ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della  finanza  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1998 dal Pretore di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra R.C.
ed  altri  e  l'Azienda  U.S.L.  TA/1 iscritta al n. 437 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti  gli  atti  di costituzione di R.C. ed altri, di C.M. e del
S.U.M.A.I., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del
lavoro,  con  ordinanza  emessa  il 27 marzo 1998, in un procedimento
cautelare,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 34,  comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per  la  stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli
artt. 35, 38 e 39 della Costituzione;
        che,  affermato  il  carattere  preliminare  della  questione
rispetto  all'adozione  di qualsiasi ulteriore provveimento esaustivo
della  fase  cautelare,  il  giudice rimettente richiama i profili di
illegittimita'  costituzionale  della norma impugnata, individuati in
precedenti  provvedimenti  emanati  inaudita  altera  parte,  di  cui
dispone l'allegazione all'ordinanza di rimessione;
        che,  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte,  e' intervenuto il
Presidnete   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura   generale   dello  Stato,  ed  ha  eccepito  in  via
pregiudiziale   l'inammissibilita'   della   questione,   in   quanto
l'ordinanza  di  rimessione  non  consente  di  valutarne l'effettiva
rilevanza,  sostenendo nel merito che la determinazione dei requisiti
per  la  definizione  del trattamento riservato ai medici specialisti
ambulatoriali  convenzionati  costituisce  il  frutto  di  una scelta
discrezionale  del legislatore, conforme ai principi costituzionali e
razionale sul piano logico-sistematico;
        che  si  sono  altresi'  costituiti i ricorrenti nel giudizio
principale,  i quali insistono per l'accoglimento della questione, in
quanto  la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 3, 4, 35, 36,
38, 39 e 41 della Costituzione, realizzando inoltre un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto  agli specialisti ambulatoriali
infracinquantacinquenni   ed   alti  altri  medici  convenzionati,  e
prevedendo  l'incompatibilita'  tra la prosecuzione del rapporto e la
titolarita'   del   trattamento  di  quiescenza,  senza  tener  conto
dell'entita'  di  quest'ultimo  e della sua sufficienza ai fini della
sopravvivenza;
        che  si  e'  infine  copstituito  il  S.U.M.A.I.  - Sindacato
Unitario  Medicina Ambulatoriale Italiana, interveniente nel giudizio
principale,  svolgendo  argomentazioni analoghe a quelle proposte dai
ricorrenti.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  Pretore  di Taranto ha ad oggetto l'art. 34, comma 1,
della  legge  n. 449  del 1997, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39
della Costituzione;
        che   l'ordinanza   dio  rimessione  non  costituisce  alcuna
menzione  dell'oggetto  del  giudizio  principale, ne' la descrizione
della  fattispecie  sottoposta  all'esame  del giudice rimettente, il
quale  omesso  di  specificare  le ragioni che lo inducono a dubitare
della  legislazione costituzionale della norma impugnata, limitandosi
ad  indicare tale disposizione e le norme costituzionali parametro, e
ad  affermare  apoditticamente  la  rilevanza della questione ai fini
della decisione del procedimento cautelare pendente dinanzi a lui;
        che  tale  motivazione,  assolutamente  carente sia in ordine
alla  rilevanza  che  in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale,  non  puo'  ritenersi
integrata  da quella dei decreti, precedentemente emessi nel medesimo
procedimento   cautelare,   di   cui  ilgiudice  a  quo  ha  disposto
l'allegazione   all'ordinanza  di  rimessione,  dovendo  quest'ultima
risultare autosufficente ai fini dell'individuazione dei terminie dei
profili del giudizio demenadato alla Corte, nonche' degli argomenti a
sostegno  della  denuncia d'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata (cfr. ordinanza n. 419 del 1997, sentenza n. 79 del 1996);
        che  pertanto  la questione di legittimita' costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.