IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 21 gennaio 1998; Visti i ricorsi n. 16416/97 reg. gen. proposto da Marchionne Massimiliano, n. 16417/97 reg. gen. proposto da Nenna Alessia, n. 1641/97 reg. gen. proposto da Verde Ciro, n. 16419/97 reg. gen. proposto da Raccioppi Roberta, Allocca Filomena, Cimini Donatella, Esposito Marco, Papadopulos Niki, Parlato Raffaele Stefano e Piccolo Dario, n. 16420/97 reg. gen. proposto da Izzo Claudia, n. 16421/97 reg. gen. proposto da Di Vito Alexej e n. 16422/97 reg. gen. proposto da Martini Valentina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Marino ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, viale Regina Margherita n. 244; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore, e le Universita' degli studi "Federico II (nn. 16416 e 16418/97) e "Seconda" (n. 16419/97) di Napoli e "Tor Vergata" di Roma (nn. 16417, 16420, 16421 e 16422/97), in persona del rispettivo rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Annunziata Marco (n. 16416/97), Lanzillo Chiara (nn. 16417, 16420, 16421 e 16422/97), Rutigliani Pietro (n. 16418/97) e Dinacci Daria (n. 16419/97), non costituiti nei rispettivi giudizi; per l'annullamento dei provvedimenti, ivi compreso - ove occorra - il regolamento didattico di ateneo, di limitazione dell'accesso alle facolta' di medicina e chirurgia; dei provvedimenti di diniego di ammissione dei ricorrenti al primo anno decorsi di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-1998; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i decreti rettorali di indizione delle selezioni ed il decreto del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica recante criteri in tema di limitazioni alle iscrizioni ai corsi di laurea; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Alla camera di consiglio del 21 gennaio 1998, relatore il magistrato Angelica dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; Fatto e diritto I - Con i ricorsi dell'esame della Sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fasi di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (nn. 225 e 292 posti per i corsi di laurea in medicina delle Universita' "Federico II" e, rispettivamente, "Seconda" di Napoli, n. 135 posti per l'analogo corso dell'Universita' "Tor Vergata" di Roma; n. 25 posti per il corso di laurea in odontoiatria dell'Universita' "Federico II" di Napoli). L'agire dell'amministrazione - in particolare il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 citato, a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alla scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche quelli per i quali l'atto emanato del Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. II - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo: da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configuarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministero di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita': dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nalla giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; Tribunale amministrativo regionale Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; Tribunale amministrativo regionale Liguria, sez. II, 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo coma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta norme geneali sull'istuzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fiisca, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinare facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa e considerata nella complessiva disciplina della materia - razionale ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, coma gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del princpio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. IV - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma citato, per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzionale. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.