IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del fascicolo processuale n. 63/1995 R.G. a carico
  di Rossi Daniele, imputato del reato di cui all'art. 73 testo unico
  n. 309/1990;
    Alla pubblica udienza del 29 novembre 1999;
    Rilevato  che  il  teste  indicato  dal  p.m., Garbini Pierluigi,
  risulta  deceduto  e  che  pertanto il p.m. ha chiesto, ex art. 512
  c.p.p.,  la  lettura  e  l'acquisizione  del verbale delle sommarie
  dichiarazioni rese dal medesimo alla p.g. in data 28 dicembre 1994;
    Rilevato  che  il difensore dell'imputato ha chiesto la lettura e
  l'acquisizione  del  verbale di indagine difensiva ex art. 38 disp.
  att.  c.p.p.,  contenente  le  dichiarazioni  rese  dalla  medesima
  persona  in  data  5 gennaio 1995 e gia' allegate alla richiesta di
  riesame della misura cautelare;
    Considerato   che  l'art. 512  c.p.p.  contiene  una  indicazione
  tassativa  degli atti dei quali puo' essere data lettura allorche',
  per  fatti  o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile
  la   ripetizione   e  che  tra  tali  atti  non  sono  comprese  le
  dichiarazioni   rese   al   difensore  e  sottoscritte  da  persona
  successivamente deceduta;
    Ritenuto  che  debba  essere sollevata di ufficio la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 512  c.p.p.  - in relazione
  agli artt. 3 e 24 capoverso della Costituzione - nella parte in cui
  non   e'  previsto  il  diritto  della  difesa  di  introdurre  nel
  dibattimento, ed in luogo del controesame divenuto impossibile, gli
  esiti   delle   indagini   difensive  consistiti  in  dichiarazioni
  sottoscritte  dalla  stessa  persona  che  aveva reso alla p.g. una
  versione dei fatti, in tutto o in parte, difforme;
    Ritenuto  che  la  questione  non sia manifestamente infondata in
  quanto appare evidente la ingiustificata disparita' di trattamento,
  con  violazione dell'art. 3 della Costituzione, che viene conferita
  agli  atti di indagine formati dall'accusa ed agli atti di indagine
  del  difensore, allorche' non sia possibile raccogliere la prova in
  contraddittorio al dibattimento;
    Ritenuto  che  mentre  il  p.m.,  ove  la  prova  testimoniale al
  dibattimento  non  sia  piu'  possibile, puo' avvalersi ex art. 512
  c.p.p.  della  lettura  delle dichiarazioni rese allo stesso o alla
  p.g.   nella   fase   delle  indagini  preliminari  -  lettura  che
  sostituisce  la  prova  orale -, eguale diritto non e' riconosciuto
  alla  difesa  dell'imputato  che  non  puo' surrogare il diritto al
  controesame   dei   testi   dell'accusa   con   la   lettura  delle
  dichiarazioni  rese  dalla  stessa  persona  al  difensore,  e gia'
  utilizzate ex art. 38, comma 2-bis disp. att. c.p.p.;
    Ritenuto  che  sia, altresi', evidente la violazione dell'art. 24
  capoverso   della   Costituzione,   laddove   non   sia  consentito
  all'imputato  di esercitare il proprio diritto alla prova - sancito
  dagli  artt. 190 e 495 capoverso c.p.p. - per contrastare, o meglio
  precisare,  le dichiarazioni del teste dell'accusa contrapponendovi
  le dichiarazioni rese dalla stessa persona al suo difensore;
    Ritenuto  che  la  questione di legittimita' costituzionale sopra
  prospettata  sia  rilevante  nel  presente giudizio in quanto dalla
  decisione  della  stessa  dipende  l'accoglimento  o il rigetto, da
  parte del tribunale, della istanza della difesa di acquisire e dare
  lettura delle dichiarazioni rese dal teste deceduto;