IL TRIBUNALE

    1. - Con  ricorso  depositato  il 24 marzo 1999 la Banca Popolare
  dell'Irpinia  soc.  coop.  a  r.  l. ha proposto reclamo avverso il
  decreto del giudice dell'esecuzione del 12 febbraio precedente, che
  aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare
  iscritta   al   n. 160/1998  R.G.Es.,  per  la  mancata  tempestiva
  produzione  dell'estratto  delle  mappe  censuarie, come prescritto
  dall'art. 567,  secondo  comma,  c.p.c., nel testo risultante dalle
  modifiche introdotte con legge n. 302/1998.
    In particolare, la banca reclamante ha lamentato che erroneamente
  era stata dichiarata l'estinzione della procedura, essendo stata da
  essa,  quale creditrice procedente, tempestivamente prodotta idonea
  certificazione notarile, la quale "poteva sostituire l'estratto del
  catasto  e  delle  mappe  censuarie, il certificato di destinazione
  urbanistica e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni",
  in  forza  del  disposto  della seconda parte del secondo comma del
  medesimo art. 567 c.p.c..
    2. - Pare opportuno, in via preliminare, riportare interamente il
  testo del novellato art. 567 c.p.c.:
        Primo  comma, non modificato dalla legge n. 302/1998 "decorso
  il  termine  di cui all'art. 501, il creditore pignorante ed ognuno
  dei  creditori  intervenuti  muniti  di  titolo  esecutivo  possono
  chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
        Secondo  comma,  come  sostituito  dall'art.  1  della  legge
  n. 302/1998  "Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
  entro  sessanta  giorni  dal deposito del ricorso, ad allegare allo
  stesso   l'estratto   del  catasto  e  delle  mappe  censuarie,  il
  certificato  di  destinazione  urbanistica  di cui all'art. 8 della
  legge  18  febbraio 1985 n. 47, di data non anteriore a tre mesi al
  deposito  del  ricorso,  nonche'  i  certificati delle iscrizioni e
  trascrizioni  relative  all`immobile pignorato; tale documentazione
  puo'  essere  sostituita  da  un certificato notarile attestante le
  risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari".
        Terzo   comma,   come   introdotto  dall'art. 1  della  legge
  n. 302/1998  "La documentazione di cui al secondo comma puo' essere
  allegata  anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo
  esecutivo".
        Quarto   comma,   come  introdotto  dall'art. l  della  legge
  n. 302/1998  "Qualora  non sia depositata nei termini prescritti la
  documentazione  di  cui  al  secondo  comma,  ovvero il certificato
  notarile  sostitutivo  della  stessa,  il  giudice  dell'esecuzione
  pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata
  o   anche  d'ufficio  l'ordinanza  di  estinzione  della  procedura
  esecutiva  di  cui  all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia
  cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562,
  secondo comma".
    Il  legislatore,  con  la  modifica  dell'articolo  in  esame, ha
  introdotto  delle  norme  acceleratorie dell'espropriazione forzata
  immobiliare,  imponendo  al  creditore  diligente di produrre ampia
  documentazione  entro  sessanta giorni dal deposito dell'istanza di
  vendita.
    Sulla perentorieta' del termine non sussistono particolari dubbi:
  quantunque   esso  non  sia  stato  dal  legislatore  espressamente
  qualificato  tale,  che  si  tratti di termine perentorio si desume
  dagli   effetti   (estinzione   della   procedura)  che  lo  stesso
  legislatore   ha   ricollegato   alla   sua   mancata   osservanza.
  Diversamente  opinando verrebbe minato tutto l'impianto della legge
  n. 382/1998 perpetuandosi i casi di istanze di vendita depositate e
  non  coltivate  dai  creditori, con le inevitabili incertezze sulla
  sorte  dei  beni pignorati e gli aggravi dei costi dei debitori per
  il maturarsi di interessi sui debiti.
    Il  legislatore,  per  latro, ha inteso mitigare la severita' del
  nuovo  regime  consentendo ai creditori di produrre, in luogo della
  detta documentazione, una certificazione notarile sostitutiva.
    Si  e'  posto,  quindi,  il  primo  problema  di  stabilire se la
  certificazione  notarile  debba  intendersi sostitutiva di tutta la
  documentazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'art. 567 c.p.c.
  oppure solo di una parte di essa.
    A  tale  proposito non pare possibile dubitare che il certificato
  notarile  non  sostituisce  tutta la documentazione richiesta dalla
  norma,  ma  soltanto  l'estratto del catasto ed i certificati della
  trascrizioni  e  delle iscrizioni relative all'immobile pignorato e
  non  pure il certificato di destinazione urbanistica ne' - cio' che
  assume  concreta  rilevanza  nel  caso di specie - l'estratto delle
  mappe censuarie.
    Pur prescindendo da ogni questione in merito alla interpretazione
  del   termine  "certificazione"  e'  evidente  che,  logicamente  e
  letteralmente  interpretando  la  norma, se il certificato notarile
  "attesta[nte]  le  risultanze delle visure catastali e dei registri
  immobiliari",  la documentazione che da esso puo' essere sostituita
  deve  necessariamente  identificarsi  con l'oggetto delle visure e,
  quindi,  degli  accertamenti  del  notaio:  in  altre  parole,  non
  potrebbe il certificato notarile sostituire documenti che il notaio
  non  ha visionato ne' altrimenti preso in considerazione e, quindi,
  deve  necessariamente  limitarsi ai certificati della conservatoria
  dei  registri  immobiliari  ed  all'estratto  del  catasto,  ma non
  potrebbe mai sostituirsi al certificato di destinazione urbanistica
  ed all'estratto delle mappe censuarie.
    Quest'ultimo   documento,   che   si   identifica  con  la  copia
  fotostatica  del  foglio  di  mappa  che l'ufficio tecnico erariale
  attesta  conforme  all'originale  del  foglio  stesso, nel quale e'
  contenuta  la  rappresentazione  cartografica  del bene interessato
  (sia  esso  un  terreno  ovvero pure un fabbricato, atteso che, nel
  silenzio  della legge, non appare motivo per limitare la necessita'
  del  detto  estratto alla prima ipotesi), ha unicamente lo scopo di
  consentire  la  verifica  della  ubicazione, dei confini e dei dati
  catastali  del  bene  sottoposto  ad  esecuzione. La certificazione
  notarile,  qualora  pure  contenesse  una  descrizione  per  esteso
  dell'immobile,  rappresentandone,  mediante parole, l'ubicazione, i
  confini  ed  i  dati  catastali,  appare,  per  la  stessa  natura,
  difficilmente  in grado di fornire una accettabile alternativa alla
  visione  cartografica  del  bene,  rappresentativa di esso mediante
  disegni,  che  puo'  essere  assicurata  unicamente dalla fotocopia
  autentica dei fogli di mappa conservati dal catasto.
    Potrebbe porsi, poi, un secondo problema, relativo allo stabilire
  se,  per  impedire  la  decadenza e la conseguente dichiarazione di
  estinzione,  sia  necessario il deposito di tutta la documentazione
  prevista   dal   secondo  comma  dell'art. 567  c.p.c.  oppure  sia
  sufficiente   il   tempestivo  deposito  del  certificato  notarile
  sostitutivo.
    La  seconda soluzione, teoricamente sostenibile se lo scopo della
  norma potesse individuarsi unicamente nell'assicurare al giudice la
  possibilita'  di  verificare  la  identita' tra il bene oggetto del
  pignoramento  e  quello  di cui si, chiede la vendita coattiva, non
  appare  tenere  conto della ratio dell'intervento normativo, che e'
  anche  quello  di  onerare  il  creditore  di  produrre agli atti i
  documenti   necessari  per  l'anzidetta  verifica,  per  assicurare
  celerita' alle procedure esecutive.
    Deve   ritenersi,   quindi,   che  l'estinzione  della  procedura
  esecutiva  potrebbe  essere  impedita  solo dal tempestivo deposito
  della   completa  documentazione  prescritta  dall'art. 567  c.p.c.
  ovvero  da una certificazione notarile opportunamente integrata con
  il   necessario   certificato   di   destinazione   urbanistica   e
  l'altrettanto necessario estratto delle mappe censuarie.
    3.  -  Tanto  premesso, occorre osservare che un primo intervento
  correttivo  della norma cosi' introdotta si e' avuto con il decreto
  legge   21   settembre  1998  n. 328,  il  quale,  all'art. 4,  nel
  disciplinare  le  procedure esecutive pendenti alla data di entrata
  in  vigore  della  legge  n. 302/1998,  ha  stabilito  che  "per  i
  procedimenti  esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza
  di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998
  n. 302,  il termine per l'allegazione della documentazione prevista
  dal  secondo  comma dell'art. 567 del Codice di procedura civile e'
  di  giorni  180  e  decorre  dalla  data di entrata in vigore della
  predetta  legge".  In  tale  modo,  il  legislatore ha inteso - con
  riferimento  alle  sole procedure per le quali l'istanza di vendita
  era  stata  gia'  depositata  alla  data di entrata in vigore della
  riforma  (8  settembre  1998)  -  spostare  in  avanti nel tempo il
  termine  -  prorogato  da  sessanta  a centoottanta giorni - per la
  produzione della documentazione di rito.
    La  legge  di  conversione del predetto decreto (19 novembre 1998
  n. 399,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1998)
  ha,  pero',  dettato  una  disciplina  sul  punto,  sostituendo  il
  precisato  art. 4 con il seguente Art.4 (Disciplina delle procedure
  esecutive  pendenti  alla  data  di entrata in vigore della legge 3
  agosto  1998  n. 302). 1-- Dopo l'art. l3 della legge 3 agosto 1998
  n. 302 e' aggiunto il seguente: "Art.13-bis (Norma transitoria).
        Per  i  procedimenti  esecutivi  nei  quali  sia  stata  gia'
  presentata  istanza di vendita alla data di entrata in vigore della
  presente  legge,  il termine per l`allegazione della documentazione
  prevista   dall'art. 567  del  codice  di  procedura  civile,  come
  sostituito  dall'art.  1  della  presente legge [legge n. 302/1998,
  n.d.e.]  e'  di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari
  nelle  quali  il  ricorso  di  cui al primo comma dell'art. 567 del
  codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre
  1995,  di  sei  mesi  se il ricorso e' stato depositato entro il 31
  dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro
  il  31  dicembre  1997  e  di  dodici  mesi  se il ricorso e' stato
  depositato  entro la data di entrata in vigore della presente legge
  [8 settembre 1998, n. d.e.]:
        "Il  termine  per  l'allegazione  della documentazione di cui
  all'art.  13-bis  della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal
  comma  1  del  presente  articolo, decorre dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto".
    E'  stato, quindi, introdotto un regime di scadenze differenziato
  per  le  procedure  nelle quali l'istanza di vendita era stata gia'
  depositata  alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998,
  con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore della legge n. 399/1998 e
  cioe'  dal  6  dicembre  1998; al contrario, per le procedure nelle
  quali l'istanza di vendita e' stata depositata successivamente alla
  data  di  entrata in vigore della legge n. 302/1998, il termine per
  la   allegazione  della  documentazione  e'  rimasto  stabilito  in
  sessanta    giorni   (decorrenti,   ovviamente,   dalla   data   di
  presentazione della istanza di vendita).
    Facendo  applicazione  di  tale  normativa  al caso di specie, il
  giudice  dell'esecuzione  ha  correttamente dichiarato l'estinzione
  della  procedura esecutiva n.160/1998 R.G.Es., poiche' il creditore
  procedente,  pur avendo depositato una "relazione notarile" in data
  6  novembre  1998,  non  aveva  depositato  nel termine di sessanta
  giorni  dal  deposito  della  istanza  di  vendita  (avvenuto il 10
  settembre  1998) l'estratto della mappe censuarie, versato in atti,
  al contrario, solo il 27 gennaio 1999.
    Con  il  decreto  legge  17 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale  del  18  marzo  1999  n. 64,  quindi,  il legislatore e'
  nuovamente intervenuto sul punto, dettando:
        "Art.  1  L'art.  l3-bis  della  legge  3 agosto 1998 n. 302,
  aggiunto  dall'art. 4  del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
  convertito, con modificazioni, dalla legge l9 novembre 1998 n. 399,
  e' sostituito dal seguente:
        Art.   13-bis  (Norma  transitoria)  -  1.)  Il  termine  per
  l'allegazione  della  documentazione  prescritta  dal secondo comma
  dell'art. 567  del  codice  di  procedura  civile,  come sostituito
  dall`art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
          a)  21  dicembre  1999, quando l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1995;
          b)  21  aprile  2000,  quando  l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1997;
          c)  21  luglio  2000,  quando  l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1998;
          d)  21  ottobre  2000,  quando l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1999.
    Nuovamente,  quindi,  il legislatore ha inteso spostare in avanti
  nel tempo il termine di presentazione della documentazione.
    Tuttavia,    sebbene    l'intento   normativo   sia   agevolmente
  individuabile  nel  procrastinare  per tutte le procedure esecutive
  immobiliari  l'entrata  in  vigore  della riforma introdotta con la
  legge n. 302/1998, il dato letterale non consente di estendere tale
  risultato  pure alle procedure nell'ambito delle quali l'istanza di
  vendita  e'  stata depositata nel periodo compreso tra l'entrata in
  vigore  della  legge  n. 302/1998  cioe'  (  l'8  settembre 1998) e
  l'entrata  in  vigore  del  decreto  legge del 17 febbraio 1999 (18
  marzo  1999):  e' chiaro, infatti, che, non disponendo la legge che
  il  futuro,  essa  non  potrebbe  applicarsi in via retroattiva, in
  difetto  di  una  espressa  disposizione in tal senso, a situazioni
  gia' esaurite al momento della sua entrata in vigore.
    Pertanto,   rifacendosi  esemplificativamente  al  caso  concreto
  all'attenzione   di   questo   giudice,  l'effetto  estintivo  gia'
  eventualmente   prodottosi,   per  l'inosservanza  del  termine  di
  produzione   della  documentazione  (pari  a  sessanta  giorni  dal
  deposito  della  istanza  di vendita, gia' interamente scaduti) nel
  caso   di   specie,   non   e'   affatto   impedito  dal  precisata
  sopravveniente  normativa, secondo la lettera del testo richiamato:
  e'  appena il caso di osservare che il provvedimento del giudice ha
  carattere meramente dichiarativo di una situazione gia' consolidata
  come  e'  logico  ritenere  per  le  varie  forme di estinzione del
  processo).
    La legge di conversione del citato decreto legge (legge 14 maggio
  1999 n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999
  n. l13)  recante  "Disciplina transitoria per i termini di deposito
  della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del
  codice di procedura civile", ha dettato:
        "Art.  1  L'art.  13-bis  della  legge  3 agosto 1998 n. 302,
  aggiunto  dall'art. 4  del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1998,
  n. 399, e' sostituito dal seguente:
        Art   13-bis  (Norma  transitoria).  -  1.)  Il  termine  per
  l'allegazione  della  documentazione  prescritta  dal secondo comma
  dell  `art. 567  del  codice  di  procedura civile, come sostituito
  dall`art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
          e)  21  dicembre  1999, quando l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1995;
          f)  21  aprile  2000,  quando  l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1997;
          g)  21  luglio  2000,  quando  l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre1998;
          h)  21  ottobre  2000,  quando l'istanza di vendita risulta
  depositata entro il 31 dicembre 1999.
        Art. 1-bis 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data
  dell'8  settembre  1998,  anche  se  dichiarati estinti per effetto
  dell`articolo  1  della  legge  3  agosto 1998, n. 302, in deroga a
  quanto  previsto  dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile,
  l'effetto  interruttivo  della  prescrizione rimane fermo fino alla
  dichiarazione  di  estinzione  e  il  nuovo periodo di prescrizione
  inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.
    La   legge   di   conversione,   quindi,  pur  avendo  introdotto
  l'art. l-bis,  non  ha  inciso sulla questione che ci occupa, della
  irretroattivita'  della  norma in esame e pertanto, ritornando alla
  fattispecie  concreta  oggetto  del  presente  provvediniento, deve
  ritenersi  validamente  il  giudice  dell'esecuzione  ha dichiarato
  l'estinzione della procedura esecutiva.
    4.  -  Tale  conclusione,  per  altro,  sebbene corretta sotto il
  profilo   giuridico,  appare  oltremodo  iniqua,  ravvisandosi  una
  evidente  disparita' di trattamento tra le procedure che si trovano
  nelle  stesse condizioni di quella in esame (nelle quali, cioe', la
  istanza  di  vendita  e'  stata  depositata tra l'entrata in vigore
  della  legge n. 302/1998 - 8 settembre 1998 - e l'entrata in vigore
  del decreto legge 17 marzo 1999 - 18 marzo 1999, limitatamente alle
  quali  il termine per la produzione della documentazione di rito e'
  rimasto  fissato  in  sessanta giorni decorrenti dal deposito della
  istanza  di vendita stessa) e tutte le altre (nelle quali l'istanza
  di  vendita  e'  stata  depositata  antecedentemente all'entrata in
  vigore   della   legge   n. 302/1998   -   8  settembre  1998  -  o
  posteriormente  all'entrata  in  vigore  del decreto legge 17 marzo
  1999,  per  le quali la decorrenza del termine di allegazione della
  documentazione  di  rito  e'  stato in vario modo prorogata, almeno
  fino al 21 dicembre 1999).
    Soprattutto   e'  evidente  la  disparita'  di  trattamento,  non
  apparentemente  giustificata, tra le prime procedure e quelle nelle
  quali  l'istanza  di vendita e' stata presentata successivamente al
  18  marzo  1999,  atteso  che la ratio complessiva dell' intervento
  normativo  e' nel senso di concedere un rinvio all'entrata a regime
  del  sistema introdotto con l'art. 1 della legge n. 302/1998, tanto
  piu'  lungo  quanto  piu'  recente  e'  il deposito dell'istanza di
  vendita,   atteso  che  in  tale  sistema  sole  queste  ultime,  a
  differenza   delle   prime  non  si  giovano  del  disposto  rinvio
  dell'applicazione  del nuovo sistema dei provvedimenti acceleratori
  in tema di esecuzione forzata immobiliare.
    5.  -  E'  evidente  la  rilevanza  della norma invocata nel caso
  concreto  all'esame  di questo giudice, poiche' la sua applicazione
  determinerebbe una sentenza di rigetto del reclamo, con conseguente
  conferma  della  pronuncia di estinzione della procedura esecutiva,
  laddove  la differente soluzione consentirebbe l'accoglimento della
  doglianza  proposta  e  la  revoca  del provvedimento di estinzione
  della procedura.
    6.  -  Va,  in conclusione, investita la Corte costituzionale, ai
  sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.l. e
  dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87, delle questione della
  legittimita'   costituzionale,   rilevante   e  non  manifestamente
  infondata,  dell'art.  13-bis  della  legge  3  agosto 1998 n. 302,
  aggiunto  dall'art. 4  del  decreto legge 21 settembre 1998 n. 328,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399
  e  sostituito  dall'art.  1  del decreto legge 17 marzo 1999 n. 64,
  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999 n. 134,
  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.