IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Cordi Giuseppe nei confronti della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. gruppo BPM, iscritto a ruolo al n. 3037199 R.G. O s s e r v a L'opponente contesta la legittimita' del decreto ingiuntivo notificatogli il 21 ottobre 1999 (con cui gli viene ingiunto il pagamento di L. 32.533 669 in favore della Banca Popolare di Milano per scoperto relativo al contratto di conto corrente acceso presso l'agenzia 170 di Vicenza), in quanto gli interessi risultano calcolati ed addebitati con capitalizzazione trimestrale, operazione non consentita secondo giurisprudenza recente della Corte Suprema. L'ingiungente opposta replica che la questione appare superata dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 il cui art. 25 al punto 3 prevede che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data ...". La delibera del CICR non risulta ad oggi entrata in vigore. La predetta norma trova dunque immediata applicazione nel giudizio in corso, ai fini della decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonche' ai fini della decisione della causa. Infatti, in mancanza dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999, questo giudice dovrebbe valutare secondo i normali criteri ermeneutici se le clausole del contratto intercorso tra le parti, relative alla possibilita' di anatocismo su base trimestrale, siano o meno valide, e dovrebbe tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di cassazione che, con sentenze n. 2374 del 16 marzo 1999, sez. III, e 30 marzo 1999 n. 3096, sez. I, ha ritenuto la nullita' delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale indagine e' preclusa dalla norma citata, che dichiara retroattivamente la validita' delle clausole gia' stipulate. Orbene, ritiene questo giudice che l'art. 25 comma 3 d.lgs. 342/1999 contrasti con l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega. Infatti la legge delega 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria) all'art. 1 comma 5 delegava il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sulla base della quale sono stati emanati il d.lgs. n. 481/1992 e il d.lgs. n. 385/1993. Nessuna delle predette fonti abilita il legislatore delegato ad intervenire nella materia dell'anatocismo, regolata dal, codice civile, ne' si ravvisano ragionevoli necessita' di intervenire sul punto nell'ambito della finalita' integrativa e correttiva di una disciplina che e' stata organicamente riformata proprio col d.lgs. n. 385/1993. La norma in esame appare percio' eccedere dalla delega per avere disciplinato l'anatocismo bancario nonostante tale materia non fosse ricompresa nella delega data dall'art. 1 comma 5 legge 24 aprile 1998 n. 128, ne' desumibile dai principi e criteri direttivi dalla stessa indicati, e cio in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, ai sensi dell'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 il presente procedimento va sospeso con trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale.