IL TRIBUNALE


    Visti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 34/00 r.g. sezione
  distaccata - n. 74/99 r.n.r. nei confronti di Mannone Natalina nata
  a  Mazara  del Vallo il 2 settembre 1948, imputato dei reati di cui
  agli artt. 640 commi 1 e 2; 483 c.p.;
    Vista  la dichiarazione preliminare di mancato accordo sulla pena
  ex art. 444 c.p.p.;
    Ritenuto  che  essa  si  basa,  sostanzialmente,  sul nuovo testo
  dell'art. 557  comma  2  c.p.p  nel  testo risultante dalla novella
  introdotta   dalla   cosiddetta   "Legge  Carotti"  laddove  recita
  testualmente   che  nel  giudizio  conseguente  all'opposizione  al
  decreto penale "l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato
  o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di
  oblazione";
    Ritenuto  che,  nel  caso  di  specie  il  difensore fiduciario e
  procuratore  speciale,  in  data  16  giugno  1999 aveva presentato
  opposizione  al  decreto  penale  emesso  dal  g.i.p. nei confronti
  dell'odierno  imputato, chiedendo all'uopo soltanto l'emissione del
  decreto  di  citazione  a  giudizio,  atteso  che  illo tempore era
  consentita  la proposizione della richiesta di applicazione di pena
  concordata   ex  art. 444  c.p.p.,  anche  nella  fase  degli  atti
  preliminari al dibattimento;
    Ritenuto  che  detta  opzione  e' stata eliminata dal nuovo testo
  della succitata norma, entrata in vigore il 3 gennaio 2000 e che il
  legislatore  non  ha previsto alcuna norma transitoria per regolare
  le pregresse situazioni processuali;
    Ritenuto  che,  allo  stato,  si  deve  ritenere  applicabile  il
  suddetto  testo novellato dell'art. 557 comma 2 c.p.p., ma che tale
  testo  impinge  nel disposto delle norme costituzionali di cui agli
  artt. 3 e 97 della vigente carta fondamentale ed in vero si viene a
  determinare   una   evidente   diseguaglianza   tra   la  posizione
  processuale  dell'imputato  che  abbia  formulato  la  richiesta di
  patteggiamento,  davanti  al giudice del dibattimento, dopo la data
  del 3 gennaio 2000 nella vigenza della cosiddetta "Legge Carotti" e
  l'imputato  che l'avesse proposta dopo tale data, con la risultante
  della manifesta irragionevolezza di tali situazioni processuali;
    Ritenuto  altresi'  che,  nel  caso  di specie, ove il decreto di
  citazione  a  giudizio  avesse  portato  una  data  di celebrazione
  dell'udienza dibattimentale piu' ravvicinata nel tempo, non avrebbe
  determinato    la    sopra   rilevata   sperequazione   consentendo
  all'imputato  di  adire  il suddetto rito speciale, per cui, per il
  principio   del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,
  sancito   dal  predetto  art. 97  della  Costituzione,  non  appare
  ragionevole  addossare  al  cittadino  imputato  le conseguenze dei
  ritardi della definizione dei processi penali;
    Ritenuta  la  questione  di legittimita' costituzionale, rilevata
  dalla  difesa,  rilevante ai fini della imprescindibile decisione e
  non manifestamente infondata, alla stregua degli artt. 3 e 97 della
  Costituzione.