IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in grado d'appello promossa da I.N.P.S., con l'avv.
  M. Lauletta;
    Contro  Piva  Pasqua,  Battistella  Giuseppina, Maschietto Elisa,
  Serena Candida, con l'avv. R. Prete; e contro Vendramini Angela non
  costituita;
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza, con ricorso depostitato il
  4 aprile  1996  l'I.N.P.S.  proponeva  appello  avverso la sentenza
  n. 67/1996  del  pretore  di  Treviso  che,  accogliendo il ricorso
  proposto  da Pasqua Piva, Giuseppina Battistella, Elisa Maschietto,
  Angela  Vendramini  e  Candida  Serena,  ne  riconosceva il diritto
  all'integrazione  al minimo della pensione di reversibilita' di cui
  esse  erano  titolari  e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alle
  ricorrenti  le  relative  differenze,  per i ratei maturati nei tre
  anni  e  trecento  giorni  antecedenti la data di presentazione del
  ricorso giudiziario, maggiorate di interessi legali dal 121o giorno
  successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
    L'I.N.P.S.  invocava  l'art.1  del  decreto-legge 166/1996, ed in
  particolare   contestava   la   debenza  degli  interessi  e  della
  rivalutazione monetaria.
    La   Piva,   la   Battistella,   la   Maschietto  e  la  Candida,
  costituendosi,  eccepivano  la  mancata  conversione  in  legge del
  decreto-legge  166/1996  e  l'illegittimita'  costituzionale  delle
  norme succedutesi in materia, la Vendramini non si costituiva.
    All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la  dichiarazione  di
  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5, della legge 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1,  commi  181  e  182, legge
  662/1996  e  l'art. 36,  comma 5, legge 448/1998 presentito profili
  d'incostituzionalita'  con  riferimento  agli  articoli  3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  103/1995  e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere dinanzai ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte  cosituzionaIe n. 495/1993 n. 240/1994, si limita a regolarne
  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme
  generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1,
  comma  181,  legge  662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge
  140/1997),  la  compressione  della misura del soddisfacimento (con
  riferimento  a  degli  interessi, liquidati forfettariamente nel 5%
  complessivo  per  una  mora  ultradecennale: art. 1 comma 182 legge
  662/1996,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 36 comma 1 legge
  448/1998),  l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento
  delle  pretese  fatte  valere  in  giudizio  fondate  su situazione
  giuridica  perfezionata  anteriormente  all'entrata in vigore della
  normativa  in  esame  (compensazione  delle spese: art. 36, comma 5
  legge 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise, dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.