IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 14394/97
  proposto  da  Carbone  Anna  rappresentata  e  difesa  dagli avv.ti
  Salvatore  Coletta  e Giancarlo Caporali con domicilio eletto nello
  studio dei difensori, in Roma, viale Mazzini n. 55;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  in  persona del Ministro pro-tempore e l'Universita' degli studi di
  Roma   "La   Sapienza"   in   persona   del   rettore  pro-tempore,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege,   domiciliati   in   Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12;  per
  l'annullamento previa sospensiva
        del  d.m.  del  21  luglio  1997,  pubblicato  nella Gazzetta
  Ufficiale del 29 luglio 1997 intiero o in parte qua, con cui veniva
  stabilito  l'accesso  limitato  ai  corsi  di  laurea in medicina e
  chirurgia;
        del bando di concorso pubblicato dal rettore dell'Universita'
  degli studi di Roma "La Sapienza" con cui venivano messi a concorso
  652 posti per l'accesso alla facolta' di medicina e chirurgia;
        nonche' di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente
  anche  non  conosciuto incluse eventuali delibere dell'universita',
  del  senato  accademico  o del consiglio di facolta', per quanto di
  ragione;

    Sul  ricorso  n. 14404/97,  proposto da Miotti Giacomo e Pasquali
  Vera,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. Luciano Miotti ed elett.
  dom. nello studio del medesimo, in Roma, via Luigi Rizzo n. 36;
    Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
  tecnologica,   in   personale   dell'On.le   Ministro   in  carica;
  Universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza"  in persona del
  rettore;   consiglio   universitario   nazionale,  in  persona  del
  presidente  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura
  generale   dello  Stato  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione:
        del  provvedimento  con cui l'Universita' degli studi di Roma
  "La  Sapienza"  facolta'  di sociologia, corso di laurea in scienze
  della  comunicazione,  ha  previsto  per  l'iscrizione  al corso di
  laurea   in  scienza  della  comunicazione  per  l'anno  accademico
  1997/1998 un numero limitato di iscrizioni (d.m. 26 luglio 1997);
        del  decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 con il quale
  regolamento si sono istituiti i criteri generali e le modalita' per
  disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari;
        di  tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio
  del  corso  di laurea in scienze della comunicazione, del consiglio
  della facolta' di sociologia, del senato accademico e del consiglio
  universitario nazionale;
    Sul    ricorso   n. 14422/97,   proposto   da   Alessi   Roberto,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Andrea Piovesan, elettivamente
  domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese n. 12, nello studio del
  difensore;
    Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
  tecnologica,   in   persona  del  Ministro  pro-tempore;  consiglio
  universitario  nazionale, nella persona del presidente pro-tempore;
  Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma, in persona del
  rettore   pro-tempore;  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
  chirurgia  dell'Universita'  degli  studi di Roma "La Sapienza", in
  persona    del    presidente    pro-tempore;    senato   accademico
  dell'universita'  degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del
  presidente    pro-tempore,    tutti    rappresentati    e    difesi
  dall'Avvocatura  generale  dello stato ex lege domiciliati in Roma,
  via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione:
        del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica  del  31  luglio  1997 pubblicato nella
  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 190 del 16 agosto 1997,
  intitolato:   "limitazione   all'accesso  ai  corsi  di  laurea  in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria per l'anno accademico 1997-1998,
  nonche'  di  tutte  le delibere e i provvedimenti conseguenziali in
  virtu'  dei quali non e' stato bandito il concorso per l'ammissione
  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria della
  facolta'  di  medicina  e chirurgia dell'Universita' degli studi di
  Roma "La Sapienza", per l'anno accademico 1997-1998;
    Sul    ricorso   n. 14431/1997,   proposto   da   Mieli   Daniel,
  rappresentato  e difeso dall'avv. Giuseppe Cosentino, elettivamente
  domiciliato nello studio del medesimo, in Roma, via Cattaro n. 28;
    Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
  tecnologica,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore e Universita'
  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza"  -  facolta'  di  medicina e
  chirurgia,  in  persona  del  rettore  pro-tempore, rappresentati e
  difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege, domiciliati in
  Roma,   via   dei   Portoghesi  n. 12;  per  l'annullamento  previa
  sospensiva;
        del  decreto  2  agosto  1997 dell'Universita' degli studi di
  Roma "La Sapienza" nel quale e' previsto un numero di iscrizione al
  corso  di  laurea  in  medicina  e chirurgia, per l'anno scolastico
  1997/1998,  limitato a numero 652 posti, previo esame di ammissione
  e  provvedimento  di esclusione del ricorrente all'immatricolazione
  presso   la   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  non  comunicato
  personalmente  ma  reso noto attraverso l'affissione della relativa
  graduatoria, nonche' atti presupposti e conseguenziali;
    Sul   ricorso   n. 14512/1997,   proposto   da   Canino   Serena,
  rappresentato   e   difeso   dagli  avv.ti  Pasquale  Mosca,  Laura
  Mattarella  e  Gennaro  Bellizzi,  elettivamente  domiciliato nello
  studio dei primi due in Roma, via del Viminale n. 43;
    Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona
  del  rettore pro-tempore: il consiglio della facolta' di medicina e
  chirurgia, in persona del preside pro-tempore; il senato accademico
  dell'Universita'  degli  studi di Roma "La Sapienza" in persona del
  preside  pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica,  in  persona del Ministro pro-tempore,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti
  di   Raffaella   La   Gamma,   non   costituita  in  giudizio;  per
  l'annullamento previa sospensiva:
        della  graduatoria  finale  di  merito relativa alla prova di
  ammissione   al   corso   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia
  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza" per l'anno
  academico l997/1998 tenutasi l'11 settembre 1997;
        della  deliberazione del consiglio della facolta' di medicina
  e  chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" del
  20 maggio 1997;
        della  deliberazione  del  senato accademico dell'Universita'
  degli studi di Roma "La Sapienza" del 1o agosto 1997;
        del  decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Roma
  "La Sapienza" del 2 agosto 1997;
        del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
        del  decreto ministeriale 31 luglio 1997 recante le modalita'
  di accesso agli specifici corsi di laurea;
        di  ogni  altro  atto  a  questi  presupposto,  conseguente o
  comunque connesso;
    Sul   ricorso   n. 14612/1997,   proposto   da  Iannota  Domenico
  Alessandro,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Luca  Lentini  ed
  elettivamente  domiciliato  presso  il  medesimo in Roma, via delle
  Province n. 23/b;
    Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in persona
  del   Rettore   pro-tempore;   e   nei   confronti   del  Ministero
  dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e  tecnologica
  M.U.R.S.T.  -  in  persona del Ministro pro-tempore rappresentati e
  difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in
  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12; e nei confronti del sig. Giofre'
  Manuel,  non costituito in giudizio; avverso e per l'annullamento -
  previa sospensiva in forma di ammissione con riserva:
        dei  provvedimenti  con  cui  l'Universita'  degli  studi "La
  Sapienza" di Roma:
          ha  adottato  e applicato un numero programmato di studenti
  itaiani per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
  per l'anno accademico 1997-1998;
          ha   determinato   il   predetto   numero   degli  studenti
  ammissibili  senza  tenere  conto  delle  disposizioni  del decreto
  ministeriale n. 245/1997;
          ha  stabilito  di  sottoporre unicamente a prove per quiz i
  candidati all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
  senza prevedere alcuna prova di carattere attitudinale;
          ha  prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere
  i  candidati  piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e
  compiutamente i propri valori intellettuali;
          ha  del  tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
  n. 245/1997  con  oggetto  "Regolamento recante norme in materia di
  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
  orientamento"  che  prevedono la preventiva emanazione da parte del
  Ministro,  sentito  l'Osservatorio  per  la valutazione del sistema
  universitario:
        di criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita' per
  l'attivazione  di  forme diversificate di iscrizione e di frequenza
  degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione alle
  tipologie dei corsi universitari;
        di  procedure  e  di parametri standard per la determinazione
  della   disponibilita'   di  posti  per  studenti  da  parte  delle
  universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
  nonche'  delle  condizioni  di  offerta  formativa  ottimale  nelle
  universita';
        ha   stilato   una  graduatoria  che  esclude  il  ricorrente
  dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia;
        ha   complessivamente   gestito   la   materia   in  modo  da
  disattendere   le   norme   che   la   disciplinano   viziando  sia
  l'impostazione  della selezione che i risultati finali e in modo da
  provocare  nella  fattispecie  l'ingiusta esclusione del ricorrente
  dall'ammissione  al  corso di laurea in medicina e chirurgia, della
  quale  si  e'  avuta  notizia solo successivamente all'11 settembre
  1997, data la prova di selezione;
        nonche'  occorrendo: dei decreti del M.U.R.S.T. del 21 luglio
  1997  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 e del
  26  luglio 1997 se ed in quanto si ritenga che tali decreti abbiano
  comunque   legittimato   l'Universita'  di  Roma  "La  Sapienza"  a
  realizzare  per  l'anno  accademico 1997-1998 l'accesso limitato al
  corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia e quindi escluso taluni
  candidati,  fra i quali il ricorrente, dal relativo corso di laurea
  applicando gli stessi criteri praticati lo scorso anno;
        nonche'   avverso:   ogni  altro  atto  o  provvedimento  del
  consiglio di corso di laurea in medicina e chirurgia di facolta' di
  medicina  e  chirurgia,  del  senato  accademico,  del C.d.A. e del
  rettore dell'Universita' di Roma "La Sapienza" che comunque abbiano
  concorso  alla  determinazione  di  un numero di posti limitati per
  l'accesso  al  corso  di  laurea in medicina e chirurgia e siano in
  qualsiasi   modo   ricollegabili  alla  esclusione  del  ricorrente
  dall'ammissione al corso di laurea stesso;
    Sul  ricorso  n. 14653/1997,  proposto da Fusco Daniele, Amaricci
  Micaela  e  Salerno  Micaela,  rappresentati  e difesi dagli avv.ti
  Ubaldo   e  Lauretta  Lanci,  elettivamente  domiciliati  presso  i
  medesimi, in Roma, viale Somalia n. 133;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica,  in persona del Ministro pro-tempore; l'universita'
  degli  studi  -  L'Aquila,  in  persona del rettore pro-tempore; il
  consiglio   di  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della  stessa
  universita'  in  persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
  il   senato   accademico   in  persona  del  legale  rappresentante
  pro-tempore,  tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
  dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
  avverso:
        il   provvedimento   -  bando  del  1o agosto  1997  con  cui
  l'universita'  degli  studi dell'Aquila, facolta' di odontoiatria e
  protesi   dentaria,   in   ottemperanza  del  decreto  ministeriale
  26 luglio  1997,  ha previsto per l'iscrizione al predetto corso di
  laurea  per  l'anno  accademico 1997/1998, un numero di iscrizioni,
  previo esame di ammissione, limitato a 19 (diciannove) unita';
        tutte  le  delibere  relative  al  provvedimento di cui sopra
  emesse dal consiglio di facolta' e del senato accademico;
        tutti gli atti, presupposti, connessi e conseguenti;
    Sul   ricorso   n. 14692/1997   proposto   da   Rocci   Angelica,
  rappresentata  e  difesa  dagli avv.ti Nicola A. Di Napoli e Cesare
  Fucci,  elettivamente  domiciliata nello studio del primo, in Roma,
  via Vittorio Colonna n. 32;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata", in
  persona  del  rettore  pro-tempore;  e  nei confronti del Ministero
  dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  rappresentati  e  difesi  dalll'Avvocatura generale dello Stato, ex
  lege   domiciliati   in   Roma,   via  dei  Portoghesi  n. 12;  per
  l'annullamento - previa sospensiva:
        del  provvedimento  contenuto  nel  bando  affisso in bacheca
  durante  il  mese  di  agosto  1997  alla  facolta'  di  medicina e
  chirurgia  dell'Universita'  "Tor Vergata" di Roma, con il quale il
  rettore  ha  limitato  l'iscrizione  alla  indicata  facolta' a 135
  aventi   diritto,   previa   prova  di  ammissione  da  effettuarsi
  l'11 settembre  1997,  nonche'  contro il risultato comunicato agli
  studenti  con  affissione in bacheca in data 25 settembre 1997, dal
  quale  e'  emerso  che  la ricorrente e' stata ricompresa nel posto
  n. 268 e, quindi, esclusa dall'iscrizione alla facolta' di medicina
  e  chirurgia,  nonche'  di  ogni  altro  provvedimento antecedente,
  successivo o comunque connesso e/o derivato;
    Sul   ricorso   n. 14765/1997,  proposto  da  Pagnoncelli  Paola,
  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti Cinzia Maria Bernini Asti e
  Sebastiano  Ribaudo,  elettivamente  domiciliati  nello  studio del
  secondo, in Roma, p.le Clodio n. 1;
    Contro  I'universita'  degli  studi di di Brescia, in persona del
  rettore  pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica,  in  persona del Ministro pro-tempore,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege   domiciliati   in   Roma,   via  dei  Portoghesi  n. 12;  per
  l'annullamento:
        dell'atto  amministrativo  assunto  dalla  universita'  degli
  studi  di  Brescia  in  data  14  ottobre 1997, con il quale veniva
  comunicato  alla  ricorrente  che  pur  essendo  idonea, non poteva
  essere  iscritta  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi
  dentaria, poiche' collocata al trentanovesimo posto in graduatoria;
    Sul  ricorso  n. 14825/1997,  proposto  da  Caricati Maria Paola,
  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Giuseppe Naccarato e Maria
  Rosaria   Sernicola   ed  elettivamente  domiciliata  nello  studio
  dell'avv. Arturo Sforza, in Roma, via Ettore Rolli n. 24;
    Contro,  l'universita'  degli  studi  di  Roma  "La Sapienza", in
  persona  del  rettore  pro-tempore;  il  consiglio  di  facolta' di
  medicina  e  chirurgia  dell'universita'  "La  Sapienza"; il senato
  accademico    dell'Universita'    "La    Sapienza";    il   rettore
  dell'Universita' "La Sapienza"; il Ministro per l'universita' e per
  la  ricerca  scientifica  e  tenologica; il consiglio universitario
  nazionale,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  ex  lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per
  l'annullamento, previa sospensione:
        dell'atto con cui la ricorrente non e' stata ammessa aI corso
  di laurea in medicina e chirurgia, anno accademico 1997/1998;
        del  bando  di  concorso  per  l'ammissione aI predetto corso
  (decreto  rettorale  del  2 agosto  1997)  e  di  ogni  altro  atto
  concorsuale ancorche' non conosciuto;
        delle  deliberazioni  del consiglio di facolta' di medicina e
  chirurgia del 20 maggio 1997;
        della deliberazione del senato accademico del 1o agosto 1997;
        della  nota  del M.U.R.S.T. AGC/2 (43) 1625/1997 del 5 agosto
  1997;
        del  decreto  M.U.R.S.T.  del 31 luglio 1997 con cui e' stato
  limitato  l'accesso  ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per
  l'anno  accademico  1997/1998 ed in parte qua del parere del C.U.N.
  del  19 giugno 1997; del decreto del M.U.R.S.T. del 21 luglio 1997,
  n. 245;
        di   ogni   eventuale  altro  atto  presupposto,  connesso  e
  conseguente,  ivi  compresi, in parte qua: il regolamento didattico
  dell'Universita'  di  Roma  "La  Sapienza", lo statuto i precedenti
  atti  del senato accademico, della facolta' di medicina e chirurgia
  dell'universita'  e  del  M.U.R.S.T. che hanno disposto limitazioni
  per  i  precedenti  anni  accademici, se e nella parte in cui dette
  limitazioni  vengano  presupposte  dagli  atti  impugnati in questa
  sede,  e  comunque per la declaratoria del diritto della ricorrente
  all'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia;
    Sul   ricorso   n. 14890/1997,   proposto   da   Campi   Susanna,
  rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Gloria Di Paola,
  elettivamente  domiciliati  nello studio dei medesimi, in Rota, via
  Archimede n. 44;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica  in  persona del Ministro pro-tempore; l'Universita'
  degli   studi  di  Roma  "La  Sapienza",  in  persona  del  rettore
  pro-tempore;  il  consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia
  dell'Universita'  degli  studi di Roma "La Sapienza" in persona del
  legale    rappresentante    pro-tempore;   il   senato   accademico
  dell'Universita'  degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del
  legale    rappresentante   pro-tempore   rappresentati   e   difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva:
        del  decreto  del  2  agosto 1997 con cui l'universita' degli
  studi  di  Roma  - Facolta' di Medicina e Chirurgia ha previsto per
  l'iscrizione  al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno
  accademico 1997/1998 un numero limitato di iscrizioni pari a n. 652
  unita'  -  previo  esame  di ammissione - nonche' del summenzionato
  esame  di  ammissione  svolto  dalla ricorrente, della delibera del
  consiglio  di  Facolta' di Medicina e Chirurgia del 20 maggio 1997,
  della  delibera  del  senato  accademico del 1o agosto 1997 e della
  nota  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e
  tecnologica  n. ACG/2  (43)  1625/1997 del 5 agosto 1997 nonche' il
  decreto  del  Ministro  dell'Universita' 21 luglio 1997 n. 245 e di
  tutti  gli  altri provvedimenti che sono stati adottati in materia,
  non  conosciuti e di ogni atto presupposto, preliminare, connesso e
  conseguente;
    Sul   ricorso   n. 14959/1997   proposto  da  Salvatori  Valerio,
  rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Natoli e Guido Orlando,
  elett.  dom.  nello  studio  dei  difensori,  in Roma, Via Cicerone
  n. 28;
    Contro  l'Universita'  degli  studi "La Sapienza", in persona del
  Rettore  pro-tempore  in  carica;  il  Ministero dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, in persona del Ministro
  pro-tempore   in  carica;  la  facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia
  dell'Universita'  degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona del
  presidente pro-tempore in carica del consiglio di facolta', rapp. e
  difesi dall'avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in
  Roma   Via   dei   Portoghesi  n. 12;  per  l'annullamento,  previa
  sospensione:
        a)  del  decreto in data 2 agosto 1997 dell'Universita' degli
  studi  di  Roma  "La  Sapienza",  con  il  quale  e' stata disposta
  l'apertura  delle  preiscrizioni  ai  Corsi di laurea di Medicina e
  Chirurgia  per  l'anno  accademico 1997-1998, e' stato stabilito il
  numero  massimo di 652 posti disponibili ed e' stato fissato all'11
  settembre   1997  il  giorno  per  l'espletamento  della  prova  di
  ammissione dei candidati;
        b)   di   ogni  altro  atto  connesso  e  presupposto,  tanto
  precedente  qunto  successivo  aI detto, decreto 2 agosto 1997, ivi
  compresa  ogni  delibera  relativa,  comunque non conosciuta, degli
  organi  accademici universitari, e dei provvedimenti, anch'essi non
  conosciuti;  eventualmente  adottati  in  merito  dal  Ministro per
  l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
        c)  della graduatoria generale relativa all'esito della prova
  di  ammissione  disposta  dal  decreto 2 agosto 1997, resa nota per
  affissione   in   data  16  settembre  1997,  e  della  conseguente
  proclamazione degli aspiranti candidati ammessi;
    Sul ricorso n. 15117/1997 proposto da Caria Monica, rappresentata
  e  difesa  daIl'avv. Fabio Pontesilli, elett. dom. nello studio del
  medesimo, in Roma, Via Francesco Orestano n. 21;
    Contro  l'universita' degli studi di Roma, facolta' di Medicina e
  Chirurgia  Corso  di  diploma  universitario  in  Fisioterapia,  in
  persona  del  rettore  pro-tempore  rapp.  e difesa dall'Avvocatura
  Generale delo Stato, ex lege domiciliati in Roma Via dei Portoghesi
  n. 12; per l'annullamento previa sospensione:
        del provvedimento-bando pubblicato in Roma addi 4 luglio 1997
  con  il  quale  l'Universita'  degli  studi  di  Roma,  Facolta' di
  Medicina   e   Chirurgia   -  Corso  di  Diploma  Universitario  in
  fisioterapia - ha previsto per l'iscrizione al corso di Diploma per
  l'anno  accademico  1997/1998 un numero di iscrizione, previo esame
  di  ammissione,  limitato  a  155, suddiviso in otto scelte di sedi
  indicate nel bando;
        del  decreto  ministeriale  del  Ministro  dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  del  21 luglio 1997 n. 245, pubblicato
  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,  con il quale il
  Ministro  dell'universita'  ha emanato regolamento recante norme in
  materia di accessi all'istruzione universitaria;
        dei  pareti  del  C.U.N. del 20 giugno 1997 e 17 luglio 1997;
  della  graduatoria  formatasi in esito al concorso del 16 settembre
  1997  limitatamente  alla  posizione  del  ricorrente e comunque di
  tutti   gli  atti  ad  esso  presupposti,  connessi,  coordinati  e
  conseguenti.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
  intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  camera di consiglio del 15 dicembre
  1997, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                           Fatto e diritto

    I.  -  Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta
  la  riunione  ai soli fini della trattazione della presente fase di
  giudizio  -  i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in
  epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
  ai  corsi  universitari  cui i medesimi aspirano ad essere iscritti
  per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale,
  la  sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata
  a decidere.
    Trattasi  di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti
  regolamentari  e  di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni
  nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta',
  anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
    L'agire   dell'amministrazione   -   in  particolare  il  decreto
  ministeriale  21  luglio  1997 n. 245 "Regolamento recante norme in
  materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria e di connesse
  attivita'   di   orientamento"  -  trova  dichiaratamente  supporto
  normativo  nell'art. 9,  quarto comma, della legge 19 novembre 1990
  n. 341,  come  modificato  dall'art. 17,  comma 116, della legge 15
  maggio  1997  n. 127,  che  ha  attribuito  ad  un atto emanato dal
  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
  il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi di cui
  trattasi.
    Ed  invero,  l'art. 9  citato,  a  seguito  della detta modifica,
  stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN,
  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
  di  specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i
  quali  l'atto  emanato  dal  Ministro preveda una limitazione delle
  iscrizioni".
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma;
  pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
  non   trattati   dalla   ricorrente,   la   relativa  questione  di
  costituzionalita',  per  contrasto  col  principio della riserva di
  legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.
    II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
        Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira
  l'azione   intrapresa   discende,  nella  specie,  dalla  eventuale
  eliminazione   dalla  realta'  giuridica  della  disposizione  che,
  conferendo  il  detto  potere  all'Amministrazione,  consente  alla
  stessa  di  precludere  o limitare l'accesso ai corsi universitari:
  si'  che  viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita' - anche in
  ragione   di   principi   attinenti  all'economia  di  giudizio  di
  trattazione  della  detta  questione.  E'  infatti  evidente che la
  caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita'
  di porre limitazioni alle iscrizioni consenterebbe la soddisfazione
  piena   dell'interesse   dedotto   in  giudizio  dalla  ricorrente,
  consentendo allo stesso l'iscrizione al corso senza sottomettersi a
  procedure  selettive,  mentre  le altre censure sollevano questioni
  che  ove  fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
  all'interesse   della   ricorrente   e  si  presentano  subordinate
  all'esito      eventualmente     negativo     dell'incidente     di
  costituzionalita'.
        dall'altro,    la    indicata    rilevanza   deve   ritenersi
  configurabile  anche  nella  presente fase cautelare, atteso che il
  dubbio  di  costituzionalita'  in  ordine alla norma precitata, che
  costituisce   la   fonte   del   potere   nella  specie  esercitato
  dall'Amministrazione,    preclude   al   Collegio   una   pronuncia
  definitiva,   sia   pure   in   sede   di   sommaria   delibazione,
  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo
  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla  decisione della Corte
  sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
    III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene  la  sezione che, in materia di accesso agli studi, anche
  universitari,  sussista,  in  base  agli  artt. 33  e 34 Cost., una
  riserva  relativa  di legge, con la conseguenza che, in mancanza di
  norme  legislative  che  attribuiscano  all'Amministrazione  -  nel
  rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere
  di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi
  illegittimi  i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali
  limitazioni prevedano.
    La  configurabilita',  nella  materia, di una riserva relativa di
  legge  costituisce  ius  receptum  nella giurisprudenza del giudice
  amministrativo  (in  tal  senso, Tribunale amministrativo regionale
  Lazio,  III sez., 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632;
  Tribunale  amministrativo  regionale  Toscana, I sezione, 24 aprile
  1997  n. 78;  Tribunale amministrativo regionale Veneto, I sez., 13
  giugno  1992  n. 222  e, II sez., 13 giugno 1997 n. 1015; Tribunale
  amministrativo regionale Liguria, II sez., 21 marzo 1995 n. 197).
    Ed  invero,  e'  l'art. 33,  secondo  comma,  Cost.  a  stabilire
  espressamente   che   "la   Repubblica   detta  le  norme  generali
  sull'istruzione  e  istituisce  scuole  statali  di  ogni  ordine e
  grado",  nel  quadro  di  quella previsione del successivo art. 34,
  primo  comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che
  ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre
  1969 n. 910).
    E  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni
  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
  ricordare  l'art. 24,  secondo  comma,  legge 7 febbraio 1958 n. 88
  che,   in  ordine  all'iscrizione  al  primo  anno  degli  istituti
  superiori   di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti
  determinati  da  assegnare  mediante  concorso  per esami; l'art. 3
  legge  21  luglio 1961 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati
  degli   istituti  tecnici  a  determinate  facolta'  per  gli  anni
  accademici dal 1961/1962 al 1964/65, per un numero predetermiato di
  posti  da  assegnare  mediante concorso per titoli ed esami) ovvero
  mediante  attribuzione  del  relativo potere alla p.a. nell'ambito,
  peraltro,  fissato  dalla  legge  stessa  (ci si riferisce, ad es.,
  all'art. 38  legge  14  agosto  1982  n. 590,  con  cui, al fine di
  consentire   l'avvio   programmato  dei  corsi  di  laurea,  si  e'
  attribuito   all'amministrazione   universitaria   il   potere   di
  determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi
  sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
  numero massimo delle iscrizioni).
    Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge
  per  una  determinata materia non preclude al legislatore ordinario
  di  demandare  ad  altre  fonti  sottoordinate  la disciplina della
  materia  stessa,  consentendo  anzi  che il precetto espresso dalla
  norma  primaria  possa  essere  integrato  da  atti  di  normazione
  secondaria  che  lo rendano meglio aderente alla multiforme realta'
  socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di
  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e  vincolare  la
  normazione  secondaria  entro  confini ben delineati o, quantomeno,
  previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della  disciplina
  stessa.
    In  proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi
  sulla  necessita'  che  non  "residui la possibilita' di scelte del
  tutto  libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa
  pubblica    amministrazione,   ma   sussistano   nella   previsione
  legislativa   -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
  materia  -  razionali  ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio
  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122
  del  1957;  70  del  1960;  48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del
  1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
    Se  cio'  e'  vero,  la  disposizione dell'art. 9, comma 4, legge
  n. 341  del  1990,  come  modificata  dall'art. 17,  comma 116, non
  sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'.
    La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
  potere  di  determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
  universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
  linee  essenziali della disciplina - pur venendo in materia coperta
  da  riserva  di  legge  -  ma  addirittura  attribuendo al Ministro
  stesso,  con  l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN),
  la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
  dell'accesso ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la  violazione  del  principio
  costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il che sembra
  comportare   altresi'   la   violazione,   mediante  l'adozione  di
  meccanismi   di   produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
  costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio,
  postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.
    IV.  -  Per  le considerazioni che precedono, va conseguentemente
  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
  quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della
  riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
  costituzionale,  con  conseguente sospensione del giudizio ai sensi
  dell'art. 23  legge  11  marzo  1953  n. 87, per la pronuncia sulla
  legittimita' costituzionale della suindicata norma.