IL TRIBUNALE

    Nella   causa   in   grado   d'appello   promossa  da:  I.N.P.S.,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marcella  Lauletta in forza di
  procura  generale  alle  liti  rep.  22845 notaio Lupo di Roma, con
  domiciio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6;
    Contro  Lucato  Valentino  e  Silvano,  quali  eredi  di  Maniaci
  Rosaria,  rappresentati  e difesi dall'avv. Carlo Galeotafiore, con
  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio,  in  forza di mandato a
  margine  della  comparsa  di  costituzione  per la prosecuzione del
  giudizio ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con ricorso depositato in data 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 210/1996 del pretore di Treviso che,
  in accoglimento del ricorso presentato dagli eredi della pensionata
  Maniaci  Rosaria,  aveva  dichiarato  il  diritto  degli  stessi di
  percepire   la   pensione  di  reversibiita'  integrata  aI  minimo
  cristallizzata   sino  al  suo  riassorbimento  per  effetto  della
  perequazione automatica del trattamento pensionistico.
    Deduceva  l'appellante  l'intervenuta  entrata  in  vigore  della
  normativa  che  prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema
  di  c.d. integrazione al minimo e chiedeva dichiararsi l'estinzione
  del giudizio.
    In  corso  di  causa, si costituivano gli appellati, chiedendo il
  rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
    Ritiene  il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge 662/1996
  e   l'art. 36   comma   5   legge   448/1998   presentino   profili
  d'incostituzionalita'  con  riferimento  agli  articoli 3,  24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  103/1995  e  123/1987 ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle norme generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione  del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1
  comma  181  legge  662/1996,  come  modificato dall'art.3-bis legge
  140/1997),  la  compressione  della misura del soddisfacimento (con
  riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente
  nel  5%  complessivo  per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182
  legge  662/1996,  come  da  ultimo  modificato dall'art. 36 comma 1
  legge    448/1998),    l'esclusione    della   conseguenza   legale
  dell'accoglimento  delle pretese fatte valere in giudizio e fondate
  su  situazione  giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in
  vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36
  comma 5 legge 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  aniministrativa  -  dall'I.N.P.S.  argomentazioni  ed eccezioni (ad
  es.:  superamento  del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art.   38,  in  quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.