LA CORTE DI ASSISE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 3, dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 siccome modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479; Rilevato che i difensori di Sparacio Luigi e Trischitta Pietro e Giorgianni Salvatore, all'udienza del 5 aprile 2000 hanno evidenziato la illegittimita' costituzionale della disposizione sopra menzionata, nella parte in cui rende particolarmente gravoso l'accesso ai benefici connessi alla scelta del rito abbreviato nei procedimenti in corso, all'imputato per reati punibili astrattamente con l'ergastolo che ne abbia fato richiesta ed ha, in particolare, sottolineato, la peculiare afflittivita' della limitazione temporale costituita dall'inoltro della relativa richiesta prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale; Ritenuto che gli imputati Sparacio Luigi, Trischitta Pietro e Giorgianni Salvatore chiamati a rispondere del delitto di omicidio volontario aggravato astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare, non hanno avuto la possibilita' di richiedere l'accesso al rito abbreviato e di conseguire, in caso di condanna, la riduzione di pena, essendo all'epoca pienamente vigente il principio - consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita' a seguito della declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 442 secondo comma, ult. periodo c.p.p. - dell'inammissibilita' dell'accesso al rito abbreviato quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato punito con pena dell'ergastolo; Considerato che, a seguito dell'ampliamento dell'operativita' del rito abbreviato conseguente alle recenti modifiche legislative, non puo' disconoscersi che la limitazione introdotta dall'art. 223 cit., che consente all'imputato di formulare la richiesta solo prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale appaia arbitraria e tale da comprimere in maniera irragionevole il diritto di difesa; Ritenuto, infatti, che proprio in considerazione della piena proponibilita' della richiesta di giudizio abbreviato anche da parte di imputati di delitti puniti con ergastolo, appare ingiustificatamente discriminatoria la norma in esame in relazione a quelle posizioni che, non avendo inoltrato alcuna richiesta in considerazione della riconosciuta impossibilita' di accedere al rito alternativo ovvero avendo subito un rigetto della richiesta stessa, non possano oggi avere accesso alla significativa riduzione di pena, accettando di subire un giudizio fondato su elementi originariamente non forniti del valore di prova, solo in conseguenza del superamento di quella fase procedimentale cui il legislatore ha attribuito funzione di limite discretivo nell'accesso alla forma di giudizio di cui si discute; Considerato che la norma in esame si pone in violazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui comprime il diritto di difesa dell'imputato condizionando arbitrariamente il prodursi di rilevanti effetti favorevoli in ordine al trattamento sanzionatorio anche nelle ipotesi in cui l'operativita' del rito abbreviato non e' in grado di spiegare effetti deflattivi sul procedimento in corso per lo stato, per ipotesi, avanzato dell'istruzione dibattimentale;