IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da Burighel Antonia, contro l'I.N.P.S., ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 21 febbraio 1997 Butighel Antonia, proponeva appello avverso la sentenza n. 151/1996 del pretore di Treviso che, aveva riconsociuto il suo diritto alla liquidazione detta pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti la data di deposito del ricorso, dichiarando l'intervenuta decadenza in ordine ai ratei antecedenti tale periodo e condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle relative differenze maggiorate degli interessi dal 121o giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Chiedeva il riconoscimento degli arretrati col limite della prescrizione decennale, a far data dalla sentenza n. 495/1993 detta Corte costituzionale o della domanda amministrativa, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S., ritualmente costitutitosi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 26 marzo 1996 che, all'art. 1, aveva privato di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza impugnata, non ancora passati in giudicato, stabilendo altresi' la non decorrenza di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995. All'udienza 12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze detta Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis, legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese art. 36, comma 5, legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.