IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
  del 21 gennaio 1998;
    Visti i ricorsi;

    1.   -   n. 16457/97   reg.   gen.  proposto  da  Orsini  Franco,
  rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Romano gamberini, Loredana
  Carrillo  e  Alessandro  Fatica,  elettivamente  domiciliato presso
  l'ultimo in Roma, via Palestro n. 56;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'universita'
  degli   studi  di  Bologna,  in  persona  del  rettore  in  carica,
  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per
  legge  domiciliati  presso  la medesima in Roma, via dei Portoghesi
  n. 12; per l'annullamento:

        del  provvedimento  di esclusione del ricorrente dall'accesso
  al  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti
  gli  atti  antecedenti e presupposti, ivi compresi l'art. 29, comma
  3,  dello statuto universitario, la delibera 28 luglio 1997, n. 245
  e  31  luglio  1997  ed  atti  conseguenti  o, comunque, disponenti
  limitazioni  alle  immatricolazioni per l'accesso al primo anno del
  predetto corso.

    2.  -  n. 17013/97 reg. gen. proposto da Russo Dora Cristina e Di
  Cicco  Giovanni  Luca,  rappresentati  e  difesi dall'avv. Angelita
  Caruocciolo  e  con il medesimo elettivamente domiciliati presso lo
  studio dell'avv. Franco Cicchello in Roma, via Alessandria n. 119;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e la "Seconda"
  Universita degli studi di Napoli, in persona del rettore in carica,
  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per
  legge  domiciliati  presso  la medesima in Roma, via dei Portoghesi
  n. 12; e nei confronti di Romano Tiziana e Miraglia Battistina, non
  costituite in giudizio; per l'annullamento:

        del  decreto rettorale col quale e' stato emanato il bando di
  concorso  per  l'ammissione nell'anno accademico 1997-1998 al corso
  di  laurea in medicina e chirurgia presso la sede di Caserta; delle
  deliberazioni  25  luglio  1997,  n. 7  del  senato accademico e 31
  luglio  1997  del consiglio di facolta'; degli atti preordinati del
  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
  e  di  altre  autorita';  della  graduatoria  finale  dell'esame di
  ammissione;   di   ogni   altro   atto   preordinato,   connesso  o
  consequenziale.

    3.  -  n. 16733/97  reg. gen. proposto da Pesce Antonio, Proietti
  Alessia,  Recine  Michela e Testa Francesca, rappresentati e difesi
  dagli   avvocati   Giampaolo   Maria  Cogo  e  Achille  Meloncelli,
  elettivamente  domiciliati  presso  il  primo in Roma, viale Savoia
  n. 78;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Universita'
  degli  studi  "Tor  Vergata"  di  Roma,  in  persona del rettore in
  carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato
  e  per  legge  domiciliati  presso  la  medesima  in  Roma, via dei
  Portoghesi n. 12; e nei confronti dell'Istituto di ricoverso e cura
  a   carattere   scientifico  "S.  Lucia",  in  persona  del  legale
  rappresentante   pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'avv.
  Salvatore A. Napoli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo
  in  Roma,  via  C.  Grabau  n. 16;  dell'ospedale  C.T.O.  - Centro
  traumatologico  ortopedico  -  in persona del legale rappresentante
  pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento:

        del provvedimento di non ammissione delle ricorrenti al corso
  di  diploma  universitario per fisioterapista dell'Universita' "Tor
  Vergata",  anno accademico 1997-1998; del bando di concorso e della
  relativa  graduatoria;  del  decreto  del Ministro dell'universita'
  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  31 marzo 1992; di ogni
  altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

    4.   -   n. 16876/97  reg.  gen.  proposto  da  Primiani  Luigia,
  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Patrizio Trifoni e Carlo
  Fusco,  con  i  medesimi elettivamente domiciliata presso lo studio
  Sciume' in Roma, via Toscana n. 10;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Universita'
  degli   studi  di  Bologna,  in  persona  del  rettore  in  carica,
  rappresenati  e  difesi  dall'avvocatura generale dello Stato e per
  legge  domiciliati  presso  la medesima in Roma, via dei Portoghesi
  n. 12; per l'annullamento:
        del  bando per l'ammissione nell'anno accademico 1997-1998 al
  corso   di   laurea   a   numero   programmato   in  scienze  della
  comunicazione,  della  deliberazione  in  data  28  luglio 1997 del
  senato  accademico,  del  decreto  rettorale  col  quale  e'  stato
  emanato,   della   deliberazione   di   nomina   della  commissione
  esaminatrice, del provvedimento di non ammissione della ricorrente,
  dei  verbali  della citata commissione, nonche' dello statuto e del
  regolamento  didattico  dell'Universita', del decreto del Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica n. 245
  del 1997 e di ogni atto comunque connesso.

    5.  -  n. 17286/97 reg. gen. proposto da Franceschelli Vitaliano,
  Di  Vozzo  Annita  e Spilla Francesco, rappresentati e difesi dagli
  avvocati   Pietro  Marsili  e  Silvio  Crapolicchio,  elettivamente
  domiciliati presso i medesimi in Roma, via Frattina n. 14;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Univesita'
  degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma,  in  persona del rettore in
  carica,  rappresentati e difesi dall'avvocatura geneale dello Stato
  e  per  legge  domiciliati  presso  la  medesima  in  Roma, via dei
  Portoghesi n. 12; per l'annullamento:
        del  provvedimento con cui l'universita' intimata ha previsto
  un   numero  di  posti  pari  a  zero  per  l'iscrizione  nell'anno
  accademico  1997-1998  al corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria;  di  ogni  altro  atto  precedente,  coevo  o successivo,
  comunque connesso;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Alla  camera  di  consiglio  del  21  gennaio  1998,  relatore il
  magistrato  Angelica  dell'Utri,  uditi  i  difensori  delle  parti
  indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

                           Fatto e diritto

    I - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
  riunione  ai  soli  fini  della  trattazione della presente fasi di
  giudizio  -  i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in
  epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
  ai  corsi universitari a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti
  per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via accidentale,
  la  sospensione  dell'esecuzione:  su  tale  richiesta cautelare la
  sezione  e'  chiamata a decidere.     Trattasi di corsi per i quali
  l'amministrazione,  attraverso  atti regolamentari e di attuazione,
  ha  imposto  consistenti  limitazioni nelle iscrizioni; limitazioni
  che,  talora,  consistono  nell'assoluta  indisponibilita' di posti
  (corso  di laurea in odontoiatria dell'Universita' "La Sapienza" di
  Roma.
    L'agire   dell'amministrazione   -   in  particolare  il  decreto
  ministeriale  21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in
  materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria e di connesse
  attivita'   di  orientamento")  -  trova  dichiaratamente  supporto
  normativo  nell'art.  9,  comma  4,  della  legge 19 novembre 1990,
  n. 341,  come  modificato  dall'art.  17, comma 116, della legge 15
  maggio  1997,  n. 127,  che  ha  attribuito  ad un atto emanato dal
  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
  il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi di cui
  trattasi.
    Ed  invero,  l'art.  9  citato,  a  seguito della detta modifica,
  stabilisce  che  il  Ministero  "definisce,  su conforme parere del
  consiglio  universitario  nazionale,  i  criteri  generali  per  la
  regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai
  corsi  universitari,  anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
  Minsitro preveda una limitazione delle iscrizioni".
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma;
  pertanto,  ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa
  questione  di  costituzionalita'  per contrasto col principio della
  riserva  di  legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della
  Costituzione.

    II - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
    Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
  mirano  le  azioni  intraprese  discende,  nella specie, solo dalla
  eventuale  eliminazione  dalla realta' giuridica della disposizione
  che,  conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla
  stessa  di  precludere  o limitare l'accesso ai corsi universitari;
  si'  che  viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita' - anche in
  ragione  di  principi  attinenti  all'economia  di  giudizio  -  di
  trattazione  della  detta  questione.  E'  infatti  evidente che la
  caducazione  delle  norme  che  consentono  al  Ministro  di  porre
  limitazioni  alle  immatricolazioni  consentirebbe la soddisfazione
  piena,   dell'interesse   dedotto   in   giudizio  dai  ricorrenti,
  consentendo  loro  l'iscrizione  al  corso  senza  sottomettersi  a
  procedure  selettive,  mentre  le altre censure sollevano questioni
  che,  ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
  al   predetto  interesse  e  si  presentano  subordinate  all'esito
  eventulamente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
    Dall'altro,  la  indicata  rilevanza deve ritenersi configurabile
  anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il dubbio di
  costituzionalita'  in ordine alla norma precitata, che costituisce,
  allo  stato,  la  fonte del potere esercitato dall'amministrazione,
  preclude  al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
  sommaria  deliberazione,  sull'esistenza  o  meno  del  fumus della
  pretesa  azionata,  non  potendo tale valutazione essere svincolata
  dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al
  suo esame.

    III - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene  la  sezione che, in materia di accesso agli studi, anche
  universitari,  sussista,  in  base  agli artt. 33 e 34, una riserva
  relativa  di  legge,  con  la conseguenza che, in mancanza di norme
  legislative  che  attribuiscano  all'amministrazione - nel rispetto
  dei  caratteri  costitutivi  della  riserva  stessa  - il potere di
  stabilire  limitazioni  alle  iscrizioni ai corsi, devono ritenersi
  illegittimi  i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali
  limitazioni prevedano.
    La  configurabilita',  nella  materia, di una riserva relativa di
  legge  costituisce  ius  receptum  nella giurisprudenza del giudice
  amministrativo  (in  tal  senso, Tribunale amministrativo regionale
  Lazio,  sez.  III,  3  aprile  1996,  n. 763  e  14 settembre 1994,
  n. 1632;  Tribunale  amministrativo  regionale  Toscana, sez. I, 24
  aprile 1997, n. 78; Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez.
  I,  13  giugno  1992,  n. 222  e  sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015;
  Tribunale amministrativo regionale Liguria, sez. II, 21 marzo 1995,
  n. 197).
    Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo comma, della Costituzione a
  stabilire  espressamente  che  "La  Repubblica detta norme generali
  sull'istruzione  e  istituisce  scuole  statali  di  ogni  ordine e
  grado",  nel  quadro  di  quella previsione del successivo art. 34,
  primo  comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che
  ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre
  1969, n. 910).
    E  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre limitazione
  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
  ricordare  l'art.  24,  secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88
  che,   in  ordine  all'iscrizione  al  primo  anno  degli  istituti
  superiori   di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti
  determinati  da  assegnare  mediante  concorso per esami; l'art. 3,
  legge  21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati
  degli   istituti  tecnici  a  determinate  facolta'  per  gli  anni
  accademici dal 1961-1962 al 1964-1965, per un numero predeterminato
  di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero
  mediante  attribuzione  del  relativo potere alla p.a. nell'ambito,
  peraltro,  fissato  dalla  legge  stessa  (ci  si riferisce, ad es.
  all'art.  38,  legge  14  agosto  1982, n. 590, con cui, al fine di
  consentire   l'avvio   programmato  dei  corsi  di  laurea,  si  e'
  attribuito   all'amministrazione   universitaria   il   potere   di
  determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi
  sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
  numero massimo delle iscrizioni).
    Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge
  per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
  demandare  ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia
  stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso dalla norma
  primaria  possa  essere  integrato da atti di normazione secondaria
  che   lo   rendano   meglio   aderente   alla   multiforme  realta'
  socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di
  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e  vincolare  la
  normazione  secondaria  entro  confini ben delineati o, quantomeno,
  previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della  disciplina
  stessa.
    In  proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi
  sulla  necessita'  che  non  "residui la possibilita' di scelte del
  tutto  libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa
  pubblica    amministrazione,   ma   sussistano   nella   previsione
  legislativa   -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
  materia  -  nazionali  ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5
  febbraio  1986,  n. 34,  e  giurisprudenza ivi richiamata: sentenze
  nn. 4,  30  e  122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del
  1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze nn. 31 e 139 del 1985).
    Se  cio'  e'  vero,  la  disposizione dell'art. 9, comma 4, legge
  n. 341  del  1990,  come  modificata dall'art. 17, comma 116, legge
  n. 127  del  1997,  non  sembra  esente  dai  precitati  profili di
  incostituzionalita'.
    La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
  potere  di  determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
  universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
  linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta
  da  riserva  relativa  di  legge  -  ma  addirittura attribuendo al
  Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione
  (CUN),   la   stessa  definizione  dei  "criteri  generali  per  la
  regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la  violazione  del  principio
  costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il che sembra
  comportare   altresi'   la   violazione,   mediante  l'adozione  di
  meccanismi   di   produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
  costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio,
  postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

    IV  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
  quarto  comma  citato,  per  contrasto col principio costituzionale
  della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della
  Costituzione.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
  costituzionale,  con  conseguente sospensione del presente giudizio
  ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
  sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.