IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di Tommaso Berger, generalizzato in atti, libero e contumacie, assistito e difeso dall'avv. Alberto Moro Visconti e dall'avv. Roberto Crippa, imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso, 476, primo e secondo comma, c.p., di cui al capo di imputazione n. 6) del decreto che dispone il giudizio datato 6 giugno 1997; A scioglimento della riserva assunta all'udienza 28 gennaio 2000, ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 210 e 513 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 25, 111, 112 Cost., che viene sollevata d'ufficio; O s s e r v a Il procedimento ha per oggetto una serie di fatti di corruzione e falso concernenti procedimenti amministrativi di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, e prima dell'apertura del dibattimento si e' articolato in plurime udienze nel corso delle quali numerose posizioni sono state separate e quindi definite con rito alternativo o con pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 c.p.p. La posizione dell'imputato Berger, al quale e' stato contestato il fatto di cui al capo 6) del decreto che dispone il giudizio datato 6 giugno 1997, e' stata separata in data 12 gennaio 2000 quanto al solo fatto di corruzione, in relazione al quale il 14 gennaio 2000 e' stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, sicche' egli e' attualmente chiamato a rispondere della sola imputazione di falso ex art. 476 c.p. contestata al menzionato capo 6). All'udienza del 12 gennaio 2000 e' stato aperto il dibattimento, dopodiche' il seguente 28 gennaio, emessa l'ordinanza di ammissione delle prove, ha avuto inizio l'istruttoria orale chiesta dal pubblico ministero. Occorre poi ulteriormente premettere che il procedimento e' evidentemente ed incontestatamente soggetto ai principi di cui all'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in quanto il dibattimento e' stato aperto in epoca successiva alla introduzione della predetta innovazione legislativa. All'udienza del 28 gennaio 2000,e' stato sottoposto ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Bruno Fumagalli, un imputato in procedimento connesso che nella fase predibattimentale aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato Tommaso Berger. Il Fumagalli si e' avvalso della facolta' di non rispondere non solo alle domande poste dal pubblico ministero, il quale ha proceduto alle contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p., ma anche a quelle formulate dalla difesa dell'imputato Berger. I difensori dell'imputato hanno quindi prospettato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. - nella portata precettiva scaturita dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 361 del 1998 - per contrarieta' della norma ivi contenuta al principio di formazione della prova in contraddittorio espresso dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che limita ad ipotesi del tutto eccezionali la possibilita' di deroga al confronto dialettico per l'assunzione nel processo delle dichiarazioni accusatorie contro l'imputato. Il regime delle contestazioni all'imputato in procedimento connesso che si avvalga della facolta' di non rispondere, l'acquisizione dei verbali a norma dell'art. 500, quarto comma, c.p.p. e la conseguente valutazione ai fini della decisione implicherebbero, secondo la difesa, una deroga al principio di formazione dialettica della prova che non e' compresa tra quelle previste dal sesto comma dell'art. 111 Cost. In ordine alla rilevanza della questione per la definizione del processo, basti osservare che dal decreto che dispone il giudizio e dalla richiesta di prove formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 493 c.p.p., ammesse dal tribunale con ordinanza del 28 gennaio 2000, si evince che la responsabilita' dell'imputato non puo' essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni accusatorie formulate dal Fumagalli. Esse non possono trovare ingresso nel dibattimento posto che il Fumagalli medesimo si e' avvalso della facolta' di non rispondere. Non risultano poi elementi da cui desumere la sussistenza dei presupposti ex art. 111, sesto comma, Cost., per l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni, ossia per la formazione della prova in deroga al principio del confronto dialettico (consenso dell'imputato; impossibilita' di natura oggettiva; provata condotta illecita). In parziale difformita' rispetto alla prospettazione difensiva - tanto da generare la necessita' di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' - il collegio ritiene che il principio di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto comma dell'art. 111 Cost., comporta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' non soltanto del meccanismo dettato dall'art. 513 c.p.p., ma piu' in generale dell'intero sistema di assunzione della prova per cio' che concerne le dichiarazioni di persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p., sotto il profilo della previsione della facolta' di non rispondere in ordine a circostanze concernenti la responsabilita' di altri. La Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998 aveva individuato nel meccanismo delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p., il sistema con il quale contemperare il principio del diritto di difesa (art. 24), con quelli di ragionevolezza (art. 3), di obbligatorieta' dell'azione penale (112 Cost.), e conseguentemente di conservazione della prova. Tale assetto di composizione dei diversi principi risulta ora superato dall'introduzione di specificazioni circa la garanzia di formazione in contraddittorio della prova fissata dal nuovo art. 111, con l'esplicita vanificazione, quanto all'efficacia probatoria, delle dichiarazioni gia' rese nelle indagini preliminari da chi si sottrae volontariamente al contraddittorio mediante l'esercizio della facolta' di non rispondere. Secondo il parere del tribunale le nuove regole fissate dall'art. 111 della Costituzione impongono una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del dichiarante erga alios, nel senso che alla maggiore espansione ed alla piu' intensa tutela del primo, corrisponde inevitabilmente la riduzione dell'area costituzionalmente protetta riguardante l'esercizio della facolta' di non rispondere. Alla luce della nuova composizione delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni introdotte con la legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si rivela contraria al precetto costituzionale del diritto al contraddittorio - come tale suscettibile di ristrettissime esclusioni, espressamente individuate dall'art. 111 stesso (consenso dell'imputato; impossibilita' di natura oggettiva; provata condotta illecita) - la previsione della facolta' di non rispondere prevista dall'art. 210 c.p.p quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti concernenti la responsabilita' di altri. In altre parole, confligge con siffatta ridisegnazione del principio del confronto dialettico in dibattimento, la previsione della legge ordinaria circa la facolta' dell'imputato di non rispondere per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti. Ferma restando l'intangibilita' del diritto al silenzio dell'imputato fin dall'inizio delle indagini preliminari, va posto in evidenza che per effetto della nuova composizione creatasi tra le diverse garanzie costituzionali, l'eventuale scelta di rendere dichiarazioni su fatto che implica la responsabilita' altrui ha ormai acquisito la connotazione dell'irrevocabilita', posto che le dichiarazioni stesse spiegano nei confronti dell'accusato effetti di rilevanza tanto grande nella fase predibattimentale, da portare in alcuni casi persino alla limitazione della liberta' personale, in ottemperanza al principio - anch'esso costituzionalmente protetto - di esercizio della giurisdizione penale. Una volta intrapresa la via della formulazione di dichiarazioni coinvolgenti la responsabilita' di altri, l'esercizio successivo del diritto al silenzio da parte della persona sottoposta ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p., finisce per scontrarsi con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova, ormai assunto a regola costituzionale. La concorrenza tra le due predette contrapposte articolazioni del diritto di difesa puo' essere composta solo affermando l'intervenuta compressione - per effetto dell'introduzione delle nuove regole ex art. 111 Cost. - dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, che non puo' piu' includere la facolta' di non rispondere per il dichiarante erga alios. La contraria opinione implicherebbe l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilita' della giurisdizione e dell'obbligatorieta' dell'azione penale. Non si potrebbe poi ovviare alla dispersione della prova neppure ricorrendo allo strumento dell'incidente probatorio, posto che detto meccanismo costituisce una mera anticipazione del sistema di assunzione della prova, nell'ambito del quale resta comunque salva la facolta' di non rispondere. Con riferimento al caso posto all'attenzione del tribunale vi sono elementi che consentano di ipotizzare che il Fumagalli avrebbe tenuto un atteggiamento diverso se fosse stato esaminato in sede di incidente probatorio. Da ultimo, va notato che lo stesso tenore letterale delle nuove norme costituzionali (quarto comma dell'art. 111 Cost.) nella parte in cui esse definiscono come sottrazione al contraddittorio la volonta' di non rispondere, sembrano connotare di disvalore la mancanza di coerenza nel proposito di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di altre persone, implicitamente ponendo il precetto dell'obbligo giuridico di rispondere per chi, una volta operata la scelta di raccontare fatti che coinvolgono la responsabilita' di altri, rifiuti di sottoporsi al contraddittorio per motivi diversi da quelli enunciati dal sesto comma dell'art. 111 Cost., e dunque persino per ragioni non meritevoli d'essere tutelate dall'ordinamento.