IL TRIBUNALE 1. - Con ricorso depositato il 24 marzo 1999 la Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r. l. ha proposto reclamo avverso il decreto del giudice dell'esecuzione del 12 febbraio precedente, che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 160/1998 R.G.Es., per la mancata tempestiva produzione dell'estratto delle mappe censuarie, come prescritto dall'art. 567, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con legge n. 302/1998. In particolare, la banca reclamante ha lamentato che erroneamente era stata dichiarata l'estinzione della procedura, essendo stata da essa, quale creditrice procedente, tempestivamente prodotta idonea certificazione notarile, la quale "poteva sostituire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni", in forza del disposto della seconda parte del secondo comma del medesimo art. 567 c.p.c.. 2. - Pare opportuno, in via preliminare, riportare interamente il testo del novellato art. 567 c.p.c.: Primo comma, non modificato dalla legge n. 302/1998 "decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Secondo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 302/1998 "Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 8 della legge 18 febbraio 1985 n. 47, di data non anteriore a tre mesi al deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all`immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari". Terzo comma, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 302/1998 "La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo". Quarto comma, come introdotto dall'art. l della legge n. 302/1998 "Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma". Il legislatore, con la modifica dell'articolo in esame, ha introdotto delle norme acceleratorie dell'espropriazione forzata immobiliare, imponendo al creditore diligente di produrre ampia documentazione entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita. Sulla perentorieta' del termine non sussistono particolari dubbi: quantunque esso non sia stato dal legislatore espressamente qualificato tale, che si tratti di termine perentorio si desume dagli effetti (estinzione della procedura) che lo stesso legislatore ha ricollegato alla sua mancata osservanza. Diversamente opinando verrebbe minato tutto l'impianto della legge n. 382/1998 perpetuandosi i casi di istanze di vendita depositate e non coltivate dai creditori, con le inevitabili incertezze sulla sorte dei beni pignorati e gli aggravi dei costi dei debitori per il maturarsi di interessi sui debiti. Il legislatore, per latro, ha inteso mitigare la severita' del nuovo regime consentendo ai creditori di produrre, in luogo della detta documentazione, una certificazione notarile sostitutiva. Si e' posto, quindi, il primo problema di stabilire se la certificazione notarile debba intendersi sostitutiva di tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p.c. oppure solo di una parte di essa. A tale proposito non pare possibile dubitare che il certificato notarile non sostituisce tutta la documentazione richiesta dalla norma, ma soltanto l'estratto del catasto ed i certificati della trascrizioni e delle iscrizioni relative all'immobile pignorato e non pure il certificato di destinazione urbanistica ne' - cio' che assume concreta rilevanza nel caso di specie - l'estratto delle mappe censuarie. Pur prescindendo da ogni questione in merito alla interpretazione del termine "certificazione" e' evidente che, logicamente e letteralmente interpretando la norma, se il certificato notarile "attesta[nte] le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari", la documentazione che da esso puo' essere sostituita deve necessariamente identificarsi con l'oggetto delle visure e, quindi, degli accertamenti del notaio: in altre parole, non potrebbe il certificato notarile sostituire documenti che il notaio non ha visionato ne' altrimenti preso in considerazione e, quindi, deve necessariamente limitarsi ai certificati della conservatoria dei registri immobiliari ed all'estratto del catasto, ma non potrebbe mai sostituirsi al certificato di destinazione urbanistica ed all'estratto delle mappe censuarie. Quest'ultimo documento, che si identifica con la copia fotostatica del foglio di mappa che l'ufficio tecnico erariale attesta conforme all'originale del foglio stesso, nel quale e' contenuta la rappresentazione cartografica del bene interessato (sia esso un terreno ovvero pure un fabbricato, atteso che, nel silenzio della legge, non appare motivo per limitare la necessita' del detto estratto alla prima ipotesi), ha unicamente lo scopo di consentire la verifica della ubicazione, dei confini e dei dati catastali del bene sottoposto ad esecuzione. La certificazione notarile, qualora pure contenesse una descrizione per esteso dell'immobile, rappresentandone, mediante parole, l'ubicazione, i confini ed i dati catastali, appare, per la stessa natura, difficilmente in grado di fornire una accettabile alternativa alla visione cartografica del bene, rappresentativa di esso mediante disegni, che puo' essere assicurata unicamente dalla fotocopia autentica dei fogli di mappa conservati dal catasto. Potrebbe porsi, poi, un secondo problema, relativo allo stabilire se, per impedire la decadenza e la conseguente dichiarazione di estinzione, sia necessario il deposito di tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p.c. oppure sia sufficiente il tempestivo deposito del certificato notarile sostitutivo. La seconda soluzione, teoricamente sostenibile se lo scopo della norma potesse individuarsi unicamente nell'assicurare al giudice la possibilita' di verificare la identita' tra il bene oggetto del pignoramento e quello di cui si, chiede la vendita coattiva, non appare tenere conto della ratio dell'intervento normativo, che e' anche quello di onerare il creditore di produrre agli atti i documenti necessari per l'anzidetta verifica, per assicurare celerita' alle procedure esecutive. Deve ritenersi, quindi, che l'estinzione della procedura esecutiva potrebbe essere impedita solo dal tempestivo deposito della completa documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. ovvero da una certificazione notarile opportunamente integrata con il necessario certificato di destinazione urbanistica e l'altrettanto necessario estratto delle mappe censuarie. 3. - Tanto premesso, occorre osservare che un primo intervento correttivo della norma cosi' introdotta si e' avuto con il decreto legge 21 settembre 1998 n. 328, il quale, all'art. 4, nel disciplinare le procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, ha stabilito che "per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 del Codice di procedura civile e' di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge". In tale modo, il legislatore ha inteso - con riferimento alle sole procedure per le quali l'istanza di vendita era stata gia' depositata alla data di entrata in vigore della riforma (8 settembre 1998) - spostare in avanti nel tempo il termine - prorogato da sessanta a centoottanta giorni - per la produzione della documentazione di rito. La legge di conversione del predetto decreto (19 novembre 1998 n. 399, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1998) ha, pero', dettato una disciplina sul punto, sostituendo il precisato art. 4 con il seguente Art.4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 n. 302). 1-- Dopo l'art. l3 della legge 3 agosto 1998 n. 302 e' aggiunto il seguente: "Art.13-bis (Norma transitoria). Per i procedimenti esecutivi nei quali sia stata gia' presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l`allegazione della documentazione prevista dall'art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge [legge n. 302/1998, n.d.e.] e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge [8 settembre 1998, n. d.e.]: "Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". E' stato, quindi, introdotto un regime di scadenze differenziato per le procedure nelle quali l'istanza di vendita era stata gia' depositata alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 399/1998 e cioe' dal 6 dicembre 1998; al contrario, per le procedure nelle quali l'istanza di vendita e' stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, il termine per la allegazione della documentazione e' rimasto stabilito in sessanta giorni (decorrenti, ovviamente, dalla data di presentazione della istanza di vendita). Facendo applicazione di tale normativa al caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n.160/1998 R.G.Es., poiche' il creditore procedente, pur avendo depositato una "relazione notarile" in data 6 novembre 1998, non aveva depositato nel termine di sessanta giorni dal deposito della istanza di vendita (avvenuto il 10 settembre 1998) l'estratto della mappe censuarie, versato in atti, al contrario, solo il 27 gennaio 1999. Con il decreto legge 17 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1999 n. 64, quindi, il legislatore e' nuovamente intervenuto sul punto, dettando: "Art. 1 L'art. l3-bis della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge l9 novembre 1998 n. 399, e' sostituito dal seguente: Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1.) Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall`art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999. Nuovamente, quindi, il legislatore ha inteso spostare in avanti nel tempo il termine di presentazione della documentazione. Tuttavia, sebbene l'intento normativo sia agevolmente individuabile nel procrastinare per tutte le procedure esecutive immobiliari l'entrata in vigore della riforma introdotta con la legge n. 302/1998, il dato letterale non consente di estendere tale risultato pure alle procedure nell'ambito delle quali l'istanza di vendita e' stata depositata nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 302/1998 cioe' ( l'8 settembre 1998) e l'entrata in vigore del decreto legge del 17 febbraio 1999 (18 marzo 1999): e' chiaro, infatti, che, non disponendo la legge che il futuro, essa non potrebbe applicarsi in via retroattiva, in difetto di una espressa disposizione in tal senso, a situazioni gia' esaurite al momento della sua entrata in vigore. Pertanto, rifacendosi esemplificativamente al caso concreto all'attenzione di questo giudice, l'effetto estintivo gia' eventualmente prodottosi, per l'inosservanza del termine di produzione della documentazione (pari a sessanta giorni dal deposito della istanza di vendita, gia' interamente scaduti) nel caso di specie, non e' affatto impedito dal precisata sopravveniente normativa, secondo la lettera del testo richiamato: e' appena il caso di osservare che il provvedimento del giudice ha carattere meramente dichiarativo di una situazione gia' consolidata come e' logico ritenere per le varie forme di estinzione del processo). La legge di conversione del citato decreto legge (legge 14 maggio 1999 n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999 n. l13) recante "Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile", ha dettato: "Art. 1 L'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente: Art 13-bis (Norma transitoria). - 1.) Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell `art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall`art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: e) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; f) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; g) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre1998; h) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999. Art. 1-bis 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell`articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione. La legge di conversione, quindi, pur avendo introdotto l'art. l-bis, non ha inciso sulla questione che ci occupa, della irretroattivita' della norma in esame e pertanto, ritornando alla fattispecie concreta oggetto del presente provvediniento, deve ritenersi validamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva. 4. - Tale conclusione, per altro, sebbene corretta sotto il profilo giuridico, appare oltremodo iniqua, ravvisandosi una evidente disparita' di trattamento tra le procedure che si trovano nelle stesse condizioni di quella in esame (nelle quali, cioe', la istanza di vendita e' stata depositata tra l'entrata in vigore della legge n. 302/1998 - 8 settembre 1998 - e l'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1999 - 18 marzo 1999, limitatamente alle quali il termine per la produzione della documentazione di rito e' rimasto fissato in sessanta giorni decorrenti dal deposito della istanza di vendita stessa) e tutte le altre (nelle quali l'istanza di vendita e' stata depositata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 302/1998 - 8 settembre 1998 - o posteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1999, per le quali la decorrenza del termine di allegazione della documentazione di rito e' stato in vario modo prorogata, almeno fino al 21 dicembre 1999). Soprattutto e' evidente la disparita' di trattamento, non apparentemente giustificata, tra le prime procedure e quelle nelle quali l'istanza di vendita e' stata presentata successivamente al 18 marzo 1999, atteso che la ratio complessiva dell' intervento normativo e' nel senso di concedere un rinvio all'entrata a regime del sistema introdotto con l'art. 1 della legge n. 302/1998, tanto piu' lungo quanto piu' recente e' il deposito dell'istanza di vendita, atteso che in tale sistema sole queste ultime, a differenza delle prime non si giovano del disposto rinvio dell'applicazione del nuovo sistema dei provvedimenti acceleratori in tema di esecuzione forzata immobiliare. 5. - E' evidente la rilevanza della norma invocata nel caso concreto all'esame di questo giudice, poiche' la sua applicazione determinerebbe una sentenza di rigetto del reclamo, con conseguente conferma della pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, laddove la differente soluzione consentirebbe l'accoglimento della doglianza proposta e la revoca del provvedimento di estinzione della procedura. 6. - Va, in conclusione, investita la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.l. e dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87, delle questione della legittimita' costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto legge 21 settembre 1998 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399 e sostituito dall'art. 1 del decreto legge 17 marzo 1999 n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.