ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26
ottobre    1972,    n. 643    (Istituzione    dell'imposta   comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
emessa  il  12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di
Campobasso  sui  ricorsi  riuniti proposti dalla I.M.P.R.E.D.A.C.T. -
Immobiliare  S.a.s.  di  Pace  Nicola e Storto Francesco Paolo contro
l'Ufficio  del  registro  di Termoli, iscritta al n. 334 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento avente ad oggetto
l'impugnazione   di   avvisi   di   accertamento  relativi  all'INVIM
decennale,  la  Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con
ordinanza  emessa il 12 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   53   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 3  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 643
(Istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
immobili);
        che, ad avviso del rimettente, l'imposta prevista dalla norma
impugnata,   essendo  collegata  "al  solo  fatto  della  titolarita'
dell'immobile"  per  un  decennio,  si  risolverebbe,  "anche  se  la
liquidazione  viene  effettuata sulla base dell'incremento potenziale
di  valore",  in  una  imposizione  sul  patrimonio in violazione del
principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost.;
        che, sotto un diverso aspetto, la stessa norma sarebbe lesiva
dell'art. 3  della  Costituzione  per  l'irragionevole  disparita' di
trattamento  che  si  verrebbe a determinare tra le societa' soggette
all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse;
        che  nel  giudizio  davanti  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di inammissibilita' o, comunque, di infondatezza della questione;
        che,   ad  avviso  dell'Avvocatura,  dovrebbe  escludersi  la
violazione,  nella  specie, dell'art. 53 della Costituzione in quanto
l'incremento    dei    valori    immobiliari   colpito   dall'imposta
costituirebbe, secondo quanto statuito da questa Corte, sicuro indice
di capacita' contributiva;
        che,    sempre    secondo    l'Avvocatura,   una   disciplina
differenziata  tra  persone fisiche e persone giuridiche non sarebbe,
altresi',  in  contrasto  con  il  criterio  di ragionevolezza di cui
all'art. 3  Cost.,  realizzando, al contrario, l'INVIM decennale "una
finalita'  perequativa  a  vantaggio  delle  persone fisiche, che - a
differenza  delle  persone  giuridiche  - sono assoggettate all'INVIM
anche in caso d'acquisto per successione legittima".
    Considerato  che  questa  Corte  ha reiteratamente dichiarato non
fondata  la  presente  questione  di  legittimita'  costituzionale in
relazione   ad   entrambi   i  parametri  evocati  dalla  commissione
rimettente,  affermando,  da  un  lato,  che gli incrementi di valore
colpiti   dall'imposta  costituiscono  "sicuro  indice  di  capacita'
contributiva"  (sentenza n. 126 del 1979) e dall'altro che proprio la
periodicita'  dell'imposta  evita  che  si verifichi la disparita' di
trattamento  a  svantaggio  delle persone fisiche, rivelando cosi' la
sua finalita' perequativa" (sentenza n. 239 del 1983);
        che  l'ordinanza  di  rimessione  non  reca argomenti nuovi o
comunque  tali  da  indurre  questa  Corte  a  mutare  il  precedente
indirizzo giurisprudenziale;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.