IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domiciio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; Contro Berto Angelo, Antonietta, Giuseppina, Luciana, Jole, quali eredi di Berto Emilio, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato in data 8 maggio 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 245/1996 del pretore di Treviso che, in accoglimento del ricorso presentato dagli eredi del pensionato Berto Emilio, aveva dichiarato il diritto degli stessi di percepire la pensione di reversibiita' integrata al minimo cristallizzata sino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica del trattamento pensionistico. Deduceva l'appellante l'intervenuta entrata in vigore della normativa che prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di c.d. integrazione aI minimo e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. In corso di causa, si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 333/2000). 00C0522