IL TRIBUNALE Nella causa civile iscritta al n. 12208 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 1998, tra TV International S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore elett. te dom.to in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso lo studio del procuratore avv.to Bruno Guglielmetti, che lo rappresenta e difende per delega a margine all'atto del ricorso in opposizione, ricorrente-opponente; e garante per la radiodiffusione e l'editoria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; resistente-opposto esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza. Rilevato in fatto 1. - La TV International S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato in data 1o aprile 1998 ha presentato opposizione all'ordinanza-ingiunzione Prot. 470/3070, emessa in data 3 marzo 1998 e notificata in data 6 marzo 1998, con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 10.000.000 per aver trasmesso 1 film in violazione dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 dicembre 1965 n. 1213, cosi' come novellato dall'art. 12 del decreto-legge 4 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1o marzo 1994 n. 153. In particolare, l'articolo 55 predetto, al comma 1 prevede che le opere filmiche italiane siano suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Il quarto comma prevede che si possa derogare a detti termini a mezzo di accordo tra i titolari dei diritti, i rappresentanti delle imprese audiovisive e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. Nel caso di specie, gli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche "non risultano sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate". 2. - Avverso tale provvedimento sono state formulate le seguenti censure: carenza di potere o incompetenza assoluta da parte del Garante ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997 n. 249. In particolare secondo il ricorrente il provvedimento sanzionatorio del 3 marzo 1998 avrebbe dovuto essere irrogato dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge del 31 luglio 1997 n. 249, che e' subentrata al garante per la radiodiffusione e l'editoria; illegittimita' costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 dicembre 1965 n. 1213, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1o marzo 1994 n. 153. In particolare, secondo il ricorrente la disposizione la cui violazione e' stata contestata sarebbe contraria agli articoli 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui prevede l'intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate quale presupposto di validita' degli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche; violazione dell'art. 55, 1o e 4o comma, della legge 4 dicembre 1965, n. 1213, cosi' come novellato dall'art. 12 del decreto legge n. 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1o marzo 1994 n. 153 con riferimento all'art. 7 della direttiva CE del 3 ottobre 1989 n. 552 ed all'art. 189 del trattato istitutivo della Comunita' europea. In particolare, posto in essere in violazione dell'art. 7 della suindicata Direttiva che non prevede l'intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate quale presupposto di validita' degli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche. 3. - Si e' costituita in giudizio l'amministrazione resistente contestando la fondatezza delle censure formulate. Considerato in diritto 4. - Le varie censure sollevate dall'opponente - con esclusione della questione di legittimita' costituzionale - appaiono ad una prima deliberazione superabili, il che pone la rilevanza nel caso di specie della eccezione di legittimita' prospettata. In particolare, la censura relativa alla carenza di potere o incompetenza assoluta da parte del Garante apparirebbe superabile, in quanto, come si ricava indirettamente anche dall'art. 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997 n. 249, il subentro della nuova Autorita' nelle competenze del precedente Garante e' avvenuta solo con la sua entrata in funzione, coincidente non con il semplice insediamento, ma piuttosto con l'effettiva funzionalita' della nuova Autorita' all'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 9 dell'art. 1 della legge in questione (la cui pubblicazione e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio 1998). Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della direttiva CE del 3 ottobre 1989 n. 552 non appare prima facie fondata, in quanto, anche a voler ritenere la diretta applicabilita' della Direttiva in parte qua, l'art. 55, comma 4, della legge 4 dicembre 1965 n. 1213, cosi' come novellato dall'art. 12 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1o marzo 1994 n. 153, non appare in contrasto con essa. Cio' in quanto l'art. 7 della direttiva si limita a prevedere dei termini minimi per la trasmissione in televisione delle opere cinematografiche e la possibilita' di derogarvi attraverso accordi tra gli aventi diritto (ossia i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche) e le emittenti televisive, ma non esclude, non rivenendosi, neanche in via interpretativa, un contenuto precettivo negativo in tal senso, che i legislatori nazionali prevedano l'intervento in tali accordi dei rappresentanti delle altre categorie di soggetti interessati al mercato della distribuzione cinematografica e televisiva delle opere filmiche quali, ad esempio, gli esercenti delle sale cinematografiche). Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 389/2000). 00C0617