ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Milano contro l'Immobiliare Cusio S.r.l. iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di costituzione dell'Immobiliare Cusio S.r.l. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Uditi l'avvocato Francesco Tesauro per l'Immobiliare Cusio S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento INVIM relativo ad atto di vendita dichiarato nullo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza emessa il 10 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), "nella parte in cui subordina il rimborso dell'imposta per dichiarazione di nullita' dell'atto di alienazione o trasmissione al verificarsi della condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)"; che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di nullita' dell'atto determinerebbe il venir meno della manifestazione di ricchezza che costituisce il presupposto dell'imposta, con la conseguenza che il previsto limite alla restituzione dell'imposta comporterebbe una violazione del principio di capacita' contributiva; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione; che, ad avviso della parte pubblica, il presupposto dell'imposta sarebbe costituito non dal trasferimento del bene bensi' dal suo incremento di valore nel periodo considerato e non verrebbe, pertanto, meno per effetto della declaratoria di nullita' o della pronuncia di annullamento dell'atto di trasferimento; che si e' costituita in giudizio la Immobiliare Cusio S.r.l., ricorrente nel giudizio a quo concludendo per l'accoglimento della questione; che, ad avviso della parte privata, la norma censurata - imponendo il pagamento dell'imposta anche in caso di nullita' dell'atto di trasferimento - comporterebbe conseguenze aberranti e violerebbe il principio di capacita' contributiva; che, infatti, mentre nell'ipotesi di nullita' della vendita, l'alienante sarebbe costretto a pagare l'imposta pur non avendo percepito il corrispettivo e dunque in difetto di quel presupposto, e cioe' il realizzo dell'incremento di valore, che giustifica il tributo in quanto indice di capacita' contributiva; in quella di nullita' della donazione, il donatario sarebbe addirittura tenuto a corrispondere il tributo per un acquisto mai perfezionatosi e dunque in relazione ad un bene che non e' mai entrato nel suo patrimonio. Considerato che la norma impugnata riguarda la restituzione dell'imposta INVIM per il caso di nullita' o annullamento dell'atto di trasferimento e che specificamente il rimettente ne denuncia l'illegittimita' costituzionale "nella parte in cui subordina il rimborso dell'imposta per dichiarazione di nullita' dell'atto di alienazione o trasmissione, al verificarsi della condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)"; che manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con riguardo specificamente all'iter logico in base al quale il rimettente ritiene applicabile nel giudizio a quo avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento dell'imposta, una norma riguardante la restituzione dell'imposta gia' pagata; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.