IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visto   il   ricorso  n. 7175/1995  proposto  da  Bruno  Massimo,
  Cancellieri  Stefania, Licopoli Maria Antonella, Ciccone Stefanina,
  Diamanti  Silvana,  Casinghini Anna, Zaldini, Maria Rita, Turchetti
  Tamara,   Dommarco   Fausta,   Panunzio  Giuseppina,  Barone  Maria
  Giuseppina,   Panarella  Patrizia,  Schiavi  Anna  Maria,  Massullo
  Mirella,  Cacace  Carlo, Santoro Laura, Aubert Anna, Dolciotti Anna
  Maria,   Scardazza  Claudia,  Rosati  Elisabetta,  Gerardi  Elvira,
  Cagiano  Paola,  D'Ercoli  Giorgio,  Anselmi Patrizia, Torre Mauro,
  Mariotti  Sergio,  Licoccia  Stefania,  Neri  Simona, Renda Marina,
  Corradini    Daniela    Regina   Paola   rappresentati   e   difesi
  dall'avv. Giovanni  Arilli con domicilio eletto presso lo stesso in
  Roma alla Circonvallazione Clodia n. 88;
    Contro il Ministero dei beni Culturali ed Abientahi rappresentato
  e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello Stato per ottenere la
  corresponsione  degli  interessi  e  rivalutazione  monetaria sulle
  somme  liquidate  ai ricorrenti dal Ministero dei beni culturali ed
  ambientali  per  l'inquadramento "ex" art. 4 - ottavo comma - della
  legge 11 luglio 1980 n. 312.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  fatto  di  costituzione in giudizio del Ministero dei beni
  culturali ed ambientali;
    Vista la memoria prodotta dallo stesso Ministero a sostegno della
  propria difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del  10  marzo  1999 il relatore,
  consigliere  Paolo  Restaino e uditi, altresi', l'avv. Arilli per i
  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  Nunziata per l'amministrazione
  resistente.

                              F a t t o

    I  ricorrenti,  tutti dipendenti del Ministero dei beni culturali
  ed  ambientali  alcuni  dei  quali  non  hanno  ancora  ottenuto la
  corresponsione   degli   interessi  legali  e  della  rivalutazione
  monetaria    sulle   somme   loro   liquidate   dopo   il   tardivo
  reinquadramento  nelle  qualifiche  funzionali  disposto  ai  sensi
  dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (mentre altri
  attendono   ancora   la   attribuzione  degli  importi  retributivi
  arretrati),  chiedono  la  corresponsione,  da  parte  dello stesso
  Ministero,   delle   maggiori   somme   riferite   alla  suindicata
  rivalutazione   monetaria  e  calcolo  degli  interessi  legali,  a
  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della stessa legge
  n. 312/1980  (o  da  altra  data  che  sia  da  ritenersi di legale
  rilevanza  ai  predetti  fini  coincidente,  per alcuni, dalla loro
  assunzione in servizio presso lo stesso Ministero).
    Richiamano  al riguardo i principi, parificamente riconosciuti in
  giurisprudenza, che sanciscono, in caso di ritardata corresponsione
  di  crediti  retributivi  dei  pubblici dipendenti, l'obbligo della
  pubblica  amministrazione di rivalorizzare le somme che agli stessi
  risultino  spettare e siano state tardivamente corrisposte mediante
  il  pagamento  degli  ulteriori  importi  a titoli di rivalutazione
  monetaria   e   di  interessi  legali,  decorrenti  dalla  data  di
  maturazione dei singoli crediti.
    Si  e'  costituita in giudizio l'amministrazione intimata tramite
  l'Avvocatura Generale dello Stato.

                            D i r i t t o

    Il   collegio   ritiene   rilevante   per  la  definizione  della
  controversia   in  questione  e  non  manifestamente  infondata  la
  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 comma 4 della
  legge  23  dicembre  1998 n. 449 nella parte in cui afferma che "le
  somme  corrisposte  al personale del comparto Ministeri per effetto
  dell'inquadramento  definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi
  dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312... non
  danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria"
    Rilevante   in   quanto   i   ricorrenti   risultano   inquadrati
  definitivamente ai sensi del citato art. 4 ottavo comma della legge
  312/1980  e  richiedono  con il ricorso in epigrafe il pagamento di
  interessi  e  rivalutazione  monetaria sulle differenze stipendiali
  corrisposte tardivamente, che la costante giurisprudenza ha fino ad
  oggi   riconosciuto   con  decorrenza  novembre  1988,  ma  che  il
  resistente   Ministero  ritiene  loro  non  spettare  ostandovi  la
  suindicata disposizione della legge (finanziaria) n. 449/1998).
    Non  manifestamente  infondata  per  contrasto  con gli artt. 3 -
  primo  comma  -  e 36 - primo comma - della Costituzione. La stessa
  norma  appare  palesemente  illogica ed li contrasto con i principi
  vigenti in materia nell'ordinamento, sia per l'impiego pubblico che
  per  quello  privato poiche' infatti gli unici emolumenti arretrati
  per tardivo pagamento di retribuzioni che non vengono a beneficiare
  della    rivalutazione   delle   relative   spettanze   retributive
  costituenti  veri  e  propri  crediti  di  lavoro, risultano essere
  quelli    relativi    alle   differenze   retributive   conseguenti
  all'inquadramento  definitivo  dei  dipendenti statali ai sensi del
  citato  art. 4 - ottavo comma - della legge n. 312/1980, nonostante
  che tale credito non si differenzi dagli altri crediti retributivi.
    E' evidente la violazione dell'art. 36 della Costituzione poiche'
  la   retribuzione   corrisposta   non   viene   piu'   a  risultare
  proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto stante la
  impossibilita' di una attuale rivalorizzazione dello stesso credito
  al momento del pagamento delle spettanze arretrate.
    La   stretta   e   diretta   inerenza   con  il  principio  della
  proporzionalita'  della  retribuzione alla quantita' e qualita' del
  lavoro specificamente garantito dall'art. 36 della Costituzione, e'
  infatti di agevole rilevazione ove si consideri che l'inquadramento
  di  cui trattasi, effettuato ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4
  della legge n. 312/1980, neppure opera alla stregua di un beneficio
  ulteriore   concesso   a   dipendenti   trovantisi  in  determinate
  condizioni,  cui  sia  consentita  la  immissione  in una qualifica
  superiore a quella di primo inquadramento mediante una disposizione
  intesa  ad  assicurare  una particolare agevolazione di carriera in
  considerazione  di  particolari  e  specifiche  situazioni ma attua
  invece  la  esatta  riqualificazione  di  tutto il personale che ha
  ottenuto  in  sede  di  primo  inquadramento  la  immissione  nella
  qualifica  funzionale ai sensi del primo comma dello stesso art. 4,
  mediante  un  successivo  inquadramento  collegato  all'inserimento
  dello  stesso  nei  profili  professionali  da  identificarsi dalla
  commissione  di  cui  all'art. 10  della  stessa  legge  e  con  il
  procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1995, n. 382.
    Deve  pertanto  ritenersi, sulla base delle stesse previsioni del
  legislatore,  che  ha  cronologicamente  distinto la fase del primo
  inquadramento sulla base della mera corrispondenza con la qualifica
  rivestita  alla  data del 1o gennaio 1978, da quella del definitivo
  inquadramento   che  presupponeva  come  preventiva  operazione  la
  identificazione  del  profili  professionali nell'ambito di ciascun
  settore  di  amministrazione con l'inserimento nello stesso profilo
  del  dipendente,  che  e' proprio tale successivo inquadramento che
  realizza   la   effettiva   sistemazione   di   una  posizione  (di
  inquadramento)  non  ancora  definita  in  sede di prima immissione
  nelle  qualifiche  funzionali mediante l'attribuzione, ai sensi del
  piu'  volte  citato ottavo comma, delle qualifiche corrispondenti a
  quella   risultante   dal   profilo   professionale   allo   stesso
  riconoscibile  ed  attribuibile  dopo  la  pubblicazione  dei nuovi
  profili professionali di settore.
    A   tale   qualifica   resta  dunque  direttamente  collegato  il
  trattamento  retributivo che allo stesso deve ritenersi spettare in
  una  evidente  relazione  di proporzionalita' con i contenuti delle
  corrispondenti  mansioni  professionali  con  la  conseguenza della
  necessaria  rivalutabilita' delle somme corrisposte tardivardente a
  titolo di retribuzione per l'inquadramento nella medesima.