Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
  presidente  della  giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta
  deliberazione della giunta n. 1049 del 3 aprile 2000, rappresentata
  e  difesa - in virtu' di procura speciale del 3 aprile 2000, rogata
  dall'avv.  Adolf  Auckenthaler,  segretario  generale  della giunta
  provinciale  (rep.  n. 19268)  -  dagli  avvocati professori Sergio
  Panunzio  e  Roland  Riz,  e  presso il primo di essi elettivamente
  domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
  Presidente   del   Consiglio  in  carica;  per  il  regolamento  di
  competenza   in   relazione   al  d.P.R.  25  gennaio  2000,  n. 34
  ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per
  gli  esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
  11  febbraio  1994,  n. 109,  e  successive  modificazioni")  ed in
  particolare  alle  disposizioni  di  cui  agli artt. 1, comma 2; 2,
  comma 1, lettera b); 5, comma 1, lettera h); e 8 comma 1.

                              F a t t o

    1. - In base agli artt. 8, n. 17, e 16 dello statuto speciale per
  il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia
  autonoma  di  Bolzano  e'  titolare  di  competenze  legislative ed
  amministrative  di tipo esclusivo in materia di "lavori pubblici di
  interesse  provinciale").  Tali  competenze  sono  nella  sua piena
  disponibilita' anche a seguito dell'emanazione delle relative norme
  d'attuazione  dello  statuto  (di  cui  al  d.P.R.  22  marzo 1974,
  n. 381).  Nell'esercizio  delle  suddette competenze, la materia e'
  stata   da   tempo   organicamente   disciplinata  da  varie  leggi
  provinciali susseguitesi nel tempo, fino alla legge 17 giugno 1998,
  n. 6, su cui torneremo fra breve.
    Com'e' noto, nel 1994 il Parlamento ha approvato la "legge quadro
  in materia di lavori pubblici" 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge
  Merloni). Talune disposizioni di tale legge vennero impugnate dalla
  provincia  di  Bolzano e da diverse regioni italiane perche' lesive
  delle  loro  competenze  legislative.  I  ricorsi  vennero in parte
  accolti da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1995.
    Di  quella  sentenza due punti meritano di essere particolarmente
  ricordati  in questa sede. In primo luogo con essa venne dichiarata
  l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109/1994
  nella   parte   in  cui  essa  stabiliva  che  costituiscono  norme
  fondamentali   di   riforma   economico-sociale  e  principi  della
  legislazione  dello  Stato  tutte  "le  disposizioni della presente
  legge",  anziche'  solo  "i  principi desumibili dalle disposizioni
  della  presente  legge". In secondo luogo vennero invece dichiarate
  infondate    le    censure    relative    alla   disciplina   della
  "delegificazione"  di cui all'art. 3 della legge n. 109, ma con una
  motivazione  pienamente  satisfattiva della pretesa della provincia
  ricorrente   alla  tutela  della  propria  autonomia.  Infatti,  in
  relazione  alla  disciplina della delegificazione della materia dei
  lavori  pubblici  ed alla previsione della emanazione di successivi
  regolamenti  governativi,  codesta Corte escluse che la provincia e
  le  altre  regioni  ricorrenti  avessero  interesse  ad impugnarla,
  atteso  che  "I  regolamenti governativi, compresi quelli delegati,
  non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale
  o  provinciale  (sent.  n. 333  del  1995).  Ne' lo strumento della
  delegificazione  previsto  dall'art. 17  legge n. 400 del 1998 puo'
  operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi e' un rapporto
  di competenza e non di gerarchia". In quella sentenza codesta Corte
  preciso',  infatti,  che  la  delegificazione  prevista dalla legge
  n. 109 e' "esclusivamente la delegificazione statale"; cio' essendo
  confermato  dal  fatto  che le regioni e le provincie autonome "non
  sono  comprese  tra  le  amministrazioni e gli enti destinatari del
  regolamento, secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa
  l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 109 del 1994".
    Al  riguardo  giova  anche  aggiungere che, nella stessa sentenza
  n. 482  del  1995,  la  suddetta  argomentazione  -  comportante il
  difetto  d'interesse  della  provincia all'impugnazione - non venne
  circoscritta   alla   disciplina   generale  della  delegificazione
  contenuta  nell'art. 3  della  legge  n. 109/1994,  ma venne invece
  espressamente  estesa  (si  veda  l'ultimo  periodo  del n. 8 della
  motivazione  "in  diritto")  anche  alla ulteriore disciplina della
  delegificazione  contenuta nel successivo art. 8 della legge n. 109
  (dove  si  prevede  la  emanazione  - ancora ai sensi dell'art. 17,
  comma  2,  della  legge n. 400/1988 - di un particolare regolamento
  governativo delegato per la disciplina della "qualificazione" degli
  esecutori  di  lavori  pubblici). E cio' venne fatto dalla sentenza
  n. 482  del  1995  proprio  per dare conto di una specifica censura
  che,  in  relazione  anche  alla disciplina dell'art. 8 della legge
  impugnata,  era  contenuta  nel ricorso della provincia autonoma di
  Bolzano (cfr. a pag. 10 del ricorso notificato il 19 marzo 1994).
    Non  solo. Nella stessa sentenza n. 482 del 1995, il fatto che la
  disciplina  dell'art. 8  della  legge  n. 109/1994  (ivi  compresa,
  dunque,  quella  concernente  il  regolamento governativo di cui al
  comma  2) non si applichi alle regioni e province autonome e' stato
  ulteriormente  ribadito da codesta ecc.ma Corte in relazione ad una
  censura  contenuta  nel  ricorso  regionale  della Lombardia (n. 11
  della motivazione "in diritto", penultimo ed ultimo capoverso).

    2. - Successivamente  alla sentenza n. 482 del 1995, e sulla base
  di  quanto  in  essa  statuito, la provincia autonoma di Bolzano e'
  tornata  a  legiferare  in materia di lavori pubblici approvando la
  legge  17  giugno  1998,  n. 6,  recante  "Norme  per  l'appalto  e
  l'esecuzione  di  lavori pubblici". Tale legge provinciale, oltre a
  riordinare  organicamente  la materia sulla base dei nuovi principi
  della  legislazione statale, in particolare contiene un capo VIII -
  sui  "Criteri  di  selezione qualitativa dei soggetti partecipanti"
  (artt. 41-52)   in   cui  gli  artt. 45-47  dettano  una  specifica
  disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
  In  tal modo la provincia aveva adeguato la propria legislazione al
  principio  stabilito  in  materia dal primo comma dell'art. 8 della
  legge  n. 109  del  1994,  secondo  cui  "i  soggetti  esecutori  a
  qualsiasi  titolo  di  lavori pubblici devono essere qualificati ed
  improntare  la  loro  attivita'  ai  principi della qualita', della
  professionalita' e della correttezza".
    Giova  anche osservare che lo stesso Governo ha ritenuto la piena
  conformita'  della  suddetta  disciplina legislativa provinciale ai
  limiti  della  competenza  esclusiva che in materia appartiene alla
  provincia - quali sono stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale
  Trentino-Alto  Adige  -  ed  ai  principi  del  sistema. Infatti il
  Governo,  a  suo  tempo,  ne'  ha  proposto il ricorso "per mancato
  adeguamento"  (ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
  1992,  n. 266), ne' si e' opposto alla promulgazione della suddetta
  legge provinciale n. 6 del 1998.
    Aggiungiamo,  per  completezza,  che  e'  in corso di adozione da
  parte  della  provincia una ulteriore disciplina della materia (ivi
  compresa  quella  della  qualificazione  degli  esecutori di lavori
  pubblici),  che innova ampiamente quella gia' stabilita dalla legge
  provinciale  n. 6  del 1998. Cio', in particolare, anche per tenere
  conto  della  intervenuta  abrogazione (disposta dall'art. 8, comma
  10, della legge n. 109/1994) della disciplina della legge n. 57 del
  1962  sull'albo  nazionale  dei  costruttori,  cui  la stessa legge
  provinciale  n. 6  del  1998 continuava in parte a fare riferimento
  (art. 46, comma 1).

    3.  -  Arriviamo  cosi' al regolamento governativo emanato con il
  d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, impugnato con il presente atto.
    Tale  regolamento,  come  si  legge  nel  suo preambolo, e' stato
  adottato  ai  sensi  dell'art. 8  della  legge  n. 109  del 1994, e
  dell'art. 17,  comma  2, della legge n. 400 del 1988. Esso contiene
  una  minuziosa  disciplina  del  sistema  di qualificazione per gli
  esecutori  dei lavori pubblici, configurato come un "sistema unico"
  (art. 1,   comma   1),   applicabile  in  modo  indifferenziato  ed
  inderogabile su tutto il territorio nazionale. Nell'introdurre tale
  disciplina, il secondo comma dell'art. 1 del regolamento stabilisce
  che "La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori
  pubblici  affidati  dai  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della
  legge  11  febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle
  regioni  anche  a  statuto  speciale  e  dalle province autonome di
  Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro".
    In  effetti  si evince chiaramente dal contenuto della disciplina
  del  regolamento  impugnato  che esso pretende di essere di per se'
  applicabile  anche  alla provincia ricorrente ed ai lavori pubblici
  di sua competenza. In particolare cio' risulta chiaramente da varie
  altre   disposizioni   dello   stesso   regolamento,  che  pure  si
  riferiscono  alle  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano. Cosi'
  quella  dell'art. 2,  comma  1, lettera b), che definisce "Stazioni
  appaltanti"  i  soggetti  "di  cui all'art. 2, comma 2, della legge
  (n. 109 del 1994), nonche' le regioni anche a statuto speciale e le
  province autonome di Trento e Bolzano".
    Ancora  viene  in  evidenza  l'art. 5,  comma  1, lettera h), del
  regolamento,   che   nel   disciplinare   la   composizione   della
  "commissione  consultiva"  istituita - ai sensi della art. 8, comma
  3,  della  legge  n. 109  del  1994  -  presso  l'Autorita'  per la
  vigilanza  sui  lavori pubblici, stabilisce che di tale commissione
  debbono  fare parte anche "due rappresentanti delle regioni e delle
  province  autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle
  regioni e delle province autonome" (una disposizione, quest'ultima,
  che  assume  rilevanza  ai fini del presente ricorso ove essa debba
  considerarsi  con  seguenza  e conferma del fatto che la disciplina
  del  regolamento  in  questione sia applicabile anche alle province
  autonome di Trento e Bolzano).
    Infine si deve ricordare anche l'art. 8, comma 1, del regolamento
  in  questione,  che  fa  divieto  di  avere  una  partecipazione al
  capitale  di  una  SOA  (societa'  organismo  di  attestazione)  ai
  soggetti  indicati dagli artt. 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma
  1,  della legge n. 109/1994, "nonche' [a] le regioni e le provincie
  autonome".
    La  complessiva  disciplina contenuta nel regolamento emanato con
  il  d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto pretende di applicarsi
  anche  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano, ed in particolare le
  specifiche  disposizioni  di  tale  regolamento  che si sono dianzi
  richiamate,   sono  lesive  delle  attribuzioni  costituzionalmente
  spettanti  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  che pertanto le
  impugna, per i seguenti motivi di,

                            D i r i t t o

    1.  -  Lesione  delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8,
  n. 17,  ed all'art. 16 dello statuto speciale TrentinoAlto Adige, e
  relative norme d'attuazione. Violazione dei principi costituzionali
  relativi  ai  rapporti  tra fonti statali e provinciali: violazione
  del principio di legalita'.
    1.1.  -  Si  e'  visto  che  il regolamento governativo impugnato
  pretende di applicarsi anche alla provincia ricorrente in relazione
  ai  lavori pubblici di interesse provinciale: cioe' a lavori di sua
  esclusiva  competenza  in  base  all'art. 8,  n. 17,  dello statuto
  speciale d'autonomia.
    E'  ben  noto,  peraltro,  che  i  regolamenti  governativi - ivi
  compresi  i  regolamenti  "delegati"  ai  sensi  del  secondo comma
  dell'art. 17 della legge n. 400/1988, come e' quello in questione -
  non  possono  intervenire  nelle  materie di competenza regionale o
  provinciale;  e  meno che mai potrebbero farlo in una materia, come
  quella  dei  lavori pubblici d'interesse provinciale, attribuita da
  norme  costituzionali  alla  competenza  esclusiva  della provincia
  autonoma  di  Bolzano.  Si  tratta  di  un  principio costantemente
  affermato  dalla  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma Corte, che in
  particolare  e'  stato  ribadito  (come si e' gia' ricordato) dalla
  sentenza   n. 482/1995   proprio   in   relazione   ai  regolamenti
  governativi ed alla delegificazione disciplinati dagli artt. 3 ed 8
  della legge n. 109 del 1994.
    Il   rapporto  di  separazione  di  competenza  che-  secondo  la
  giurisprudenza  ricordata  -  intercorre  fra regolamento statale e
  legge  provinciale  (separazione  ancor  piu' rigida allorquando si
  tratti  di  competenza  legislativa provinciale esclusiva) preclude
  dunque  al  regolamento  governativo,  anche  delegato,  di  potere
  operare   nella   materia   dei   "lavori   pubblici  di  interesse
  provinciale"   e  di  disciplinare  il  sistema  di  qualificazione
  relativo  a  tali  lavori.  Non  solo,  ma gli impedisce di poterlo
  disciplinare  anche  in  via  meramente  transitoria  o suppletiva,
  nell'eventualita' che manchi una disciplina legislativa provinciale
  della materia (il che comunque non e' - come gia' si e' detto - nel
  caso  della  provincia  di  Bolzano).  Cio'  potrebbe essere fatto,
  semmai,  dalla  legge statale, ma non da un regolamento governativo
  (come  del  resto si evince anche dalla sentenza n. 408 del 1998 di
  codesta ecc.ma Corte: nn. 27 e 28 della motivazione "in diritto").
    Da  cio'  discende, in modo quanto mai palese, che il regolamento
  governativo  in  questione  ha  leso le attribuzioni costituzionali
  della provincia autonoma ricorrente.
    1.2.  -  La  lesione  delle attribuzioni provinciali ad opera del
  regolamento  impugnato  rileva  anche  sotto  un ulteriore profilo:
  quello  connesso  al  suo  radicale difetto di fondamento legale e,
  quindi, alla violazione del principio di legalita'.
    La  legge  n. 109  del  1994 aveva espressamente stabilito che il
  regolamento  governativo  non dovesse riguardare anche le regioni e
  le  provincie  autonome.  Infatti queste ultime (come gia' rilevato
  anche  da  codesta  ecc.ma  Corte  nella sentenza n. 482/1995: n. 8
  della  motivazione  "in  diritto"  terzultimo  capoverso)  non sono
  ricomprese  fra i destinatari del regolamento individuati dal comma
  2  dell'art. 2:  in  particolare  neppure  fra  quelli  di cui alla
  lettera a),   non   rientrando   esse   fra   i  semplici  "enti  e
  amministrazioni  locali".  Del resto, i destinatari del regolamento
  in  materia di qualificazione, di cui all'art. 8 della legge n. 109
  del  1994,  sono  gli  stessi  della legge n. 109 e del regolamento
  generale  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 3, stante anche la
  catena  di  rinvii, stabilita dalla stessa legge, fra art. 8, comma
  2, art. 2, comma 1, ed art. 2, comma 2.
    Viceversa  il  regolamento  impugnato  si rivolge dichiaratamente
  anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
  Come  infatti  si  e'  gia'  detto  all'inizio,  il  secondo  comma
  dell'art. 1  del  regolamento  afferma  che  la  sua  disciplina e'
  obbligatoria  per chiunque esegua lavori pubblici affidati non solo
  dai  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, della legge n. 109, ma
  anche  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  e  speciale,  e dalle
  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano. E cosi' pure l'art. 2,
  comma  1,  lettera  b),  del  regolamento  dice  che  le  "stazioni
  appaltanti"  cui esso si applica sono i soggetti di cui all'art. 2,
  comma  2, della legge, "nonche' le regioni anche a statuto speciale
  e  le  provincie  autonome di Trento e Bolzano". Ed analogamente il
  gia'  citato  art. 8,  comma  1,  del  regolamento  si riferisce ai
  soggetti  indicati dagli artt. 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma
  1, della legge "nonche' le regioni e le provincie autonome".
    Dunque,  il  regolamento governativo in questione, pur affermando
  di  fondarsi sull'art. 8 della legge n. 109, in realta' pretende di
  dettare  norme  vincolanti per soggetti diversi da quelli stabiliti
  (tassativamente)   dalla   stessa   legge.   Per  questa  parte  il
  regolamento e' percio' privo di base legale e viola il principio di
  legalita'.
    Corrispondentemente,  anche  sotto  questo profilo il regolamento
  impugnato - nella parte in cui pretende di dettare norme vincolanti
  anche  per  la provincia di Bolzano in relazione ai lavori pubblici
  di  sua  competenza  -  lede  le  attribuzioni costituzionali della
  provincia gia' indicate.
    1.3.1.  -  Con  riserva, al riguardo, di piu' ampi svolgimenti in
  una successiva memoria, sin d'ora e' opportuno segnalare brevemente
  come alle censure dedotte con il presente atto non varrebbe opporre
  talune  considerazioni  -  dirette  a  cercare  di  giustificare la
  disciplina  regolamentare  in  questione  -  che  si  leggono nella
  relazione  del  Governo e nel parere del Consiglio di Stato. Almeno
  su   tre   punti  ci  sembra  necessario  sin  d'ora  un  sintetico
  chiarimento.
    Innanzi  tutto,  nessun  rilievo  puo'  avere nei confronti della
  provincia  autonoma  ricorrente  il  fatto  che l'art. 93, comma 1,
  lettera  f),  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, abbia
  "mantenuto"  allo Stato le funzioni relative "alla regolamentazione
  e  alla  vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli
  esecutori  di lavori pubblici". Infatti, anche a volere prescindere
  dalla  dubbia  costituzionalita'  di  quest'ultima  disciplina (che
  infatti  e'  tuttora  oggetto di un giudizio di costituzionalita' a
  seguito   di   ricorsi  regionali),  com'e'  ben  noto  il  decreto
  legislativo  n. 112  del 1998 riguarda le sole regioni ad autonomia
  ordinaria,  e  quindi  il  suo  art. 93  non  puo'  in  alcun  modo
  riguardare  la  provincia ricorrente, ne' incidere sulle competenze
  esclusive  ad  essa  spettanti  in  base  all'art. 8  dello statuto
  speciale Trentino-Alto Adige.
    1.3.2. - In secondo luogo, del tutto pretestuoso e privo di serio
  fondamento   appare  l'argomento  secondo  cui  il  regolamento  in
  questione conterrebbe non gia' una disciplina in materia di "lavori
  pubblici",  ma  invece  una  "disciplina del mercato". Potra' anche
  dirsi  che  la  disciplina  della qualificazione degli esecutori di
  lavori  pubblici  in questione produca indirettamente degli effetti
  sul mercato (ma sul mercato di che?); e' tuttavia palese che il suo
  oggetto  diretto  e  specifico  e' l'esecuzione dei lavori pubblici
  (sotto il profilo dei soggetti esecutori e dei relativi vincoli per
  le  stazioni  appaltanti).  Cio'  trova  conferma  in  una costante
  tradizione   legislativa   e   giurisprudenziale,   che  ha  sempre
  configurato  la  disciplina  della  qualificazione  come un aspetto
  della  disciplina dei lavori pubblici, di spettanza delle autorita'
  -  statali,  regionali,  provinciali,  o  locali  -  volta  a volta
  titolari delle competenze in materia di lavori pubblici. Del resto,
  se cosi' non fosse e se, quindi, la disciplina della qualificazione
  degli  esecutori di lavori pubblici non rientrasse nella competenza
  provinciale   in  materia  di  lavori  pubblici,  allora  anche  la
  disciplina  della  qualificazione gia' stabilita dalla citata legge
  provinciale   n. 6   del  1998  sarebbe  in  realta'  eccedente  la
  competenza  legislativa  della  provincia,  e non si comprenderebbe
  perche',  a  suo  tempo,  il  Governo  non  l'abbia  in  alcun modo
  contestato.
    1.3.3.  -  Infine, appaiono fuorvianti e pretestuose - almeno per
  quanto  riguarda  la  disciplina  della qualificazione per i lavori
  pubblici   di   competenza   della   provincia   di  Bolzano  -  le
  preoccupazioni manifestate circa i presunti pericoli che potrebbero
  derivare dal riconoscimento di una autonomia delle regioni (fossero
  anche  le  sole regioni e province ad autonomia speciale) in ordine
  alla  disciplina  della  qualificazione  degli esecutori dei lavori
  pubblici  di  loro  competenza.  Emblematico, al riguardo, il passo
  della  relazione  governativa sul regolamento nel quale si sostiene
  che, ove si riconoscesse quella autonomia, "un'impresa operante sul
  territorio  nazionale dovrebbe conseguire tante quaficazioni quante
  sono le regioni, piu' naturalmente la qualificazione nazionale".
    In  realta' le cose non stanno affatto cosi', e ragionando in tal
  modo  il Governo si dimentica anche del limite che i principi della
  legislazione  statale,  vigenti  pure in materia di qualificazione,
  pongono  nei  confronti  delle  stesse  autonomie speciali (secondo
  quanto  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  in particolare nella
  sentenza n. 482/1995).
    Invero, per quanto riguarda i lavori pubblici di competenza della
  provincia  di  Bolzano  -  sia  in base alla disciplina provinciale
  vigente,  sia  in  base  a quella ulteriore attualmente in corso di
  approvazione - le preoccupazioni manifestate dal Governo sono prive
  di  qualsiasi  fondamento.  Come  le imprese di altri paesi europei
  possono   partecipare   alle   procedure   per  i  lavori  pubblici
  provinciali  in  base alla qualificazione ottenuta nel loro paese e
  conformemente  al principio del mutuo riconoscimento (art. 8, comma
  11-bis,  della  legge  n. 109  del  1994),  cosi' qualsiasi impresa
  italiana  (ivi  comprese  quelle della stessa provincia di Bolzano)
  puo'   e   potra'   partecipare   a  quelle  procedure  sulla  base
  dell'attestazione  ottenuta  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, della
  legge  n. 109, e dello stesso regolamento qui in questione, e senza
  bisogno anche della qualificazione ottenuta in base alla disciplina
  provinciale.
    L'autonomia  rivendicata  in  materia  dalla provincia ricorrente
  comporta  tutt'altra  cosa, e non da' luogo a nessuno dei paventati
  inconvenienti    asseritamente    derivanti   dai   "particolarismi
  normativi" e dalle "specialita' territorialistiche". Essa, infatti,
  comporta  soltanto  che  le  imprese  operanti  nella  provincia di
  Bolzano  possano  -  ma solo se esse lo vogliono - partecipare alle
  (sole) gare per lavori pubblici di interesse provinciale sulla base
  di  una  qualificazione  che e' attestata da soggetti, ed in base a
  procedure, stabiliti dalla provincia e che sono in parte diverse da
  quelle  previste  dalla  disciplina  statale  del "sistema unico di
  qualificazione"; una qualificazione ottenuta attraverso una diversa
  procedura ed al di fuori del "sistema unico", ma che pero' richiede
  anch'essa  la  certificazione  di  un sistema di qualita' che e' lo
  stesso  stabilito  in  via  di  principio  dalla legge statale - in
  particolare   dall'art. 8,   comma   3,  lettera  a),  della  legge
  n. 109/1994  (lo stesso o, semmai, conforme a norme piu' rigorose).
  Con  tale  qualificazione  "provinciale" le imprese locali potranno
  partecipare  alle  sole gare per lavori pubblici provinciali, senza
  bisogno  di  richiedere  anche  la  qualificazione  "nazionale" del
  sistema unico (di cui al regolamento governativo impugnato) se esse
  non intendono partecipare anche ad altre gare.
    Insomma,   il   riconoscimento   dell'autonomia  della  provincia
  ricorrente,   per   cio'   che   riguarda   la   disciplina   della
  qualificazione,  non  comporta affatto la necessita' per le imprese
  nazionali  di  munirsi  di  molteplici qualificazioni: basta quella
  nazionale,  anche  per i lavori pubblici provinciali. Essa comporta
  solo   la  presenza,  per  questi  ultimi  lavori,  di  un  sistema
  alternativo  per  il  rilascio  dell'attestato  di  qualificazione;
  qualificazione  ottenibile  dalle  imprese,  se  esse  lo vogliono,
  utilizzando una procedura piu' rapida e meno costosa ed un apparato
  meno   complesso   e  burocratico  rispetto  a  quelli  previsti  e
  disciplinati  dal d.P.R. n. 34/2000, ma che garantiscono i medesimi
  requisiti  di  qualita' della disciplina europea cui fa riferimento
  la disciplina statale.
    A  questo  riguardo  si puo' semmai segnalare un maggiore rigore,
  per  certi aspetti, della disciplina provinciale. Infatti, la nuova
  disciplina  in  corso  di  approvazione  da  parte  della provincia
  stabilisce  in  via  generale  per  tutte le gare, anche per quelle
  sotto  soglia  comunitaria,  il  "possesso  dell'attestazione della
  certificazione  di qualita' conforme alle norme europee della serie
  UNI  EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
  norme   europee  della  serie  UNI  CEI  EN  4500"  (si  tratta  di
  formulazione  identica  a  quella dell'art. 8, comma 3, lettera a),
  della  legge n. 109). E pero' essa stabilisce anche che la suddetta
  certificazione  (senza  la  possibilita'  alternativa meno rigorosa
  prevista  invece dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 8 della
  legge  n. 109)  dovra'  essere posseduta inderogabilmente a partire
  dal 1o gennaio 2002.