IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14394/97 proposto da Carbone Anna rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Coletta e Giancarlo Caporali con domicilio eletto nello studio dei difensori, in Roma, viale Mazzini n. 55; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica in persona del Ministro pro-tempore e l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensiva del d.m. del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 intiero o in parte qua, con cui veniva stabilito l'accesso limitato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; del bando di concorso pubblicato dal rettore dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" con cui venivano messi a concorso 652 posti per l'accesso alla facolta' di medicina e chirurgia; nonche' di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente anche non conosciuto incluse eventuali delibere dell'universita', del senato accademico o del consiglio di facolta', per quanto di ragione; Sul ricorso n. 14404/97, proposto da Miotti Giacomo e Pasquali Vera, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Miotti ed elett. dom. nello studio del medesimo, in Roma, via Luigi Rizzo n. 36; Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in personale dell'On.le Ministro in carica; Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore; consiglio universitario nazionale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento con cui l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" facolta' di sociologia, corso di laurea in scienze della comunicazione, ha previsto per l'iscrizione al corso di laurea in scienza della comunicazione per l'anno accademico 1997/1998 un numero limitato di iscrizioni (d.m. 26 luglio 1997); del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 con il quale regolamento si sono istituiti i criteri generali e le modalita' per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari; di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio del corso di laurea in scienze della comunicazione, del consiglio della facolta' di sociologia, del senato accademico e del consiglio universitario nazionale; Sul ricorso n. 14422/97, proposto da Alessi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Piovesan, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese n. 12, nello studio del difensore; Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; consiglio universitario nazionale, nella persona del presidente pro-tempore; Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona del rettore pro-tempore; consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del presidente pro-tempore; senato accademico dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del presidente pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione: del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1997, intitolato: "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-1998, nonche' di tutte le delibere e i provvedimenti conseguenziali in virtu' dei quali non e' stato bandito il concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", per l'anno accademico 1997-1998; Sul ricorso n. 14431/1997, proposto da Mieli Daniel, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cosentino, elettivamente domiciliato nello studio del medesimo, in Roma, via Cattaro n. 28; Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore e Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" - facolta' di medicina e chirurgia, in persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensiva; del decreto 2 agosto 1997 dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" nel quale e' previsto un numero di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno scolastico 1997/1998, limitato a numero 652 posti, previo esame di ammissione e provvedimento di esclusione del ricorrente all'immatricolazione presso la facolta' di medicina e chirurgia non comunicato personalmente ma reso noto attraverso l'affissione della relativa graduatoria, nonche' atti presupposti e conseguenziali; Sul ricorso n. 14512/1997, proposto da Canino Serena, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Mosca, Laura Mattarella e Gennaro Bellizzi, elettivamente domiciliato nello studio dei primi due in Roma, via del Viminale n. 43; Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro-tempore: il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, in persona del preside pro-tempore; il senato accademico dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del preside pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Raffaella La Gamma, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensiva: della graduatoria finale di merito relativa alla prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" per l'anno academico l997/1998 tenutasi l'11 settembre 1997; della deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" del 20 maggio 1997; della deliberazione del senato accademico dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" del 1o agosto 1997; del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" del 2 agosto 1997; del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; del decreto ministeriale 31 luglio 1997 recante le modalita' di accesso agli specifici corsi di laurea; di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente o comunque connesso; Sul ricorso n. 14612/1997, proposto da Iannota Domenico Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lentini ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via delle Province n. 23/b; Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in persona del Rettore pro-tempore; e nei confronti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica M.U.R.S.T. - in persona del Ministro pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti del sig. Giofre' Manuel, non costituito in giudizio; avverso e per l'annullamento - previa sospensiva in forma di ammissione con riserva: dei provvedimenti con cui l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma: ha adottato e applicato un numero programmato di studenti itaiani per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998; ha determinato il predetto numero degli studenti ammissibili senza tenere conto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 245/1997; ha stabilito di sottoporre unicamente a prove per quiz i candidati all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia senza prevedere alcuna prova di carattere attitudinale; ha prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere i candidati piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e compiutamente i propri valori intellettuali; ha del tutto trascurato le norme del decreto ministeriale n. 245/1997 con oggetto "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" che prevedono la preventiva emanazione da parte del Ministro, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: di criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita' per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione alle tipologie dei corsi universitari; di procedure e di parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti da parte delle universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'; ha stilato una graduatoria che esclude il ricorrente dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia; ha complessivamente gestito la materia in modo da disattendere le norme che la disciplinano viziando sia l'impostazione della selezione che i risultati finali e in modo da provocare nella fattispecie l'ingiusta esclusione del ricorrente dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, della quale si e' avuta notizia solo successivamente all'11 settembre 1997, data la prova di selezione; nonche' occorrendo: dei decreti del M.U.R.S.T. del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 e del 26 luglio 1997 se ed in quanto si ritenga che tali decreti abbiano comunque legittimato l'Universita' di Roma "La Sapienza" a realizzare per l'anno accademico 1997-1998 l'accesso limitato al corso di laurea in medicina e chirurgia e quindi escluso taluni candidati, fra i quali il ricorrente, dal relativo corso di laurea applicando gli stessi criteri praticati lo scorso anno; nonche' avverso: ogni altro atto o provvedimento del consiglio di corso di laurea in medicina e chirurgia di facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico, del C.d.A. e del rettore dell'Universita' di Roma "La Sapienza" che comunque abbiano concorso alla determinazione di un numero di posti limitati per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e siano in qualsiasi modo ricollegabili alla esclusione del ricorrente dall'ammissione al corso di laurea stesso; Sul ricorso n. 14653/1997, proposto da Fusco Daniele, Amaricci Micaela e Salerno Micaela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ubaldo e Lauretta Lanci, elettivamente domiciliati presso i medesimi, in Roma, viale Somalia n. 133; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; l'universita' degli studi - L'Aquila, in persona del rettore pro-tempore; il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia della stessa universita' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il senato accademico in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso: il provvedimento - bando del 1o agosto 1997 con cui l'universita' degli studi dell'Aquila, facolta' di odontoiatria e protesi dentaria, in ottemperanza del decreto ministeriale 26 luglio 1997, ha previsto per l'iscrizione al predetto corso di laurea per l'anno accademico 1997/1998, un numero di iscrizioni, previo esame di ammissione, limitato a 19 (diciannove) unita'; tutte le delibere relative al provvedimento di cui sopra emesse dal consiglio di facolta' e del senato accademico; tutti gli atti, presupposti, connessi e conseguenti; Sul ricorso n. 14692/1997 proposto da Rocci Angelica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola A. Di Napoli e Cesare Fucci, elettivamente domiciliata nello studio del primo, in Roma, via Vittorio Colonna n. 32; Contro l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore; e nei confronti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dalll'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento - previa sospensiva: del provvedimento contenuto nel bando affisso in bacheca durante il mese di agosto 1997 alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "Tor Vergata" di Roma, con il quale il rettore ha limitato l'iscrizione alla indicata facolta' a 135 aventi diritto, previa prova di ammissione da effettuarsi l'11 settembre 1997, nonche' contro il risultato comunicato agli studenti con affissione in bacheca in data 25 settembre 1997, dal quale e' emerso che la ricorrente e' stata ricompresa nel posto n. 268 e, quindi, esclusa dall'iscrizione alla facolta' di medicina e chirurgia, nonche' di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso e/o derivato; Sul ricorso n. 14765/1997, proposto da Pagnoncelli Paola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Maria Bernini Asti e Sebastiano Ribaudo, elettivamente domiciliati nello studio del secondo, in Roma, p.le Clodio n. 1; Contro I'universita' degli studi di di Brescia, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento: dell'atto amministrativo assunto dalla universita' degli studi di Brescia in data 14 ottobre 1997, con il quale veniva comunicato alla ricorrente che pur essendo idonea, non poteva essere iscritta al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, poiche' collocata al trentanovesimo posto in graduatoria; Sul ricorso n. 14825/1997, proposto da Caricati Maria Paola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Naccarato e Maria Rosaria Sernicola ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Arturo Sforza, in Roma, via Ettore Rolli n. 24; Contro, l'universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del rettore pro-tempore; il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' "La Sapienza"; il senato accademico dell'Universita' "La Sapienza"; il rettore dell'Universita' "La Sapienza"; il Ministro per l'universita' e per la ricerca scientifica e tenologica; il consiglio universitario nazionale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione: dell'atto con cui la ricorrente non e' stata ammessa aI corso di laurea in medicina e chirurgia, anno accademico 1997/1998; del bando di concorso per l'ammissione aI predetto corso (decreto rettorale del 2 agosto 1997) e di ogni altro atto concorsuale ancorche' non conosciuto; delle deliberazioni del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 20 maggio 1997; della deliberazione del senato accademico del 1o agosto 1997; della nota del M.U.R.S.T. AGC/2 (43) 1625/1997 del 5 agosto 1997; del decreto M.U.R.S.T. del 31 luglio 1997 con cui e' stato limitato l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 ed in parte qua del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997; del decreto del M.U.R.S.T. del 21 luglio 1997, n. 245; di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, in parte qua: il regolamento didattico dell'Universita' di Roma "La Sapienza", lo statuto i precedenti atti del senato accademico, della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' e del M.U.R.S.T. che hanno disposto limitazioni per i precedenti anni accademici, se e nella parte in cui dette limitazioni vengano presupposte dagli atti impugnati in questa sede, e comunque per la declaratoria del diritto della ricorrente all'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia; Sul ricorso n. 14890/1997, proposto da Campi Susanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Gloria Di Paola, elettivamente domiciliati nello studio dei medesimi, in Rota, via Archimede n. 44; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del rettore pro-tempore; il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del legale rappresentante pro-tempore; il senato accademico dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva: del decreto del 2 agosto 1997 con cui l'universita' degli studi di Roma - Facolta' di Medicina e Chirurgia ha previsto per l'iscrizione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 un numero limitato di iscrizioni pari a n. 652 unita' - previo esame di ammissione - nonche' del summenzionato esame di ammissione svolto dalla ricorrente, della delibera del consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia del 20 maggio 1997, della delibera del senato accademico del 1o agosto 1997 e della nota del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. ACG/2 (43) 1625/1997 del 5 agosto 1997 nonche' il decreto del Ministro dell'Universita' 21 luglio 1997 n. 245 e di tutti gli altri provvedimenti che sono stati adottati in materia, non conosciuti e di ogni atto presupposto, preliminare, connesso e conseguente; Sul ricorso n. 14959/1997 proposto da Salvatori Valerio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Natoli e Guido Orlando, elett. dom. nello studio dei difensori, in Roma, Via Cicerone n. 28; Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza", in persona del Rettore pro-tempore in carica; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore in carica; la facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona del presidente pro-tempore in carica del consiglio di facolta', rapp. e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto in data 2 agosto 1997 dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", con il quale e' stata disposta l'apertura delle preiscrizioni ai Corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1997-1998, e' stato stabilito il numero massimo di 652 posti disponibili ed e' stato fissato all'11 settembre 1997 il giorno per l'espletamento della prova di ammissione dei candidati; b) di ogni altro atto connesso e presupposto, tanto precedente qunto successivo aI detto, decreto 2 agosto 1997, ivi compresa ogni delibera relativa, comunque non conosciuta, degli organi accademici universitari, e dei provvedimenti, anch'essi non conosciuti; eventualmente adottati in merito dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) della graduatoria generale relativa all'esito della prova di ammissione disposta dal decreto 2 agosto 1997, resa nota per affissione in data 16 settembre 1997, e della conseguente proclamazione degli aspiranti candidati ammessi; Sul ricorso n. 15117/1997 proposto da Caria Monica, rappresentata e difesa daIl'avv. Fabio Pontesilli, elett. dom. nello studio del medesimo, in Roma, Via Francesco Orestano n. 21; Contro l'universita' degli studi di Roma, facolta' di Medicina e Chirurgia Corso di diploma universitario in Fisioterapia, in persona del rettore pro-tempore rapp. e difesa dall'Avvocatura Generale delo Stato, ex lege domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensione: del provvedimento-bando pubblicato in Roma addi 4 luglio 1997 con il quale l'Universita' degli studi di Roma, Facolta' di Medicina e Chirurgia - Corso di Diploma Universitario in fisioterapia - ha previsto per l'iscrizione al corso di Diploma per l'anno accademico 1997/1998 un numero di iscrizione, previo esame di ammissione, limitato a 155, suddiviso in otto scelte di sedi indicate nel bando; del decreto ministeriale del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica del 21 luglio 1997 n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, con il quale il Ministro dell'universita' ha emanato regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria; dei pareti del C.U.N. del 20 giugno 1997 e 17 luglio 1997; della graduatoria formatasi in esito al concorso del 16 settembre 1997 limitatamente alla posizione del ricorrente e comunque di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, coordinati e conseguenti. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta', anche l'assoluta indisponibilita' di posti). L'agire dell'amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 citato, a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla ricorrente, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consenterebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, consentendo allo stesso l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse della ricorrente e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al Collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, Tribunale amministrativo regionale Lazio, III sez., 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; Tribunale amministrativo regionale Toscana, I sezione, 24 aprile 1997 n. 78; Tribunale amministrativo regionale Veneto, I sez., 13 giugno 1992 n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997 n. 1015; Tribunale amministrativo regionale Liguria, II sez., 21 marzo 1995 n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre 1969 n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/65, per un numero predetermiato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 legge 14 agosto 1982 n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur venendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.