IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1014/1995
  proposto  da  Martini  Lore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
  Orsini,  elettivamente  domiciliata in Pescara alla via B. Cascella
  n. 15, presso lo studio Primavera, recapito del difensore;
    Contro  il  provveditorato  agli  studi di Chieti, in persona del
  provveditore  pro-tempore e il Ministero della pubblica istruzione,
  in   persona   del  Ministro  pro-tempore  rappresentati  e  difesi
  dall'Avvocatura  Distretturale  dello  Stato di L'Aquila, presso la
  quale sono domiciliati ex lege per l'annullamento:
        del  provvedimento  di cui alla nota n. 26197 del 6 settembre
  1995 con il quale il provveditore agli studi di Chieti ha rigettato
  l'istanza  della  ricorrente  che  ha chiesto il riconoscimento, ai
  fini  giuridici  ed economici, degli anni di servizio prestati come
  inegnante elementare nel "doposcuola" di Crecchio (Chieti), gestito
  dal locale patronato scolastico, relativamente agli anni scolastici
  dal 1967/1968 fino al 1975/1976, con la sola interruzione dell'anno
  scolastico 1968/1969;
        di  tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, con
  particolare  riferimento  alla  circolare telegrafica del Ministero
  della  pubblica istruzione ufficio gabinetto, n. 47607 del 5 luglio
  1976, indicata nel provvedimento impugnato;
        e  per  la  declaratoria  del  diritto  di essa ricorrente ad
  ottenere   dall'amministrazione  intimata  la  ricostruzione  della
  carriera  di insegnante elementare, computandosi in essa, secondo i
  parametri di legge, gli anni di servizio pre-ruolo nel "doposcuola"
  gestito dal patronato scolastico del comune di Crecchio.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
  intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del 29 aprile 1999 il consigliere
  Giuseppe  Carinci e uditi l'avv. Luigi Orsini, per la ricorrente, e
  l'avvocato   dello   Stato  Paolo  Troiano,  per  l'amministrazione
  resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                Fatto

    Marini Lore e' insegnante elementare di ruolo, in servizio presso
  la scuola elementare statale della frazione di Villa Selciaroli del
  comune di Crecchio.
    La  stessa  e'  stata  assunta  in ruolo in data 1o ottobre 1976.
  Avendo   in   precedenza  prestato  servizio  pre-ruolo  presso  il
  "doposcuola"   gestito  dal  patronato  scolastico  del  comune  di
  Crecchio   dall'anno   scolastico   1967/1968  all'anno  scolastico
  1975/1976,   con  la  sola  interruzione  dell'anno  1968/1969,  ha
  chiesto,  con lettera del 29 agosto 1995, il riconoscimento ai fini
  giuridici   ed  economici  del  servizio  quivi  svolto,  ai  sensi
  dell'art.   2  del  decreto  legislativo  19  giugno  1970  n. 370,
  convertito nella legge 25 luglio 1970 n. 576.
    Il  provveditorato  agli  studi di Chieti ha rigettato l'istanza,
  ritenendo   il   servizio   non  riconoscibile  in  relazione  alle
  istruzioni   impartite   dal   superiore  Ministero  con  circolare
  telegrafica n. 47607 del 5 luglio 1976 dell'ufficio gabinetto.
    L'interessata  ha ritenuto illegittimo il diniego opposto e lo ha
  impugnato  presso  questo  tribunale con ricorso notificato in data
  8/9 novembre1995 e depositato il 23 dello stesso mese.
    Nel  gravame,  dopo aver precisato che il patronato scolastico ha
  natura di ente pubblico, ha osservato quanto segue:
        a)  L'art.  2  del decreto legislativo 19 giugno 1970 n. 370,
  convertito  nella  legge  25  luglio  1970 n. 576 che disciplina il
  riconoscimento  del  servizio  pre-ruolo  del  personale docente e'
  stato  interpretato  restrittivamente  dalla circolare ministeriale
  cui  ha  fatto  riferimento  il provveditorato agli studi di Chieti
  nell'adozione  della impugnata decisione. La norma, infatti, indica
  solo  esemplificativamente,  e non tassativamente, talune tipologie
  di  scuole  che svolgono attivita' strumentali e complementari alla
  scuola  primaria  statale. A queste vanno aggiunte altre tipologie,
  tra  cui  senza  dubbio quella del doposcuola gestito dai patronati
  scolastici,  che  hanno  le  stesse  caratteristiche  organizzative
  nonche'  la  stessa  struttura  giuridica delle scuole appartenenti
  all'ordinamento scolastico della pubblica istruzione. Tutto cio' e'
  dimostrato   dai  parametri  distintivi  del  lavoro  svolto  dalla
  ricorrente,  che sono quelli precisamente richiesti per il servizio
  svolto  nella  scuola  primaria  propriamente  detta  ed egualmente
  identici a quelli della scuola "popolare".
        b)  La  ricorrente  avrebbe potuto accedere al trattamento di
  quiescenza  gia' da diversi anni. L'evoluzione normativa in materia
  comporta,   ora,   l'applicazione   di  disposizioni  peggiorative.
  L'interesse  al  riconoscimento  degli  anni  di servizio pre-ruolo
  deriva quindi anche dalla nuova disciplina pensionistica che impone
  una  piu' attenta rimeditazione sugli anni di servizio non di ruolo
  reso  allo  Stato.  Anche  per  tali  considerazioni,  sussiste  la
  legittima  aspettativa della ricorrente a vedersi riconosciuti come
  giuridicamente validi gli anni di cui ha chiesto la valutazione.
        c)  La  legge  tutela  il  lavoro  sotto tutte le sue forme e
  applicazioni  e  non  puo'  ritenersi  giustificata la discrasia di
  tutela  che  deriva  dall'interpretazione data dall'Amministrazione
  della pubblica istruzione all'art. 2 del citato decreto legislativo
  n. 370/1970  tra lavoro reso in una scuola, esplicitamente indicata
  nella  norma,  e  lavoro  sostanzialmente  identico  reso  in altra
  scuola,  invece  non indicata. Ne risulterebbero violati i principi
  costituzionali   che   derivano   dagli  artt. 3,  35  e  36  della
  Costituzione.
    Sulla   base   di   tali  osservazioni,  l'istante  sostiene  che
  nell'adozione  dell'impugnato  provvedimento  l'amministrazione sia
  incorsa nei seguenti vizi di legittimita'.
        A)  violazione della legge. Sotto tale profilo, sussisterebbe
  violazione  dell'art. 2  del  citato  decreto legislativo 19 giugno
  1970  n. 370,  come convertito con legge 26 luglio 1970 n. 576, non
  avendo  l'amministrazione  della  pubblica  istruzione riconosciuto
  valido, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio che
  essa   ha   prestato  fuori  ruolo  presso  il  suddetto  patronato
  scolastico.
        B) eccesso di potere.
          1) sotto il profilo della illogicita': l'amministrazione ha
  negato  la  ricostruzione della carriera richiesta dalla ricorrente
  sulla  base  di  una  "circolare  telegrafica"  del Ministero della
  pubblica  istruzione di cui non viene citato o trascritto il testo,
  ma    la    cui    applicazione    porrebbe   elementi   di   netta
  contraddittorieta'  in ragione del diverso trattamento riservato ai
  servizi   non   di   ruolo  tesi  nel  "doposcuola"  dei  patronati
  scolastici,  e  quelli  resi  in  altri organismi scolastici che si
  appalesano identici.
          2) sotto il profilo della contraddittorieta' e travisamento
  dei fatti: sarebbero state confuse tipologia di realta' scolastiche
  tra  loro  diverse  solo  per  il  nome, ma non per caratteristiche
  giuridiche, didattiche, formative ed educative.
    Si  e'  costituita  in giudizio l'amministrazione intimata che ha
  eccepito  l'inammissibilita'  dell'impugnativa  in  quanto proposta
  avverso  una  nota con cui non e' stata determinata l'anzianita' di
  carriera  e  quindi non conclusiva del procedimento amministrativo.
  Nel  merito,  sostiene  che il ricorso e' infondato in tutti i suoi
  motivi   e  ne  ha  chiesto  il  rigetto  con  ogni  conseguenziale
  statuizione,  dopo  aver  osservato,  in  particolare, che la norma
  richiamata   dalla   ricorrente   e'   stata   ritenuta  di  natura
  eccezionale, ed e' quindi non applicabile oltre i casi e i tempi in
  essa  specificamente  considerati. Ne' potrebbe parlarsi, nel caso,
  di  interpretazione  estensiva, fino a ricomprendervi il doposcuola
  organizzato   dai  patronati  scolastici.  E'  stato  pacificamente
  ritenuto,  peraltro,  che  il  servizio  in  questione  non  assume
  rilevanza nemmeno nei concorsi per incarichi e supplenze.
    Con  memoria depositata in data 17 aprile 1999 il difensore della
  ricorrente,  osservato  che  in materia esiste un duplice indirizzo
  giurisprudenziale  -  uno  che  sostiene l'identita' delle funzioni
  delle  varie organizzazioni scolastiche, con conclusione favorevole
  alla tesi dell'attuale ricorrente; l'altro che ritiene di carattere
  eccezionale  la norma richiamata e riconnette a tale caratteristica
  l'impossibilita'  dell'allargamento dell'area della sua efficacia -
  ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale, ravvisando
  un  contrasto,  nell'interpretazione seguita nella seconda ipotesi,
  dell'art. 2  del  citato decreto legislativo 19 giugno 1970 n. 370,
  come  convertito  dalla legge 26 luglio 1970 n. 576, con i principi
  statuiti dagli artt. 3 e 35 della Costituzione.
    All'udienza  del 29 aprile 1999, sentiti i difensori delle parti,
  il ricorso e' stato assegnato in decisione.

                               Diritto

    Come  esposto in narrativa, Marini Lore, insegnante elementare di
  ruolo  della  scuola  statale, ha impugnato il provvedimento di cui
  alla  nota  n. 26197 del 6 settembre 1995 con cui il provveditorato
  agli  studi  di  Chieti  ha  rigettato l'istanza con la quale aveva
  chiesto la valutazione ai fini giuridici ed economici degli anni di
  servizio  non  di  ruolo da lei prestati come insegnante elementare
  nel  "doposcuola"  gestito  dal  patronato scolastico del comune di
  Crecchio.
    Ha inoltre impugnato la circolare telegrafica del Ministero della
  pubblica istruzione, ufficio gabinetto, n. 47607 del 5 luglio 1976,
  richiamata nello stesso provvedimento, e ha chiesto la declaratoria
  del   diritto  alla  ricostruzione  della  carriera  di  insegnante
  elementare, con computo dei citati anni
    In  linea  preliminare,  va  presa  in  esame l'eccezione di rito
  formulata da parte resistente, la quale sostiene che il ricorso sia
  da  ritenere  inammissibile  perche'  diretto  avverso  un atto non
  determinativo dell'anzianita' di carriera della dipendente e quindi
  non conclusivo di procedimento amministrativo.
    Secondo    quanto    si   rileva   dagli   atti   del   giudizio,
  l'amministrazione  non  e' giunta, in effetti, alla conclusione del
  procedimento  attraverso  una  decisione  che  ha  per contenuto la
  ricostruzione  della  carriera  dell'istante.  Ha  dato  pero'  una
  risposta  negativa  sull'istanza  di  riconoscimento  del  servizio
  pre-ruolo,  con  chiaro significato di arresto del procedimento. In
  tal  senso, non puo negarsi che l'amministrazione abbia assunto una
  propria  determinazione  -  che  costituisce  appunto l'oggetto del
  ricorso  -  di  chiara e immediata incidenza lesiva della posizione
  giuridica della ricorrente.
    L'eccezione  si appalesa percio' priva di consistenza e merita di
  essere respinta.
    Nell'esame  di  merito,  riveste  carattere  preliminare il primo
  motivo  del  ricorso,  con  il  quale  la  ricorrente  sostiene che
  l'amministrazione  intimata  sia  incorsa  nella  violazione  delle
  disposizioni  dettate dall'art. 2 del decreto legislativo 19 giugno
  1970   n. 370,  convertito  nella  legge  26  luglio  1970  n. 576,
  disposizioni  che  disciplinano  i  casi di riconoscimento, ai fini
  giuridici   ed  economici,  del  servizio  pre-ruolo  prestato  dal
  personale insegnante della scuola statale.
  Ella  sostiene  che  il  citato  articolo  sia  stato  erroneamente
  interpretato dal provveditorato agli studi intimato, che ha seguito
  in  proposito  le istruzioni impartite dalla circolare ministeriale
  richiamata  (anch'essa  impugnata), senza tener conto del carattere
  meramente  esemplificativo,  e  non  tassativo,  delle tipologie di
  scuole  menzionate  nella  disposizione.  Di  talche'  non potrebbe
  ritenersi escluso dai previsti benefici il servizio prestato presso
  il  "doposcuola"  gestito  dai,  patronati  scolastici, ove vengono
  svolte  identiche attivita' strumentali e complementari alla scuola
  primaria statale.
    Di   tale   questione   si   e'   gia'  occupata  piu'  volte  la
  giurisprudenza  amministrativa, la quale e' giunta alla conclusione
  secondo  cui le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 19
  giugno  1970  n. 370,  ponendosi in deroga alla disciplina generale
  dell'impiego  statale,  si appalesano di sicura natura eccezionale,
  come  tutte  quelle  che  prevedono particolari benefici per taluni
  rapporti di un certo settore.
    E'  stato  di  conseguenza  ritenuto  che  non  sia consentito il
  riconoscimento  del servizio pre-ruolo se non a condizioni rigorose
  e per fini ristretti, in considerazione della rilevata natura della
  disposizione, non suscettibile di interpretazione analogica.
    E'  stato  altresi' escluso che il criterio della interpretazione
  estensiva  possa  portare  a  ricomprendere  le  scuole gestite dai
  patronati    scolastici   nella   previsione   della   disposizione
  legislativa in argomento, trattandosi di scuole appartenenti a enti
  distinti  dallo  Stato,  anche  se  sottoposte  alla vigilanza e al
  controllo del provveditorato agli studi.
    Si   e'  quindi  ritenuto  che  al  servizio  prestato  presso  i
  "doposcuola"   gestiti   dai   patronati   scolastici  non  possono
  riconoscersi   le   caratteristiche  soggettive  ed  oggettive  per
  considerarlo  contemplato  nelle previsioni dell'art. 2 del decreto
  legge  in  argomento,  e,  conseguentemente, i benefici previsti da
  tale  disposizione  sono  stati ritenuti non applicabili ai docenti
  che  lo  avevano  svolto  (Cons.  St., sez. VI, n. 112 del 12 marzo
  1982; n. 346 del 6 giugno 1984; n. 202 del 5 marzo 1986; n. 693 del
  29 settembre 1992; 1193 del 24 ottobre 1995; n. 1417 del 29 ottobre
  1996; n. 53 del 16 gennaio 1997; n. 358 del 5 marzo 1997).
    Le  evidenziate  considerazioni  - condivise da questo collegio -
  conducono   inevitabilmente   a   ritenere   infondata  la  dedotta
  violazione  di  legge  e le altre censure di eccesso di potere, per
  contraddittorieta',  disparita'  di  trattamento e travisamento dei
  fatti, riferite sia alla decisione adottata dal provveditorato agli
  studi che alla circolare ministeriale in essa richiamata.
    Del   tutto   irrilevanti,   poi,   si   rivelano   le  ulteriori
  argomentazioni    riferite    dalla   ricorrente   alla   posizione
  pensionistica  da  lei maturata e all'aspettativa di poterla vedere
  migliorata  con  il riconoscimento degli anni di servizio di cui ha
  chiesto la valutazione.
    In  effetti,  l'evoluzione  normativa  di  cui  la stessa parla -
  riferita  all'anzianita'  di  servizio per maturare il diritto alla
  pensione  -  concerne  materia  e  argomenti  del  tutto distinti e
  autonomi  rispetto alle questioni di carriera del personale docente
  disciplinate  con  la  citata  disposizione  di  legge,  e non puo'
  influire in alcun modo sull'oggetto dell'impugnativa proposta.
    Assume    allora    rilevanza   l'eccezione   di   illegittimita'
  costituzionale  sollevata dalla stessa ricorrente, la quale ravvisa
  un  possibile contrasto tra le disposizioni dell'art. 2 del decreto
  legislativo 19 giugno 1970 n. 370 e quelle degli artt. 3 e 35 della
  Costituzione,  sull'assunto che tale disposizione concretizzerebbe,
  seguendo   l'interpretazione   evidenziata,   una   disparita'   di
  trattamento  legislativo  e una non adeguata tutela di posizioni di
  lavoro poste certamente su un piano di parita'.
    La  questione  e'  senza  dubbio  rilevante  ai fini del presente
  giudizio, atteso che ove essa dovesse venire risolta positivamente,
  la   ricorrente   verrebbe   chiaramente  ad  avvantaggiarsene,  in
  considerazione  dei motivi sollevati nel ricorso e dei diversi anni
  di  servizio  non  di ruolo prestati presso il patronato scolastico
  del comune di Crecchio.
    La   questione   stessa   appare,  altresi',  non  manifestamente
  infondata.
    E' utile evidenziare a tal proposito che i patronati scolastici -
  da tempo non piu' esistenti - sono stati, enti di diritto pubblico,
  di  diretta  derivazione comunale, istituiti ai sensi della legge 4
  marzo 1958 n. 261 presso ogni comune, con il compito istituzionale,
  tra  gli  altri,  di  gestire  i  "doposcuola",  i  quali  venivano
  organizzati   previa   autorizzazione   dell'autorita'   scolastica
  (provveditorato  agli  studi  e  direzione  didattiche)  e  la loro
  attivita' veniva svolta sotto la vigilanza di questa, con programmi
  predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
    Le   stesse   caratteristiche  organizzative  nonche'  la  stessa
  struttura  giuridica  di  tale  scuola  non sembrano differenziarla
  dalle  altre scuole aventi la medesima funzione sociale e didattica
  dell'insegnamento     impartito,    appartenenti    all'ordinamento
  scolastico  della  pubblica istruzione. Cio' si evidenzia anche dai
  parametri  distintivi  del lavoro svolto dalla ricorrente, che sono
  quelli  precisamente  richiesti per il servizio svolto nella scuola
  primaria  propriamente  detta ed egualmente identici a quelli della
  scuola "popolare".
    Per  tali  ragioni,  non  sembra  che  l'insegnamento  reso nelle
  "scuole  popolari"  direttamente  contemplato nella disposizione in
  parola  ai  fini  del  riconoscimento  in  questione  - si discosti
  dall'insegnamento   del   servizio   reso   nel   "doposcuola"  non
  contemplato  -  tanto  da  giustificare  un trattamento legislativo
  differenziato    in    ordine    allo   sviluppo   della   carriera
  dell'insegnante   elementare,  senza  che  ne  resti  inficiato  il
  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Ne' a tale riflessione si oppone la circostanza che l'istituzione
  presso   cui  il  servizio  e'  stato  reso  non  era  statale.  E'
  esplicitamente  previsto,  nell'art. 2 del citato decreto legge del
  1970,  il  riconoscimento  ai  fini  di carriera dei servizi non di
  ruolo resi anche presso scuole comunali (anche se riferiti a scuole
  materne).
    Ebbene,  il  patronato scolastico era ente di diretta derivazione
  comunale,  sottoposto  alla  vigilanza  dell'amministrazione  della
  pubblica   istruzione,   e  non  sembra,  quindi,  che  il  profilo
  soggettivo dell'ente possa costituire motivo di discriminazione nel
  trattamento  di  servizi  che, sul piano sostanziale, si presentano
  posti su un piano di parita'.
    Le  stesse  considerazioni  sopra  esposte  non  sembrano nemmeno
  escludere   che   l'art. 2   appena  ricordato  possa  configurare,
  accordando  la  prevista  tutela  al  lavoro in esso contemplato ed
  escludendola  per lavoro dello stesso tipo, ma non contemplato, una
  discriminazione con riferimento anche alle previsioni dell'art. 35.
  della  Costituzione.  Mentre  e'  evidente  che  la  Repubblica  e'
  chiamata  a prestare, in ragione appunto di tale disposizione, pari
  tutela   all'attivita'   lavorativa   in   tutte  le  sue  forme  e
  applicazioni.
    Per  le  su  esposte  considerazioni, non appaiono manifestamente
  infondate  le  questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2
  del  decreto  legislativo  19  giugno 1970 n. 370, convertito nella
  legge 26 luglio 1970 n. 576, con riferimento agli art. 3 e 35 della
  Costituzione.   E'  necessario,  percio',  sospendere  il  presente
  giudizio  e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi
  dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87.