IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  ed  a  scioglimento  della riserva che precede,
  osserva:
    La  ricorrente  propone  gravame avverso il decreto di espulsione
  notificatole  in data 7 febbraio 2000, ed emesso sulla scorta della
  disposizione  di  cui  all'art. 5,  comma  2,  decreto  legislativo
  n. 286/1998,  per  non  avere  la  istante, nel termine di giorni 8
  dall'ingresso  in  Italia,  richiesto  alle autorita' competenti il
  permesso di soggiorno.
    Le  motivazioni  addotte  dalla ricorrente consistono soprattutto
  nel rapporto more uxorio instaurato con cittadino italiano, e nella
  interruzione   del   legame   che  l'esecuzione  del  provvedimento
  comporterebbe,   con   vanificazione,   inoltre,   delle  procedure
  intraprese   al   fine  di  contrarre  regolare  matrimonio,  come,
  indiziariamente, attestate dai documenti depositati.
    La  convivenza  more  uxorio  e'  stata  acclarata dalla sommaria
  istruzione compiuta, attraverso le dichiarazioni rese sul punto dal
  convivente della istante, convivenza non in contrasto con eventuali
  legami  e  doveri  familiari  dello  stesso  soggetto, che, come da
  documentazione prodotta in atti, risulta vedovo.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 337/2000).
00C0542