IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 431 e 2408 del 1999 proposti dalla soc. Italia generali costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso presso il cui studio in Bari elettivamente e' domiciliata; Contro (nel ric. n. 431/1999) il comune di Bari in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Lonero Baldassarra dell'avvocatura comunale di Bari; la regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cipriani e Maddalena Torrente del settore legale della regione Puglia, piazza A. Moro n. 37, Bari; nonche' contro (ric. n. 2408/1999) la regione Puglia, non costituita e nei confronti dell'assessorato, regionale all'industria, commercio ed artigianato in persona del titolare pro-tempore dell'ufficio, non costituito; del dirigente dell'ufficio mercati ed attivita' delegate del settore commercio della regione Puglia, non costituito; del comune di Bari, non costituito per l'annullamento: col ricorso n. 431/1999 del provvedimento negativo sotteso al silenzio rifiuto serbato dalla regione (oltre che dal comune) su atto di diffida del 16 dicembre 1998 con cui si intimava alla regione di comunque pronunciarsi sulla istanza della ricorrente intesa ad ottenere nulla osta per l'apertura di grande struttura di vendita in Bari, localita' Santa Caterina, ed al comune di adottare i provvedimenti di sua competenza; e per la declaratoria dell'obbligo della regione (oltre che del comune) di provvedere in senso favorevole alla ricorrente; col ricorso n. 2408/1999 della determinazione n. 2 reg. sett. del 13 settembre 1999 del dirigente regionale dell'ufficio mercati ed attivita' delegate del settore commercio con cui si e' stabilito non doversi dare seguito all'istanza di nulla osta commerciale, attesa in particolare la intervenuta legge regionale n. 24 del 4 agosto 1999 disponente al comma 3, dell'art. 1 "all'esame delle domande di autorizzazione ex lege regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito"; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000, relatore il cons. Vito Mangialardi, udito l'avv. Lorusso per la ricorrente societa' e l'avv. Torrente per la regione Puglia; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O A) Con ricorso notificato il 4 febbraio 1999 rubricato al n. 431/1999, la societa' Italia generali costruzioni S.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dalla regione Puglia su atto di diffida e costituzione in mora diretto ad ottenere il nulla osta per l'apertura di centro commerciale in Bari, localita' Santa Caterina. Questo Tribunale amministrativo regionale con ordinanza n. 219 dell'11 marzo 1999 ha accolto l'istanza cautelare ed ha imposto all'Amministrazione regionale di pronunciarsi sull'atto di diffida; con successiva ordinanza - la n. 561 del 22 luglio 1999 - e' stato ancora reiterato l'ordine suddetto con contestuale nomina di commissario ad acta che avrebbe operato in caso di ulteriore inadempienza regionale. L'insediatosi commissario ad acta con provvedimento dell'11 ottobre 1999 prot. n. 99/2221/9C/GAB, preso atto che con determinazione dirigenziale del settore commercio n. 2 del 13 settembre 1999 la regione Puglia, in applicazione dell'art. 1 comma 3, della intervenuta legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 ha disposto di non dare seguito alle richieste di nulla osta regionale, non ha assunto alcuna decisione di merito, risultando la questione dell'intervenuto provvedimento regionale assorbente di ogni altra. A sua volta la ricorrente con istanza denominata ricorso per incidente di esecuzione e depositata, previa notifica anche al commissario ad acta il 29 ottobre 1999, ha chiesto l'esatta esecuzione delle ordinanze Tribunale amministrativo regionale significando pure che non poteva essere eluso l'ordine del giudice amministrativo antecedente alla entrata in vigore della legge regionale n. 24/1999, talche' dovevasi ordinare al commissario ad acta di riesaminare il suo provvedimento ed in senso favorevole sulla domanda della Italia generali costruzioni. Si e' costituita in giudizio la regione significando da un lato un ritenuto silenzio rigetto determinatosi sulla domanda originaria della ricorrente e dall'altro che, comunque, l'obbligo in capo alla regione di pronunciarsi era venuto meno per effetto della intervenuta legge regionale n. 24/1999. B) Il successivo ricorso n. 2409/1999 e' prodotto avverso la determinazione dirigenziale del 13 settembre 1999 di cui sopra si e' detto. Si deduce da parte della ricorrente la violazione ed elusione delle ordinanze cautelari, la violazione della intervenuto decreto legislativo n. 114/1998 oltre che della legge regionale n. 32/1995, e la illegittimita' costituzionale della intervenuta legge regionale n. 24/1999 in parte qua (art. 1, comma 3) per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 Cost. Alla pubblica udienza i due ricorsi sono stati chiamati congiuntamente e, sentiti i presenti difensori, introitati per la decisione. D I R I T T O Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva. Nel merito ritiene il collegio di sollevare questione di costituzionalita' - pure dedotta da parte ricorrente - della intervenuta legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, pubblicata nel B.U.R.P. n. 85 del 6 agosto 1999 in parte qua e cioe' comma 3, art. 1 ("All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito") e cio' per il diniego procedimentale e provvedimentale che detta disposizione viene a comportare e che incide irreparabilmente sul contenuto della tutela giurisdizionale accordabile al privato. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione. Sulla rilevanza della questione La societa' ricorrente impugnando il silenzio della regione su atto di diffida ha chiesto una declaratoria dell'obbligo della regione al rilascio di nulla osta per l'apertura di centro commerciale al dettaglio (per alcune tabelle merceologiche non prese in considerazione in precedente provvedere dell'amministrazione) in Bari, localita' Santa Caterina. L'amministrazione regionale a seguito di due ordinanze cautelari che le imponevano di comunque pronunciarsi, con determinazione dirigenziale del settore commercio n. 2 del 13 settembre 1999 ha disposto non darsi seguito alla richiesta in questione (trasmessa dal comune di Bari con nota del 22 aprile 1997 ai sensi della legge regionale n. 426/1971 e della legge regionale n. 32/1995) richiamando al primo punto di detta determinazione la norma della intervenuta legge regionale sopra trascritta. A sua volta il nominato commissario ad acta prendendo atto della determinazione dirigenziale, non ha assunto alcuna decisione nel merito "risultando la questione dell'intervenuto provvedimento regionale assorbente di ogni altra". Considera il collegio che la sopravvenuta norma di cui al comma 3, art. 1, l.r. n. 24/1999 per la sua stessa espressione letterale (principale criterio ermeneutico ex art. 12 preleggi) consente alla regione di non piu' provvedere sulle richieste di nulla osta commerciali corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 (come esplicitato nella nota regionale gravata, di cui poi ha preso atto il nominato commissario ad acta) e quindi direttamente incide sulla tutela invocata dalla ricorrente. Ne' a cio' puo' opporsi che la disposizione in parola sia intervenuta successivamente ad ordinanze cautelari di questo Tribunale amministrativo regionale che imponevano ad essa regione di comunque concludere il procedimento inteso al rilascio del nulla osta. Ed invero a fronte del provvedimento cautelare, destinato per sua natura ad essere caducato od assorbito con la decisione di merito cui e' strettamente funzionale, non e' ravvisabile il giudicato formalmente determinatosi su sentenza che e' intangibile dalla legge sopravvenuta. Sulla non manifesta infondatezza E' di tutta evidenza il contrasto della norma censurata con l'art. 25 d.lgs. n. 114/1998 che all'art. 25 dispone "le domande di rilascio delle autorizzazioni gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo l'attestazione del responsabile del procedimento sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data". La disposizione resa nel comma 3, art. 1 legge regionale in questione sancisce invece esattamente il contrario di quanto previsto dal riportato art. 25, comma 5, d.lgs. n. 144, ed e' quindi in contrasto con l'art. 117 Cost. avendo la regione esorbitato dai limiti della sua potesta' normativa che si esercita entro i confini previsti dalla legge statale di settore. Nei confronti della norma censurata - che come visto comporta un definitivo accantonamento delle istanze richiedenti il nulla osta commerciale - valgono a piu' forte ragione i profili di illegittimita' costituzionale espressi nelle ordinanze di remissione alla Corte sovrana della precedente legge regionale n. 24/1997 recante il blocco "temporaneo" nel rilascio di nulla osta, e su cui la Corte ebbe ad esprimersi con ordinanza del 24-30 giugno 1999, n. 276, disponendo per la restituzione degli atti del giudizio al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta e cioe' del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 144, art. 25 di cui sopra si e' detto. L'attuale norma regionale sembra violare l'art. 41 della Costituzione non essendo consentito alla legge ordinaria ed a quella regionale ostacolare la iniziativa economica privata. La legge in parola determinando il blocco dei nulla osta commerciali si risolve in un sostanziale disconoscimento del diritto di liberta' economica senza che sia dato cogliere quale fine di utilita' sociale la regione abbia inteso perseguire. Se e' infatti vero che la regione ha il potere di intervenire per controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la adeguatezza alle direttive di sviluppo, non pare che essa regione possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera concorrenza e del consumatore. Sotto altro aspetto la norma censurata appare m contrasto con l'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici della p.a.; il precetto e' comunemente inteso nel senso di imporre la continuita' e l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici poteri. Il blocco ora disposto contrasta col precetto suddetto perche' consente l'arbitrario non esercizio di pubblici poteri che pur sono attribuiti alla regione e tale effetto puo' senz'altro qualificarsi cattiva amministrazione. La norma censurata non pare in linea, poi, con l'art. 3 Cost. a causa della non uniforme garanzia della liberta' di iniziativa economica sul territorio nazionale e della conseguente disparita' di trattamento tra gli imprenditori che intendono operare in Puglia nel settore in questione e quelli di altre regioni della Repubblica italiana ove detto blocco non si verifica; crea inoltre una disparita' tra operatori economici che gia' hanno ottenuto il nulla osta e gli altri ora interdetti a riguardo. La norma censurata risulterebbe pure in contrasto con l'art. 10 della Costituzione sotto il profilo della vulnerazione del principio comunitario di libera prestazione dei servizi come interpretato dall'autorita' garante per la concorrenza ed il mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17 maggio 1999 a proposito della regione Lombardia in bollettino dell'autorita' n. 9 del 22 marzo 1999). III - Stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza come dianzi precisate, il collegio sospende il giudizio non potendo lo stesso essere definito indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.