IL TRIBUNALE

    Nella  causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S. con l'avv.
  M. Lauletta, contro Tuon Rina, con l'avv. N. Vitale, ha pronunciato
  la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato  il  4  aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 217/1996 del pretore di Treviso che,
  accogliendo  il  ricorso  proposto  da Rina Tuon, ne riconosceva il
  diritto  a  conservare  il  trattamento  pensionistico integrato al
  minimo  sino  al  suo riassorbinento per effetto della perequazione
  automatica  della  pensione  base,  relativamente al trattamento di
  reversibilita',   e  condannava  l'I.N.P.S.  a  corrispondere  alla
  ricorrente   i  relativi  ratei,  maggiorati  di  rivalutazione  ed
  interessi  sino  al 31 dicembre 1991, dei soli interessi legali dal
  1o gennaio 1992 al saldo.
    L'I.N.P.S. da un lato invocava l'art 1, comma 3 del decreto-legge
  n. 166/1996,  dall'altro  contestava  la  debenza  di rivalutazione
  monetaria ed interessi, in forza del comma 2, art. 1, decreto-legge
  citato.
    L'appellata,   costituendosi,   eccepiva   l'inapplicabiita'  del
  decreto-legge  n. 166/1996  per  mancata  conversione  in  legge  e
  l'illegittimita' costituzionale delle norme succedutesi in materia.
    All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la  dichiarazione  di
  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art.  1,  commi  181  e 182, legge
  n. 662/1996  e  l'art. 36,  comma  5,  legge n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e
  38 della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  nn. 103/1995  e  123/1987)  ha sancito la legittimita' di norme che
  hanno  disposto  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti, quando "tale
  previsione  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo
  della  nuova  legge  rispetto  alle pretese fatte valere dinanzi ai
  giudici a quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle  norme  generali.  Lungi  dal  produrre un arricchimento della
  situazione  giuridica  soggettiva  del creditore, dunque, incide su
  tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento
  (con  la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita'
  art. 1  comma  181  legge  n. 662/1996,  come  modificato dall'art.
  3-bis,   legge  n. 140/1997),  la  compressione  della  misura  del
  soddisfacimento  (con  riferimento  alla  misura  degli  interessi,
  liquidati   forfettariamente   nel  5%  complessivo  per  una  mora
  ultradecennale:  art. 1,  comma  182,  legge  n. 662/1996,  come da
  ultimo   modificato  dall'art. 36,  comma  1,  legge  n. 448/1998),
  l'esclusione   della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle
  pretese  fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica
  perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in
  esame   (compensazione   delle   spese:  art. 36,  comma  5,  legge
  n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto   sono  compresi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.