ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sui ricorsi riuniti proposti dalla I.M.P.R.E.D.A.C.T. - Immobiliare S.a.s. di Pace Nicola e Storto Francesco Paolo contro l'Ufficio del registro di Termoli, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'INVIM decennale, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con ordinanza emessa il 12 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); che, ad avviso del rimettente, l'imposta prevista dalla norma impugnata, essendo collegata "al solo fatto della titolarita' dell'immobile" per un decennio, si risolverebbe, "anche se la liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale di valore", in una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost.; che, sotto un diverso aspetto, la stessa norma sarebbe lesiva dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparita' di trattamento che si verrebbe a determinare tra le societa' soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse; che nel giudizio davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o, comunque, di infondatezza della questione; che, ad avviso dell'Avvocatura, dovrebbe escludersi la violazione, nella specie, dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'incremento dei valori immobiliari colpito dall'imposta costituirebbe, secondo quanto statuito da questa Corte, sicuro indice di capacita' contributiva; che, sempre secondo l'Avvocatura, una disciplina differenziata tra persone fisiche e persone giuridiche non sarebbe, altresi', in contrasto con il criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., realizzando, al contrario, l'INVIM decennale "una finalita' perequativa a vantaggio delle persone fisiche, che - a differenza delle persone giuridiche - sono assoggettate all'INVIM anche in caso d'acquisto per successione legittima". Considerato che questa Corte ha reiteratamente dichiarato non fondata la presente questione di legittimita' costituzionale in relazione ad entrambi i parametri evocati dalla commissione rimettente, affermando, da un lato, che gli incrementi di valore colpiti dall'imposta costituiscono "sicuro indice di capacita' contributiva" (sentenza n. 126 del 1979) e dall'altro che proprio la periodicita' dell'imposta evita che si verifichi la disparita' di trattamento a svantaggio delle persone fisiche, rivelando cosi' la sua finalita' perequativa" (sentenza n. 239 del 1983); che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre questa Corte a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.