IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1108/99
  proposto  dalla  "Blu'  Vacanze"  S.r.l. in persona del presidente,
  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati Nicola Colombo, Nicoletta
  Felli  e  Giuseppe  Curelli  ed elettivamente domiciliata presso lo
  studio di quest'ultimo in Cagliari, via Cugia n. 5;
    Contro   la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  in  persona  del
  presidente  della  giunta,  rappresentata  e  difesa dagli avvocati
  Graziano  Campus  e Laura Picco ed elettivamente domiciliata presso
  Ufficio  Legale  in  Cagliari,  viale Trento n. 69, e nei confronti
  dell'Hutalabi'  Viaggi S.r.l. in persona del legale rappresentante,
  non costituita in giudizio per l'annullamento:
        del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999 con il quale
  il   direttore  generale  dell'assessorato  regionale  al  turismo,
  artigianato e commercio ha respinto la richiesta della Blu' Vacanze
  S.r.l.  d'autorizzazione  all'apertura di una filiale della propria
  agenzia  di  viaggi  unitamente  agli atti presupposti, tra i quali
  segnatamente  il  piano  pluriennale  di  razionalizzazione  per le
  agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sarda.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio della Regione Autonoma
  della Saedegna in persona del presidente;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2000 il
  consigliere  Manfredo  Atzeni e uditi l'avvocato Elisabetta Boi, su
  delega,  per  la  parte  ricorrente,  e  l'avvocato Laura Picco per
  l'Amministrazione intimata.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con  ricorso  a  questo tribunale, notificato il 19 luglio 1999 e
  depositato  il successivo 29 settembre, la "Blu' Vacanze" S.r.l. in
  persona  del  presidente  impugna  il provvedimento n. 5765 in data
  18 maggio  1999 il direttore generale dell'assessorato regionale al
  turismo,  artigianato  e  commercio  ha respinto la richiesta della
  stessa  Blu'  Vacanze  S.r.l. di autorizzazione all'apertura di una
  filiale  della  propria  agenzia  di  viaggi  unitamente  agli atti
  presupposti,  tra  i  quali  segnatamente  il  piano pluriennale di
  razionalizzazione   per   le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  nel
  territorio della Regione Sarda.
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi:
        1) la  legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, e' inficiata da
  incostituzionalita'  per violazione dell'art. 3 della statuto sardo
  e  degli  artt. 5,  41 e 120 della Costituzione, anche in relazione
  alla  violazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983,
  n. 217, nell'interpretazione dettata dalla Corte costituzionale con
  sentenza n. 362/1998.
        2) la   normativa   costituzionale  limita  indebitamente  la
  liberta' di iniziativa economica.
        3) la  normativa  regionale,  limitando  la  concorrenza,  e'
  contraria  ai  diritti  dei consumatori, ed indebitamente limita la
  liberta' degli imprenditori di spostarsi sul territorio nazionale.
    La  ricorrente  chiede quindi l'annullamento, previa sospensione,
  del provvedimento impugnato, vinte le spese.
    Alla  camera  di  consiglio del 7 ottobre 1999 e' stata decisa la
  riunione al merito dell'istanza cautelare.
    Si  e'  costituita in giudizio la regione autonoma della Sardegna
  in  persona  del  presidente  della  giunta  chiedendo, con memoria
  depositata il 30  dicembre 1999, il rigetto del ricorso.
    In  data  29 dicembre  1999  la  parte  ricorrente  ha depositato
  memoria.
    Alla  pubblica  udienza i procuratori delle parti hanno insistito
  nelle rispettive conclusioni.

                            D i r i t t o

    La  societa'  ricorrente  e'  titolare  di  un'agenzia di viaggi,
  autorizzata dalla regione Lombardia.
    Intendo  aprire  una  filiale a gestione non autonoma nell'ambito
  della  regione  sarda,  ha  presentato  domanda  di  autorizzazione
  all'assessorato  regionale  al  turismo, che ha respinto la domanda
  con il provvedimento indicato in epigrafe.
    Il  provvedimento  in  parola  si  fonda  sulla  legge  regionale
  13 luglio 1988, n. 13, e sul piano pluriennale di razionalizzazione
  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo della Sardegna, adottato ai
  sensi  del  suo  art. 4,  che secondo l'amministrazione preclude il
  rilascio di nuove autorizzazioni.
    Il  provvedimento  impugnato  non  indica espressamente tutti gli
  articoli  di  legge  che ne costituiscono il presupposto, ma questi
  devono palesemente essere individuati, oltre che nell'art. 4, anche
  nell'art. 6,  primo  comma, della citata legge regionale n. 13, che
  assoggetta  l'apertura  di filiali ad autorizzazione dell'assessore
  regionale  al  turismo, rilasciate con le modalita' e le condizioni
  stabilite per l'apertura delle agenzie.
    Dubita   la   ricorrente   della  costituzionalita'  del  sistema
  normativo ora delineato.
    La  questione  (palesemente  rilevante  per  la  soluzione  della
  controversia) non e' manifestamente infondata.
    Non  vi  ha  dubbio  sul  fatto  che le disposizioni regionali in
  parola,  nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di
  programmazione  e  contingentamento, l'apertura di nuove agenzie ed
  anche  l'apertura  di filiali e succursali delle agenzie esistenti,
  limitano  la possibilita' di esercitare l'attivita' imprenditoriale
  di  cui  ora  si  discute  in  maniera non conforme, in quanto piu'
  restrittiva,  al  sistema  previsto  dalla  legge  17 maggio  1983,
  n. 217,  il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente al
  possesso,  da  parte  del  titolare  e  del  direttore tecnico, dei
  requisiti  culturali  previsti  dal  secondo  comma  ed al rilascio
  dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
    L'osservazione  imporrebbe  di affrontare la questione delibando,
  nei  limiti  demandati  al  giudice remittente, la conformita' alla
  Costituzione  del sistema di contingentamento previsto dall'art. 4;
  peraltro,   il  collegio  deve  limitare  il  proprio  esame  della
  questione  ai  termini  entro  i  quali  questa e' rilevante per la
  risoluzione del giudizio sottopostogli.
    La questione di costituzionalita' riguarda quindi il solo art. 6,
  primo  comma,  della  legge  regionale 13 luglio 1988, n. 13, nella
  parte  in  cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e
  succursali   di   agenzie   di   viaggio   esistenti,  oltre  tutto
  subordinando  la  stessa  possibilita' di rilasciare autorizzazioni
  alle previsioni del piano di cui all'art. 4.
    Le  ragioni  della ricorrente sono sostenute dalla sentenza della
  Corte costituzionale n. 362 in data 6 novembre 1998.
    Il  giudice delle leggi con quella pronuncia ha infatti affermato
  che  l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, costituente norma
  di  principio  nella  materia,  configura  le  agenzie  di viaggi e
  turismo come entita' unitarie, osservando inoltre che dal carattere
  regionale   delle   autorizzazioni  non  si  evince  l'intento  del
  legislatore  di  imporre limitazioni localistiche all'attivita'; ha
  quindi  affermato  l'illigittimita'  costituzionale  degli artt. 3,
  comma 3  secondo periodo, 4, comma 1, 5, comma 1, lettera f), commi
  2  e  6,  11  comma  1,  13  comma 1 e 14 comma 4 della legge della
  regione  Lombardia  16 settembre  1996,  n. 27,  nella parte in cui
  estendono  anche alle filiali il regime autorizzato previsto per le
  agenzie di viaggio.
    Non  vi  ha  dubbio  sul  fatto  che la problematica sottesa alla
  fattispecie  in  esame  e'  analoga a quella affrontata dalla Corte
  costituzionale nella sentenza di cui si tratta.
    Ne'  pare  possa  essere  addotta,  quanto  meno  in  termini  di
  manifesta  infondatezza,  il fatto che la regione Sarda disponga di
  competenza  legislativa  esclusiva  in  materia  di turismo (art. 3
  lettera p) del suo statuto).
    L'impostazione  che  la  Corte costituzionale ha dato al problema
  riconnette  l'affermazione  relativa  alla  libera  apertura  delle
  filiali   delle   agenzie  autorizzate  al  principio  di  liberta'
  dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e
  l'art. 3  della  Statuto  Sardo  subordina  anche l'esercizio della
  podesta'    legislativa   primaria   al   rispetto   dei   principi
  costituzionali,  ed  ai  principi  generali dell'ordinamento che si
  ricavano  da  questi  nonche' dalle disposizioni di legge ordinaria
  che ne costituiscono attuazione.
    In conclusione, la rilevata assimilabilita' della normativa posta
  dalla  regione Sardegna a quella approvata dalla regione Lombardia,
  e dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, impone al
  collegio  di  sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 6,
  comma 1,  della  legge  regionale  13 luglio  1988, n. 13, il quale
  subordina  ad  autorizzazione  l'apertura  di  filiali e succursali
  delle  agenzie di viaggio, e del precedente art. 4, ivi richiamato,
  in  quanto  applicabile  all'apertura  di  filiali e succursali, in
  relazione  all'art. 3,  comma 1, della Statuto Sardo ed all'art. 41
  della Costituzione.
    Di  conseguenza  il  presente  procedimento  deve  essere sospeso
  rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.