cioe' in misura addirittura peggiorativa
  rispetto  alla  precedente  stima,  assumendo  che i valori stimati
  dalla provincia non rispondevano assolutamente al valore di mercato
  dei  beni  espropriati ne' costituivano serio ristoro della perdita
  della  proprieta',  tenuto  anche  conto che parte dei beni benche'
  sommersi   dallo   specchio   d'acqua  del  lago  (lago  di  Pudro)
  producevano  torba  pregiata  che fino a poco tempo prima era stata
  estratta da essa societa'.
    Si  costituiva in giudizio la provincia di Trento precisando che,
  limitatamente ai soli beni tavolarmente iscritti alla societa' (per
  gli  altri  il  proprietario  tavolare, unico legittimato non aveva
  proposto   opposizione)   gli   stessi  erano  inseriti  nel  piano
  urbanistico  comprensoriale che in zona di "tutela e protezione dei
  laghi" e "lago" con conseguente valore agricolo determinato secondo
  i parametri previsti dalla legge provinciale.
    Nel  corso  della  fase  istruttoria  veniva  disposta consulenza
  tecnica  d'ufficio  accertativa  della consistenza e del valore dei
  fondi.
    Con  ordinanza  collegiale  del  21  aprile  1998 la causa veniva
  rimessa  nuovamente  innanzi  all'istruttore  onde  consentire alle
  parti di valutare la decisione della Corte costituzionale in ordine
  alla  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
  artt. da 11 a 20 della legge provinciale n. 6/1993.
    La   causa,   quindi,  passava  nuovamente  in  decisione,  sulle
  conclusioni  come  in epigrafe trascritte, all'udienza del 21 marzo
  2000.

                             Motivazione

    Deve  anzitutto  precisarsi,  in  punto  di  fatto, che i terreni
  oggetto  di  esproprio  sono  stati,  come  emerge  dagli elaborati
  tecnici  in  atti,  per  lungo  tempo utilizzati come cava di torba
  dalla  General  Torf ma dal marzo 1988 ogni autorizzazione comunale
  all'esercizio   della   cava  e'  stata  revocata  con  conseguente
  cessazione di ogni attivita' estrattiva.
    Trattasi  dunque,  come  anche di recente affermato dalla suprema
  Corte,  di  terreni  non  aventi  vocazione  edificatoria, anche se
  suscettibili  di  utilizzazione  diversa  da  quella  agricola, non
  assumendo   alcun   rilievo  la  pregressa  ma  non  piu'  in  atto
  utilizzazione  industriale,  quale  l'attivita'  estrattiva di cava
  (cfr.  Cass.  26  maggio  1999,  n. 5086)  e  dunque valutabile con
  parametri omogeni a quelli utilizzati per i terreni agricoli.
    Cio'  posto  va  premesso  che,  ai  fini  del presente giudizio,
  irrilevante  si  appalesa  la  disciplina  introdotta  con la legge
  provinciale  di  Trento  27  agosto  1999,  n. 3,  art. 28  che  ha
  riaperto, fino al 30 giugno 2000, i termini per la rideterminazione
  della  indennita' di espropriazione, modificati con l'art. 41 legge
  provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10.
    Ed  infatti,  come  correttamente sottolineato dalla difesa della
  parte  opponente,  le modifiche al sistema provinciale di esproprio
  dei  fondi  destinati  all'esecuzione di opere pubbliche introdotte
  con la legge provinciale n. 10/1998 hanno riguardato esclusivamente
  i fondi edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie).
    Deriva da tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante)
  attendere  lo  spirare  dell'indicato  termine  del  30 giugno 2000
  atteso  che  la  nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla
  stregua  dei quali procedere alla rideterminazione della indennita'
  di  esproprio.  In  altre parole la societa' General Torf non pu'o'
  chiedere   alla   pubblica   amministrazione   la  rideterminazione
  dell'indennita'  di  esproprio  non  essendo  stati  in  alcun modo
  variati  i  criteri  di  determinazione dell'indennita' per i fondi
  agricoli.
    Cio' premesso, questa Corte condivide l'opinione dell'espropriato
  in  merito  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale delle
  disposizioni  della legge provinciale n. 6/1993 relative al calcolo
  dell'indennita' di esproprio per i fondi agricoli.
    Si  tratta  infatti  di un sistema fondato su un meccanismo tutto
  tabellare   (o   categoriale).   Esso  vincola  il  giudice  ad  un
  predeterminato  iter  di ragionamenti e restringe la sua cognizione
  meritoria  al  solo interno di predeterminati classi legali. E cio'
  anche   in  quei  casi  (come  il  presente)  in  cui  ne  derivino
  conclusioni palesemente avulse dalla realta' oggettiva.
    Le  classificazioni  legali  portano necessariamente a giudizi di
  uguaglianza    pure    nelle    diseguaglianze    (impossibili   da
  precatalogare)  cosa  questa  inammissibile  (art. 3  Cost.) in una
  materia  tanto  incisiva  sui  diritti  del  cittadino quale quella
  afferente alle espropriazioni (art. 42 Cost.).
    In  particolare  la  legge  provinciale  de qua viene a basare il
  calcolo   dell'indennita'   di   espropriazione,   sulla   base  di
  "perimetrazioni"   cartografiche  che,  in  termini  economici  sul
  terreno  non  esistono  o  meglio, che esistono in ben altre e meno
  rigide  e piu' variegate forme rispetto a quelle fissate in base ai
  criteri previsti dall'art. 13 legge n. 6/1993.
    Secondo  i  criteri  fissati dalla legge provinciale (art. 13) le
  categorie  tengono  in  considerazione  la  vocazione culturale dei
  fondi  della  zona  nella  quale  si  inserisce  quello espropriato
  secondo  parametri  medi  che  naturalmente non tengono conto delle
  peculiarita' delle singole realta'.
    E'  chiaro  che  la  convenzionalita'  e', nella logica, l'esatto
  contrario  della  liberta'.  Difatti,  un conto e' mediare le stime
  libere  attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali
  o  tabellari,  salvaguardando  in  tal modo la proporzionalita' tra
  caso  e  caso  ed  un  conto  e',  invece,  convenzionare le stime,
  mediante astrazioni legali.
    Il  collegio giudicante ritiene di dover ribadire, dunque, che la
  realta'  delle  stime  immobiliari  non  puo'  essere  racchiusa in
  categorie  legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura,
  il  risultato  di  una improgrammabile e ben piu' vasta e composita
  varieta' di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro caso per
  caso.
    Vale  la  pena di osservare che non sarebbe sufficiente la pura e
  semplice  disapplicazione  degli  atti amministrativi di fissazione
  delle  tabelle  in  quanto oggetto della censura proposta da questo
  giudice  non  e'  tanto  la  fissazione  dei  valori  medi da parte
  dell'autorita'  amministrativa quanto il fatto che tali valori medi
  siano   utilizzati   come   unico  parametro  nella  determinazione
  dell'indennita' di esproprio senza considerazione del valore venale
  del fondo.
    L'incongruita'   del   sistema  indicato  per  la  determinazione
  dell'indennita'  di  esproprio  per i terreni agricoli appare tanto
  piu'  evidente  ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo
  previsto  dalla  riforma  del  1998,  abbandona  il  rigido sistema
  tabellare  per  i  fondi  aventi destinazione edificiale mediandolo
  proprio  con  il  valore  venale del bene oggetto del provvedimento
  ablativo. In altre parole solo per i fondi agricoli la legge rimane
  ancorata  al  sistema  tabellare  oramai  abbandonato  per  i fondi
  destinati all'edilizia.
    Soltanto  un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere
  in considerazione il valore venale del fondo espropriato (ancorche'
  unitamente  ad  altri  parametri pure, in ipotesi, tabellari), puo'
  sottrarsi al sospetto di incostituzionalita'.
    La questione oltrecche' non manifestamente infondata e' rilevante
  nel presente giudizio.
    Infatti,  secondo  il  C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno
  una  valutazione  di  libero  mercato  di  L. 118.299.000, cioe' L.
  6.000/mq  per  i  terreni  emersi  e  L. 1.000 per quelli sommersi,
  anzicche' L. 51.503.500 che costituisce il valore tabellare.
    La  grave  sperequazione  indicata  mostra  quindi  con  assoluta
  evidenza  la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini
  della definizione del presente giudizio.