LA CORTE D'ASSISE

    Nel   procedimento  penale  n. 550/1996  R.G.N.R.  Procura  della
  Repubblica di Biella e 2/2000 Corte di Assise di Novara a carico di
  Branca Domenico imputato del reato: Art. 110-575-577 3o comma e 112
  n. 2)  c.p.  perche'  in  concorso  con  T. L., all'epoca dei fatti
  minore,  e  con  Cilione  Filippo,  deceduto, cagionava la morte di
  Tripepi  Leopoldo  Giuseppe,  colpendolo materialmente con numerosi
  colpi  di  arma da fuoco, prima a bordo della vettura (una Fiat 128
  di  colore rosso amaranto) sulla quale viaggiavano tutti e quattro,
  e  successivamente  mentre  era  steso  in  terra agonizzante, dopo
  essersi  fermati  per  finirlo,  provvedendo  il Cilione alla guida
  della  vettura  e il T., tra l'altro, ad aiutarlo nel portare fuori
  dell'automobile il Tripedi ormai privo di conoscenza.
    Con  l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione e
  di  avere  diretto  l'attivita' delle persone che sono concorse nel
  reato medesimo, in Benna il 28 maggio 1980.
    Con  decreto  del g.u.p. presso il tribunale di Biella in data 12
  ottobre  1999 Branca Domenico era rinviato a giudizio avanti questa
  Corte di Assise per rispondere del reato di cui sopra.
    All'udienza  dibattimentale del 13 aprile 2000 preliminarmente il
  predetto   imputato  chiedeva  di  essere  giudicato  con  il  rito
  abbreviato ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 51/1998.
    Tale  norma  prevede  che  l'imputato  possa chiedere il giudizio
  abbreviato,  prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, "nei
  giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente
  decreto".
    Due  sono quindi i parametri per individuare a quali procedimenti
  si  applichi  detta  disposizione:  il  primo  e'  costituito dalla
  pendenza  di  un  giudizio  di primo grado nel quale ancora non sia
  iniziata l'istruttoria dibattimentale; il secondo dalla circostanza
  temporale  relativa  al "corso" del giudizio alla data di efficacia
  del d.lgs. n. 51/1998.
    Per  quanto riguarda il significato del primo riferimento operato
  dal  legislatore,  non  v'e'  ragione  per  dubitare che il termine
  "giudizio"  sia  stato  usato  nell'accezione che gli e' propria, e
  cioe'  quella  che  individua  la fase processuale disciplinata dal
  libro  settimo  del  codice di rito, che inizia con l'emissione del
  decreto che dispone il giudizio.
    Quanto  alla delimitazione temporale della pendenza di tale fase,
  essa  e' stata riferita alla data di efficacia del d.lgs. 51/98; in
  altri  termini, la fase del giudizio deve aver avuto inizio, id est
  il  decreto disposiuvo del giudizio deve essere stato emesso, prima
  della data di efficacia del decreto in questione.
    La  data  di  efficacia  del  d.lgs.  51/1998 e' stabilita in via
  generale  al  2  giuguo 1999 dall'art. 247 del decreto stesso; solo
  per alcune disposizioni, tra le quali non e' ricompreso l'art. 223,
  essa  e'  stata prorogata al 2 gennaio 2000 dall'art. 3 della legge
  22  luglio  1999,  n. 234 (che ha convertito, con modificazioni, il
  d.l. n. 145/1999).
    Proprio questa espressa e limitata deroga conferma che la data di
  efficacia del decreto in questione e' fissata al 2 giugno 1999.
    Dunque,  il  tenore  letterale  della  disposizione  in  esame e'
  talmente  chiaro  ed  univoco da non poter essere disatteso facendo
  ricorso a differenti criteri ermeneutici.
    D'altra parte l'unica modifica introdotta dalla legge n. 479/1999
  riguarda  l'eliminazione  del  consenso  del p.m. che non ha alcuna
  rilevanza  ai  fini  dell'individuazione  dei  processi ai quali si
  applica l'art. 223.
    Cio'  posto,  resta  preclusa  la  possibilita'  di richiedere il
  giudizio  abbreviato  i  sensi,  della  disciplina  transitoria per
  coloro  i quali siano stati rinviati a giudizio in periodo compreso
  fra  il  2  giugno  1999  ed  il 2 gennaio 2000, data di entrata in
  vigore  di  parte  delle  norme  del  d.lgs.  51/1998 e della legge
  479/1999.
    Ritiene  la  Corte  che  tale  preclusione  dia  luogo a dubbi di
  costituzionalita'  e pertanto appare necessario sollevare d'ufficio
  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 223, d.lgs.
  51/1998  nella  parte  in cui non consente la richiesta di giudizio
  abbreviato  a chi e' stato rinviato a giudizio successivamente al 2
  giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000.
    La  questione  e' rilevante perche', secondo la norma transitoria
  interpretata  nell'unico  modo che alla Corte appare consentito, la
  richiesta   di   giudizio  abbreviato  dovrebbe  essere  dichiarata
  inammissibile.
    Quanto  alla  non  manifesta infondatezza della questione, appare
  ravvisabile  una  disparita'  di  trattamento  rilevante  ai  sensi
  dell'art. 3   della  Costituzione.  Infatti  la  norma  transitoria
  dell'art. 223   ha   significativamente   innovato   la  disciplina
  precedente,  sia escludendo il presupposto della decidibilita' allo
  stato  degli atti, sia ammettendo il giudizio abbreviato davanti al
  giudice del dibattimento. Con la prima modifica si e' anticipata la
  normativa  introdotta  dalla  legge  479/1999, con la seconda si e'
  consentito   di   fruire  del  rito  alternativo  nella  sua  nuova
  configurazione  in una fase in cui ne' la disciplina previgente ne'
  quella  attuale  lo  contemplano,  e  cio' evidentemente al fine di
  equiparare  le  posizioni  di  coloro  che  non sarebbero rientrati
  nell'ambito  temporale  di efficacia della nuova normativa a quelle
  che invece ricadono sotto la vigenza della nuova disciplina.
    Peraltro,  il  mancato  adeguamento dell'art. 223 in relazione al
  parziale differimento delle norme processuali del d.lgs. n. 51/1998
  ed  allo slittamento - rispetto ai tempi originariamente previsti -
  dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge 479/1999, ha
  dato  luogo  ad  uno  iato temporale nella sfera di efficacia della
  norma transitoria.
    Infatti,  coloro  che  sono stati rinviati a giudizio prima del 2
  giugno  1999  possono  ottenere  il  giudizio  abbreviato  ai sensi
  dell'art. 223  e  quindi  senza  che sia richiesta la decidibilita'
  allo  stato  degli  atti;  gli  imputati  che si trovano in udienza
  preliminare successivamente al 2 gennaio 2000 possono avvalersi del
  rito  abbreviato  nelle  forme  del tutto analoghe introdotte dalla
  legge  n. 479/1999.  Al contrario, gli imputati rinviati a giudizio
  tra  il  2 giugno  1999  ed  il  2 gennaio 2000 hanno avuto la sola
  possibilita'  di  riprendere  il giudizio abbreviato ai sensi della
  precedente  normativa  e  quindi  con  il  vincolo  derivante dalla
  definibilita' allo stato degli atti.
    Tale   situazione  appare  del  tutto  ingiustificata  e  non  e'
  riconducibile  ad  una mera successione di norme, in quanto dipende
  da  una  lacuna  della  norma  transitoria  di cui all'art. 223 che
  avrebbe dovuto realizzare un trattamento di sostanziale uniformita'
  e che, invece, per le ragioni sopra evidenziate, ha determinato una
  disparita' di trattamento che, ad avviso della Corte, contrasta con
  l'art. 3 della Costituzione.