LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE


                          Ritenuto in fatto

    Che  con  ricorso  in  data  31  maggio 1995 depositato presso la
  segreteria  della  commissione  tributaria provinciale di Biella in
  data  3  febbraio 1995, n. 201, Ronco Osvaldo proponeva opposizione
  avverso   l'avviso   di   accertamento  notificatogli  dall'Ufficio
  distrettuale  delle  imposte dirette di Cossato con il quale veniva
  assoggettato  all'I.L.O.R. il reddito derivante dalla sua attivita'
  di  rappresentante  di  commercio  sostenendo che il suo non era un
  reddito  d'impresa  ma  reddito  equiparabile  al reddito di lavoro
  autonomo.
    In  pendenza  di giudizio l'Ufficio riconosceva il fondamento del
  ricorso  e  provvedeva  ad  annullare  l'accertamento chiedendo che
  venisse  dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della
  materia   del   contendere   ai   sensi  dell'art.  46  del  d.lgs.
  n. 546/1992.
    La   relativa   dichiarazione  veniva  depositata  presso  questa
  Commissione in data 23 aprile 1997.
    In   data   14   maggio   1997   il   ricorrente,  assistito  dal
  professionista presentava la nota spese.

                         Osserva in diritto

    Il  terzo  comma dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
  prescrive  che  le  spese del giudizio estinto per cessazione della
  materia  del contendere (come nel caso in oggetto) restano a carico
  della parte che le ha anticipate.
    Come  giustamente  rilevato in dottrina tale disposizione si pone
  anzitutto  in  contrasto  con  il principio costantemente applicato
  secondo  il  quale,  nel  caso  di  cessazione  della  materia  del
  contendere,  il  regolamento  delle  spese deve seguire il criterio
  della soccombenza virtuale.
    In  particolare  e'  stato osservato che, nel caso di sostanziale
  riconoscimento  da  parte  dell'Ufficio del diritto azionato con il
  ricorso  non  vi  e'  ragione perche' alla parte vittoriosa non sia
  riconosciuto il diritto al rimborso delle spese.
    E cio' tanto piu' in quanto, a differenza del caso di rinuncia al
  ricorso, non vi e' possibilita' di diverso accordo tra le parti.
    Pertanto tale norma appare in contrasto:
        1) con  l'art.  3  della  costituzione  per  irragionevole ed
  ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto alla normativa
  vigente sia nel processo civile sia in quello amministrativo;
        2) con  gli  artt.  24  e  113  della costituzione perche' il
  mancato rimborso delle spese impedisce una effettiva e piena tutela
  del   diritto  azionato  e,  d'altra  parte,  puo'  costringere  il
  contribuente a non instaurare il giudizio per veder riconosciuto il
  suo  diritto, a causa dell'onere delle spese che resterebbero a suo
  carico proprio a seguito del ricorso ritenuto fondato dall'Ufficio.
    La  questione  della  legittimita'  costituzionale  del  comma  3
  dell'art.  46  del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 appare quindi
  rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.