IL TRIBUNALE

    Nella   causa   in   grado   d'appello   promossa  da:  I.N.P.S.,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marcella  Lauletta in forza di
  procura  generale  alle  liti  rep.  22845 notaio Lupo di Roma, con
  domiciio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6;
    Contro Berto Angelo, Antonietta, Giuseppina, Luciana, Jole, quali
  eredi  di  Berto  Emilio,  rappresentati  e difesi dall'avv. Nicola
  Vitale,  con  domicilio  eletto  presso  il suo studio, in forza di
  mandato  a  margine  della  comparsa  di costituzione in appello ha
  pronunciato la seguente ordinanza;
    Con ricorso depositato in data 8 maggio 1996 l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 245/1996 del pretore di Treviso che,
  in  accoglimento  del ricorso presentato dagli eredi del pensionato
  Berto Emilio, aveva dichiarato il diritto degli stessi di percepire
  la  pensione  di  reversibiita'  integrata al minimo cristallizzata
  sino   al   suo   riassorbimento  per  effetto  della  perequazione
  automatica del trattamento pensionistico.
    Deduceva  l'appellante  l'intervenuta  entrata  in  vigore  della
  normativa  che  prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema
  di  c.d. integrazione aI minimo e chiedeva dichiararsi l'estinzione
  del giudizio.
    In  corso  di  causa, si costituivano gli appellati, chiedendo il
  rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
    Ritiene  il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge 662/1996
  e   l'art. 36   comma   5   legge   448/1998   presentino   profili
  d'incostituzionalita'  con  riferimento  agli  articoli 3,  24 e 38
  della Costituzione.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.  ord
  n. 333/2000).
00C0522