IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa da Burighel Antonia,
  contro l'I.N.P.S., ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato  il  21  febbraio 1997 Butighel Antonia,
  proponeva  appello  avverso  la sentenza n. 151/1996 del pretore di
  Treviso  che,  aveva  riconsociuto il suo diritto alla liquidazione
  detta  pensione  di  reversibilita'  nella misura del 60% di quella
  liquidata  al  coniuge  defunto, integrata al minimo a far tempo da
  tre  anni  e  trecento  giorni  antecedenti la data di deposito del
  ricorso,  dichiarando  l'intervenuta  decadenza  in ordine ai ratei
  antecedenti  tale  periodo  e  condannando  l'I.N.P.S. al pagamento
  delle  relative  differenze  maggiorate  degli  interessi  dal 121o
  giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
    Chiedeva  il  riconoscimento  degli  arretrati  col  limite della
  prescrizione decennale, a far data dalla sentenza n. 495/1993 detta
  Corte   costituzionale   o   della   domanda   amministrativa,  con
  riconoscimento   degli   interessi  legali  e  della  rivalutazione
  monetaria.
    L'I.N.P.S.,   ritualmente   costitutitosi,  chiedeva  il  rigetto
  dell'appello  in  quanto  inammissibile,  a seguito dell'entrata in
  vigore  del  decreto-legge  26 marzo  1996  che,  all'art. 1, aveva
  privato   di  effetti  i  provvedimenti  giurisdizionali,  come  la
  sentenza  impugnata,  non  ancora  passati in giudicato, stabilendo
  altresi'  la  non  decorrenza  di  interessi  e rivalutazione sugli
  importi maturati al 31 dicembre 1995.
    All'udienza  12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione
  di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1,  commi  181  e  182, legge
  n. 662/1996  e  l'art. 36,  comma  5,  legge n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  103/1995  e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze detta
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle  norme  generali.  Lungi  dal  produrre un arricchimento della
  situazione  giuridica  soggettiva  del creditore, dunque, incide su
  tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento
  (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita':
  art. 1,    comma    181,   legge   n. 662/1996,   come   modificato
  dall'art. 3-bis,  legge  n. 140/1997), la compressione della misura
  del  soddisfacimento  (con riferimento alla misura degli interessi,
  liquidati   forfettariamente   nel  5%  complessivo  per  una  mora
  ultradecennale:  art. 1,  comma  182,  legge  n. 662/1996,  come da
  ultimo   modificato  dall'art. 36,  comma  1,  legge  n. 448/1998),
  l'esclusione   della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle
  pretese  fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica
  perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in
  esame   (compensazione   delle   spese   art. 36,  comma  5,  legge
  n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione  giuridica per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,   poiche'   e'   vanificato   il  diritto  di  agire
  in giudizio  per  la  tutela integrale del diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con l'ulteriore  rischio,  conseguente  alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto   sono  compresi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.