IL TRIBUNALE Nella causa di grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., con l'avv. M. Lauletta, contro Perin Teresa, con l'avv. R. Prete, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato l'8 maggio 1996, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 164/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Teresa Perin, ne riconosceva il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' dal 1o gennaio 1991 e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alla ricorrente i relativi ratei, maggiorati di interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo. L'I.N.P.S. invocava l'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, ed in particolare contestava la debenza degli interessi. L'appellata, costituendosi, eccepiva la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 166/1996 e l'illegittimita' costituzionale delle norme succedutesi in materia. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 321/2000). 00C0510