IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 11873/1998,
  11884/1998,   12103/1998,   12189/1998,   12219/1998,   12225/1998,
  12226/1998,  12214/1998 e 12965/1998, proposti, rispettivamente, da
  Mascellino  Giuseppe  Paolo,  rappresentato e difeso dall'avv. Luca
  Lentini,  elettivamente  domiciliato  nello studio del difensore in
  Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
    Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in persona
  del  rettore  pro-tempore  ed il Ministero dell'universita' e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica  - M.U.R.S.T. - in persona del
  Ministro   pro-tempore   rappresentati   e  difesi  dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  ex  lege  domiciliato  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi  n. 12,  avverso e per l'annullamento, previa sospensiva
  in forma di ammissione con riserva:
        della  graduatoria  o  altro  atto  non conosciuto in base al
  quale  il  ricorrente  e' stato escluso dall'ammissione al corso di
  laurea  in  medicina  e  chirurgia per l'anno accademico 1998/1999;
          del  bando  per  l'ammissione  al corso di laurea di cui al
  decreto  rettorale  del 23 luglio 1998;         degli atti ritenuti
  presupposti  e  richiamati nel bando, ovvero del decreto M.U.R.S.T.
  11 giugno  1998  (nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24 giugno  1998,
  n. 145),  nella  parte  in  cui  determina  per  l'anno  accademico
  1998/1999   il  numero  massimo  di  posti  disponibili  a  livello
  nazionale  per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e
  chirurgia,  le modalita' di valutazione degli aspiranti e il numero
  massimo  di  posti  disponibili (445) per l'Universita' di Roma "La
  Sapienza";          della  delibera  del  consiglio  di facolta' di
  medicina e chirurgia del 10 luglio 1998 e della delibera del senato
  accademico del 17 luglio 1998 (non conosciute);
        del decreto M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245 (nella Gazzetta
  Ufficiale  del  29 luglio 1997, n. 175); nella parte in cui prevede
  l'accesso  limitato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia fino
  all'anno accademico 2001-2002;
        di   ogni   altro   atto  o  provvedimento  lesivo  connesso,
  preparatorio o consequenziale (ric. n. 11873/1998);
    Proposto da Impara Luca e Montesanti Olmo, rappresentato e difesi
  dall'avv.   Sebastiano  Pennisi,  elettivamente  domiciliato  nello
  studio del difensore in Roma, circ.ne Clodia n. 82;
    Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona
  del  rettore  pro-tempore;  il  Ministero  dell'universita' e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  persona  del  Ministro in
  carica,  rappresentata  e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
  Stato,  ex  lege  domiciliata  in  Roma,  via dei Portoghesi n. 12;
  avverso e per l'annullamento:
        del  decreto rettorale del 23 luglio 1998, pubblicato in data
  successiva, con cui l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza"
  ha  limitato nel numero di 469 le iscrizioni per il corso di laurea
  in  medicina  e  chirurgia  per l'anno accademico 1998/1999, previo
  esame di selezione;
        nonche'  di tutte le connesse delibere e atti non conosciuti,
  nonche'  dei  provvedimenti  ministeriali  in  parte  de  qua,  del
  relativo   parere   del   consiglio   universitario  nazionale  non
  conosciuto ed ogni altro atto presupposto, connesso consequenziale,
  ivi   compreso  per  quanto  di  ragione  il  decreto  ministeriale
  11 giugno 1998 (ric. n. 11884/1998);
    Proposto  da  Lucisano  Luigi,  rappresentato  e difeso dall'avv.
  Vincenzo Maria Sofi, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di
  Rienzo n. 163;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e    tecnologica,   nella   persona   del   Ministro   pro-tempore;
  l'Universita'  degli  studi  de L'Aquila, nella persona del rettore
  pro-tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  ex  lege  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per
  l'annullamento, previa sospensiva:
        a) del  decreto  ministeriale  11 giugno 1998 con il quale e'
  stato  introdotto e disciplinato il numero chiuso per le iscrizioni
  alla  facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' de L'Aquila
  e predeterminato il numero massimo di studenti da iscrivere;
        b) del  bando  di  concorso  23 luglio 1998, con il quale, in
  esecuzione  del  predetto  decreto ministeriale, sono stati fissati
  tempi  e  modi  per  l'ammissione  degli  studenti alla facolta' di
  medicina e chirurgia dell'Universita' de L'Aquila;
        c) del  provvedimento  di estremi sconosciuti con il quale il
  ricorrente, benche' risultato idoneo all'esito dell'esame espletato
  a seguito delle determinazioni di cui sopra sub a) e sub b), non e'
  stato  ammesso,  per  l'anno accademico 1998/1999, al primo anno di
  corso  della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'Universita' de
  L'Aquila;
        d) di   ogni   e  qualsiasi  atto  a  quelli  sopra  indicati
  antecedente  o  consecutivo,  comunque connesso o coordinato, anche
  solo presupposto (ric. n. 12103/1998);
    da  Gatti  Veronica, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Lana,
  elettivamente  domiciliata  nello  studio del medesimo, in Roma via
  Emilio de' Cavalieri n. 11;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata", in
  persona  del rettore pro-tempore ed il Ministero dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, in persona del Ministro
  pro-tempore,   rappresentati   e  difesi  dall'Avvocatura  generale
  dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
  per l'annullamento, previa sospensione:
        a) del  decreto  del  rettore dell'Universita' degli studi di
  Roma  "Tor  Vergata"  del  27  luglio  1998,  con il quale e' stato
  indetto  il  concorso pubblico a n. 14 posti per l'immatricolazione
  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi
  dentaria  e  fissata  all'11 settembre  1998 la data della prova di
  ammissione;
        b) di  ogni  altro  atto  connesso,  tanto  precedente quanto
  successivo,  rispetto  a  quello  di cui al precedente punto a), in
  particolare  della  graduatoria  generale  relativa all'esito della
  predetta  prova  d'ammissione  e la conseguente proclamazione degli
  ammessi (ric. n. 12189/1998);
    Proposta  da  Vaccaro  Vanja,  rappresentata  e  difesa dall'avv.
  Oreste  Vaccaro,  elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo
  Colombo n. 436;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica  in  persona  del Ministro protempore; l'Universita'
  degli   studi   di  Roma  "La  Sapienza"  in  persona  del  rettore
  pro-tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  ex  lege  domicilio  in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 per
  l'annullamento:
        1) del  decreto  del  rettore dell'Universita' degli studi di
  Roma  "La  Sapienza" emanato in data 23 luglio 1998 con il quale e'
  stato  stabilito  che per l'anno accademico 1998/1999 il numero dei
  posti disponibili per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e
  chirurgia  sia  di  445  per  gli  studenti  italiani comunitari ed
  extracomunitari residenti in Italia;
        2) della  delibera  del  senato  accademico  dell'Universita'
  degli  studi di Roma "La Sapienza" adottata in data 17 luglio 1998,
  quale atto presupposto del menzionato decreto;
        3) della  delibera del consiglio della facolta' di medicina e
  chirurgia  di  detta  universita'  degli  studi  adottata  in  data
  10 luglio  1998,  quale  ulteriore  atto  presupposto  del medesimo
  decreto;
        4) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica e tecnologica emanato in data 11 giugno 1998 pubblicato
  nella  Gazzetta  Ufficiale del 24 giugno 1998, n. 145, con il quale
  all'art. 1,  limitatamente all'anno accademico 1998/1999, il numero
  dei  posti  disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni
  ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' stato fissato in 5816
  per  gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia
  e  in  445  quello dei posti disponibili presso l'Universita' degli
  studi  di  Roma  "La  Sapienza",  ancora quale atto presupposto del
  menzionato decreto del rettore di detta universita';
        5) della  graduatoria pubblicata in data 15 settembre 1998, o
  ad  essa  prossima,  in esito alla prova di ammissione, ai corsi di
  laurea in medicina e chirurgia presso la predetta Universita' degli
  studi  di Roma "La Sapienza", disposta con il succitato decreto del
  rettore (ric. n. 12219/1998);
    Proposto  da  Di  Noi  Salvatore,  Aquino Vito e Valentini Nicola
  Salvatore,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. Francesco Candreva,
  elettivamente  domiciliato  nello  studio  del  difensore, in Roma,
  circ.ne Clodia n. 72;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica  in  persona  del Ministro protempore; l'Universita'
  degli   studi   di  Roma  "La  Sapienza"  in  persona  del  rettore
  pro-tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  ex  lege  domicilio  in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 per
  l'annullamento previa sospensione:
        del   provvedimento   di   non   ammissione   dei  ricorrenti
  all'immatricolazione  al  corso  di  laurea in medicina e chirurgia
  dell'universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza" per l'anno
  accademico  1998/1999  reso  noto  mediante  l'affissione  in  data
  16 settembre 1998;
        della  graduatoria  -  formulata  all'esito  della  prova  di
  ammissione   -   presso   la  segreteria  della  predetta  facolta'
  all'interno della Citta' Universitaria;
        della   citata   graduatoria   formulata   dalla  commissione
  esaminatrice;
        della nomina della commissione di concorso;
        delle  operazioni di concorso comprensive dello svolgimento e
  della correzione della prova scritta di ammissione;
        del  decreto del rettore dell'universita' degli studi di Roma
  "La   Sapienza"   del   23 luglio   1998   di   limitazione   delle
  immatricolazioni  alla  facolta' di medicina e chirurgia per l'anno
  accademico  1998/1999,  del decreto del Ministro dell'universita' e
  della   ricerca   scientifica   tecnologica   dell'11 giugno   1998
  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale Serie generale, del 24 giugno
  1998,  n. 145,  del  decreto  del Ministro dell'universita' e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del  21 luglio  1997, n. 245,
  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale Serie generale, del 29 luglio
  1997,  n. 175 e in particolare degli articoli 4 e 5 e di ogni altro
  atto  prodromico,  anteriore,  contestuale  o  successivo  comunque
  collegato,  conseguenziale,  dipendente  o  connesso con gli stessi
  (ric. n. 12225/1998);
    Proposto  da  Episcopo  Claudia, rapp. e difesa dall'avv. Antonio
  Scuderi,  elett. dom. nello studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in
  Roma, via Taranto n. 18;
    Contro  l'universita'  degli  studi  di  Napoli "Federico II", il
  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
  tecnologica;  il  CUN, rapp. e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato,
  ex  lege  dom.  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12 avverso e per
  l'annullamento previa adozione di idoneo provvedimento cautelare:
        del decreto M.U.R.S.T. in data 11 giugno 1998
        del  decreto  n. 2682  del 24 luglio 1998 a firma del rettore
  dell'ateneo,  prof. Fulvio Tessitore, con il quale e' stato emanato
  il bando di concorso, nonche' del bando di concorso stesso;
        del  regolamento  emanato con decreto ministeriale M.U.R.S.T.
  n. 245 in data 21 luglio 1997;
        dei  pareri  emessi dal consiglio universitario nazionale del
  20 giugno  1997  e  del  17 luglio  1997, atti mai conosciuti e con
  espressa richiesta di motivi aggiunti;
        ove  e  per  quanto  occorra,  della  graduatoria relativa al
  concorso  per l'ammissione a n. 238 posti presso il corso di laurea
  in  medicina  e  chirurgia  della  facolta' di medicina e chirurgia
  dell'universita'  degli  studi  di  Napoli "Federico II" per l'anno
  accademico  1998/1999, pubblicata il 15 settembre 1998, nella parte
  in  cui  preclude  alla  ricorrente  l'iscrizione al primo anno del
  predetto corso di laurea per l'indicato a.a.;
        delle  note  M.U.R.S.T.  numeri 166/358/C del 17 aprile 1998,
  3054 del 12 maggio 1998 e 715/1998 del 1o luglio 1998;
        nei  limiti  dell'interesse,  di  ogni  atto  presupposto,  e
  segnatamente  di  tutti  gli atti posti in essere dalla commissione
  esaminatrice,  dell'eventuale  decreto  rettorale  di  approvazione
  della  suddetta graduatoria, ove mai esistente, atti mai conosciuti
  e  con  espressa  riserva di motivi aggiunti, nonche' di ogni altro
  atto   connesso,   collegato   e  conseguenziale;  nonche'  per  la
  declaratoria:
        del  diritto  della  ricorrente all'immatricolazione al primo
  anno  del corso di laurea in medicina e chirurgia della facolta' di
  medicina   e  chirurgia  dell'universita'  degli  studi  di  Napoli
  "Federico II" per l'anno accademico 1998/1999 (ric. n. 12226/1998);
    Proposto  da  Malagnino  Carlo,  rapp. e difeso dall'avv. Gaetano
  Veneto elett. dom. in Roma, via Ludovisi n. 35;
    Contro  l'universita'  degli  studi  di  Bologna,  in persona del
  rettore  pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica,  in  persona del Ministro pro-tempore,
  rapp.  e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato, ex lege dom. in Roma,
  via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva nei
  limiti dell'interesse del ricorrente:
        del  diniego  di immatricolazione all'Universita' degli studi
  di  Bologna  - facolta' di lettere e filosofia - corso di laurea in
  scienze   della  comunicazione  per  l'anno  accademico  1998/1999,
  verbalmente  opposto al ricorrente dagli uffici di segreteria della
  facolta'  di  lettere  e  filosofia dell'universita' degli studi di
  Bologna,  perche'  non  ricompreso  tra i vincitori di concorso per
  l'accesso al detto corso di laurea;
        della graduatoria conclusiva approvata dall'Universita' degli
  studi di Bologna all'esito delle prove relative all'anno accademico
  1998/1999  per  l'ammissione  al  corso  di laurea in scienze della
  comunicazione;
        del  decreto  del rettore dell'Universita' di Bologna recante
  indizione del concorso per l'immatricolazione di n. 450 studenti al
  corso di laurea in scienze della comunicazione presso l'Universita'
  degli studi di Bologna per l'anno accademico 1998/1999;
        del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica   e   tecnologica   del   23 luglio  1998,  recante  la
  determinazione  in  450 unita' del numero dei posti disponibili per
  l'immatricolazione,  a.a.  1998/1999, al corso di laurea in scienze
  della comunicazione presso l'Universita' degli studi di Bologna;
        del  sottostante  decreto  del  Ministero  dell'universita' e
  della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245,
  recante  l'approvazione  del  regolamento di accesso all'istruzione
  universitaria;
        di   tutti  gli  ulteriori  atti  presupposti  e/o  connessi,
  ancorche' ignoti, in quanto lesivi;
        di  ogni  atto presupposto e/o connesso, ancorche' ignoto, in
  quanto lesivo (ric. n. 12965/1998).
    Proposto   da   Tersigni   Paolo,   Mirra  Carla,  Bella  Marzia,
  Santaniello  Alessandro,  Falzarano  Antonio, Livigni Grazia, Lilla
  Della  Monica  Vincenzo,  Fumari  Alessio,  Thiene  Laura,  Liotino
  Alessandro,  Scarapecchia  Dario,  Marini  Luca,  Nannerini Nicola,
  Cristi   Caterina,   Cristi   Emanuela,  Assogna  Daniele,  Alfieri
  Francesco,  Carnevale  Salvatore,  Macchia Marina, Reboutsika Maria
  Cristina,    Quadraccia   Fabiola,   Pezzella   Bernardino,   tutti
  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Pietro  Marsili  e  Silvio
  Crapolicchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti
  difensori, in Roma, via Frattina n. 14;
    Contro l'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona
  del  rettore  in  carica;  il  Ministero  dell'universita'  e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in
  carica,  rapp.  e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato, ex lege dom.
  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12;  per l'annullamento, previa
  sospensiva:
        del  decreto ministeriale del Ministro dell'universita' della
  ricerca  scientifica  e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato
  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22 giugno 1998, n. 143, con cui e'
  stato  determinato per il corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria  della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'universita'
  degli  studi di Roma "La Sapienza" un numero di posti pari a 27 per
  l'anno accademico 1998/1999;
        del  provvedimento,  di estremi ignoti, con cui l'universita'
  degli studi di Roma "La Sapienza", facolta' di medicina e chirurgia
  -  corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria ha previsto
  per  l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi
  dentaria  per l'anno accademico 1998/1999 un numero di posti pari a
  0 (zero);
        nonche'  di  tutte  le relative delibere, non conosciute, del
  consiglio  di  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
  del  consiglio  di  facolta'  di  medicina  e chirurgia, del senato
  accademico, del consiglio di amministrazione di detta universita' e
  del consiglio universitario nazionale;
        di   ogni  altro  atto,  precedente,  coevo  e/o  successivo,
  comunque   connesso   e/o   collegato   a  quelli  impugnati  (ric.
  n. 12214/1998).
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione
  intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  camera  di consiglio del 28 ottobre
  1998, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi,  altresi',  i  difensori  delle  parti,  come  da  verbale
  d'udienza;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

                           Fatto e diritto

    1.  -  Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta
  la  riunione  ai soli fini della trattazione della presente fase di
  giudizio  -  i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in
  epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
  ai  corsi  universitari  cui i medesimi aspirano ad essere iscritti
  per l'anno accademico 1998/1999, e ne chiedono, in via incidentale,
  la  sospensione:  e  su  tale  richiesta  cautelare  la  sezione e'
  chiamata a decidere.
    Trattasi  di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti
  regolamentari  e  di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni
  nelle iscrizioni.
    L'agire   dell'amministrazione,   -  in  particolare  il  decreto
  ministeriale  21 luglio 1997, n. 245, "Regolamento recante norme in
  materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria e di connesse
  attivita'   di   orientamento"  -  trova  dichiaratamente  supporto
  normativo  nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990,
  n. 341,  come  modificato  dall'art. 17,  comma 116, della legge 15
  maggio  1997  n. 127,  che  ha  attribuito  ad  un atto emanato dal
  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
  il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi di cui
  trattasi.
    Ed  invero,  l'art. 9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
  stabilisce  che il Ministro "definisce, su conforme parere del CUN,
  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
  di  specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i
  quali  l'atto  emanato  dal  Ministro preveda una limitazione nelle
  iscrizioni".
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma;
  pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
  non   trattati   dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
  costituzionalita',  per  contrasto  col  principio della riserva di
  legge   e,   conseguentemente,   con   gli   artt. 33  e  34  della
  costituzione.
    2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
        Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente
  cui   mira   l'azione  intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla
  eventuale  eliminazione  dalla realta' giuridica della disposizione
  che,  conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla
  stessa  di  precludere  o limitare l'accesso ai corsi universitari:
  si'  che  viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita' - anche in
  ragione  di  principi  attinenti  all'economia  di  giudizio  -  di
  trattazione  della  detta  questione.  E'  infatti  evidente che la
  caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita'
  di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione
  piena all'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo
  loro   l'iscrizione   ai  corsi  senza  sottomettersi  a  procedure
  selettive,  mentre  le  altre  censure sollevano questioni che, ove
  fondate,   assicurerebbero   un   grado   minore  di  soddisfazione
  all'interesse  dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito
  eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
        Dall'altro,    la    indicata    rilevanza   deve   ritenersi
  configurabile  anche  nella  presente fase cautelare, atteso che il
  dubbio  di  costituzionalita'  in  ordine alla norma precitata, che
  costituisce,   allo   stato,   la   fonte   del  potere  esercitato
  dall'amministrazione,    preclude   al   collegio   una   pronuncia
  definitiva,   sia   pure   in   sede   di   sommaria   delibazione,
  sull'esistenza  o  meno,  del  fumus  della  pretesa  azionata, non
  potendo  tale  valutazione  essere svincolata dalla decisione della
  Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
    3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene  la  sezione che, in materia di accesso agli studi, anche
  universitari,   sussista  in  base  agli  articoli 33  e  34  della
  costituzione,  una  riserva  relativa  di legge, con la conseguenza
  che,   in   mancanza   di   norme   legislative  che  attribuiscano
  all'amministrazione  - nel rispetto dei caratteri costitutivi della
  riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
  ai    corsi,   devono   ritenersi   illegittimi   i   provvedimenti
  regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
    La  configurabilita',  nella  materia, di una riserva relativa di
  legge  costituisce  ius  receptum  nella giurisprudenza del giudice
  amministrativo (in tal senso, il Tribunale amministrativo regionale
  del  Lazio,  III  sez.,  3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994,
  n. 1632;  il  Tribunale  amministrativo regionale della Toscana, Ia
  sez.,  24 aprile 1997, n. 78; il Tribunale amministrativo regionale
  del  Veneto,  Ia sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno
  1997, n. 1015; il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
  II sez., 21 marzo 1995 n. 197).
    Ed  invero,  e'  l'art. 33,  secondo  comma, della Costituzione a
  stabilire  espressamente che "la Repubblica detta le norme generali
  sull'istruzione  e  istituisce  scuole  statali  di  ogni  ordine e
  grado",  nel  quadro  di  quella previsione del successivo art. 34,
  primo  comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che
  ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre
  1969 n. 910).
    E  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni
  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
  ricordare  l'art. 24,  secondo comma, legge 7 febbraio 1988 che, in
  ordine  all'iscrizione  al  primo  anno degli Istituti superiori di
  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati da
  assegnare  mediante  concorso  per  esami; l'art.3, legge 21 luglio
  1961,  n. 685,  che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti
  tecnici   a  determinate  facolta'  per  gli  anni  accademici  dal
  1961/1962  al  1964/1965,  per un numero predeterminato di posti da
  assegnare  mediante  concorso  per titoli ed esami) ovvero mediante
  attribuzione  del  relativo  potere  alla  pubblica amministrazione
  nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce,
  ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine
  di  consentire  l'avvio  programmato  dei  corsi  di  laurea, si e'
  attribuito   all'amministrazione   universitaria   il   potere   di
  determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi
  sei  anni successivi all'attivazione di ciascun corso di lurea - il
  numero massimo delle iscrizioni).
    Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge
  per  una  determinata materia non preclude al legislatore ordinario
  di  demandare  ad  altre  fonti  sottoordinate  la disciplina della
  materia  stessa,  consentendo  anzi  che il precetto espresso dalla
  norma  primaria  possa  essere  integrato  da  atti  di  normazione
  secondaria  che  lo rendano meglio aderente alla multiforme realta'
  socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di
  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e  vincolare  la
  normazione  secondaria  entro  confini ben delineati o, quantomeno,
  previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della  disciplina
  stessa.
    In  proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi
  sulla  necessita'  che  non  "residui la possibilita' di scelte del
  tutto  libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa
  pubblica    amministrazione,   ma   sussistano   nella   previsione
  legislativa   -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
  materia  -  razionali  ed  adeguati  criteri" (Corte costituzionale
  5 febbraio  1986,  n. 34,  e  giurisprudenza ivi richiamata: sentt.
  nn. 4,  30  e  122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del
  1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
    Se  cio'  e'  vero,  la  disposizione dell'art. 9, comma 4, legge
  n. 341  del  1990,  come  modificata  dall'art.  17, comma 116, non
  sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'.
    La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
  potere  di  determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
  universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
  linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta
  da  riserva  relativa  di  legge  -  ma  addirittura attribuendo al
  Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione
  (CUN)   la   stessa   definizione  dei  "criteri  generali  per  la
  regoi'amentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la  violazione  del  principio
  costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il che sembra
  comportare   altresi'   la   violazione,   mediante  l'adozione  di
  meccanismi   di   produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
  costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio,
  postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
    4  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
  quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della
  riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli artt. 33 e 34 della
  Costituzione.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
  costituzionale,  con  conseguente sospensione del giudizio ai sensi
  dell'art.23  legge  1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimita'
  costituzionale della suindicata norma.