IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale n. 34/00 r.g. sezione distaccata - n. 74/99 r.n.r. nei confronti di Mannone Natalina nata a Mazara del Vallo il 2 settembre 1948, imputato dei reati di cui agli artt. 640 commi 1 e 2; 483 c.p.; Vista la dichiarazione preliminare di mancato accordo sulla pena ex art. 444 c.p.p.; Ritenuto che essa si basa, sostanzialmente, sul nuovo testo dell'art. 557 comma 2 c.p.p nel testo risultante dalla novella introdotta dalla cosiddetta "Legge Carotti" laddove recita testualmente che nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale "l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione"; Ritenuto che, nel caso di specie il difensore fiduciario e procuratore speciale, in data 16 giugno 1999 aveva presentato opposizione al decreto penale emesso dal g.i.p. nei confronti dell'odierno imputato, chiedendo all'uopo soltanto l'emissione del decreto di citazione a giudizio, atteso che illo tempore era consentita la proposizione della richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p., anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento; Ritenuto che detta opzione e' stata eliminata dal nuovo testo della succitata norma, entrata in vigore il 3 gennaio 2000 e che il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per regolare le pregresse situazioni processuali; Ritenuto che, allo stato, si deve ritenere applicabile il suddetto testo novellato dell'art. 557 comma 2 c.p.p., ma che tale testo impinge nel disposto delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della vigente carta fondamentale ed in vero si viene a determinare una evidente diseguaglianza tra la posizione processuale dell'imputato che abbia formulato la richiesta di patteggiamento, davanti al giudice del dibattimento, dopo la data del 3 gennaio 2000 nella vigenza della cosiddetta "Legge Carotti" e l'imputato che l'avesse proposta dopo tale data, con la risultante della manifesta irragionevolezza di tali situazioni processuali; Ritenuto altresi' che, nel caso di specie, ove il decreto di citazione a giudizio avesse portato una data di celebrazione dell'udienza dibattimentale piu' ravvicinata nel tempo, non avrebbe determinato la sopra rilevata sperequazione consentendo all'imputato di adire il suddetto rito speciale, per cui, per il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dal predetto art. 97 della Costituzione, non appare ragionevole addossare al cittadino imputato le conseguenze dei ritardi della definizione dei processi penali; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale, rilevata dalla difesa, rilevante ai fini della imprescindibile decisione e non manifestamente infondata, alla stregua degli artt. 3 e 97 della Costituzione.