IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S., con l'avv. M. Lauletta; Contro Piva Pasqua, Battistella Giuseppina, Maschietto Elisa, Serena Candida, con l'avv. R. Prete; e contro Vendramini Angela non costituita; Ha pronunciato la seguente ordinanza, con ricorso depostitato il 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 67/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Pasqua Piva, Giuseppina Battistella, Elisa Maschietto, Angela Vendramini e Candida Serena, ne riconosceva il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' di cui esse erano titolari e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alle ricorrenti le relative differenze, per i ratei maturati nei tre anni e trecento giorni antecedenti la data di presentazione del ricorso giudiziario, maggiorate di interessi legali dal 121o giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. L'I.N.P.S. invocava l'art.1 del decreto-legge 166/1996, ed in particolare contestava la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria. La Piva, la Battistella, la Maschietto e la Candida, costituendosi, eccepivano la mancata conversione in legge del decreto-legge 166/1996 e l'illegittimita' costituzionale delle norme succedutesi in materia, la Vendramini non si costituiva. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge 448/1998 presentito profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzai ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte cosituzionaIe n. 495/1993 n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181, legge 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento a degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5 legge 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise, dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.