IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; contro Zuppardo Carmela, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 30 marzo 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 14/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati dai pensionati, aveva dichiarato il diritto degli stessi di percepire la pensione di reversibilita' integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti le date di deposito dei ricorsi giudiziari. Deduceva l'appellante l'intervenuta entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 1996 che sanciva l'estinzione dei giudizi pendenti e chiedeva conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Si costituiva la parte appellata, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Con successiva nota difensiva del 27 gennaio 2000, l'appellata sollevava questione di legittimita' costituzionale con riferimento alla normativa sopravvenuta. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 321/2000). 00C0511