IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1108/99 proposto dalla "Blu' Vacanze" S.r.l. in persona del presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Colombo, Nicoletta Felli e Giuseppe Curelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via Cugia n. 5; Contro la Regione Autonoma della Sardegna in persona del presidente della giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Graziano Campus e Laura Picco ed elettivamente domiciliata presso Ufficio Legale in Cagliari, viale Trento n. 69, e nei confronti dell'Hutalabi' Viaggi S.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio per l'annullamento: del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999 con il quale il direttore generale dell'assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio ha respinto la richiesta della Blu' Vacanze S.r.l. d'autorizzazione all'apertura di una filiale della propria agenzia di viaggi unitamente agli atti presupposti, tra i quali segnatamente il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sarda. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Saedegna in persona del presidente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2000 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi l'avvocato Elisabetta Boi, su delega, per la parte ricorrente, e l'avvocato Laura Picco per l'Amministrazione intimata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con ricorso a questo tribunale, notificato il 19 luglio 1999 e depositato il successivo 29 settembre, la "Blu' Vacanze" S.r.l. in persona del presidente impugna il provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999 il direttore generale dell'assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio ha respinto la richiesta della stessa Blu' Vacanze S.r.l. di autorizzazione all'apertura di una filiale della propria agenzia di viaggi unitamente agli atti presupposti, tra i quali segnatamente il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sarda. Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi: 1) la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, e' inficiata da incostituzionalita' per violazione dell'art. 3 della statuto sardo e degli artt. 5, 41 e 120 della Costituzione, anche in relazione alla violazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'interpretazione dettata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 362/1998. 2) la normativa costituzionale limita indebitamente la liberta' di iniziativa economica. 3) la normativa regionale, limitando la concorrenza, e' contraria ai diritti dei consumatori, ed indebitamente limita la liberta' degli imprenditori di spostarsi sul territorio nazionale. La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 1999 e' stata decisa la riunione al merito dell'istanza cautelare. Si e' costituita in giudizio la regione autonoma della Sardegna in persona del presidente della giunta chiedendo, con memoria depositata il 30 dicembre 1999, il rigetto del ricorso. In data 29 dicembre 1999 la parte ricorrente ha depositato memoria. Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. D i r i t t o La societa' ricorrente e' titolare di un'agenzia di viaggi, autorizzata dalla regione Lombardia. Intendo aprire una filiale a gestione non autonoma nell'ambito della regione sarda, ha presentato domanda di autorizzazione all'assessorato regionale al turismo, che ha respinto la domanda con il provvedimento indicato in epigrafe. Il provvedimento in parola si fonda sulla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, e sul piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, adottato ai sensi del suo art. 4, che secondo l'amministrazione preclude il rilascio di nuove autorizzazioni. Il provvedimento impugnato non indica espressamente tutti gli articoli di legge che ne costituiscono il presupposto, ma questi devono palesemente essere individuati, oltre che nell'art. 4, anche nell'art. 6, primo comma, della citata legge regionale n. 13, che assoggetta l'apertura di filiali ad autorizzazione dell'assessore regionale al turismo, rilasciate con le modalita' e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie. Dubita la ricorrente della costituzionalita' del sistema normativo ora delineato. La questione (palesemente rilevante per la soluzione della controversia) non e' manifestamente infondata. Non vi ha dubbio sul fatto che le disposizioni regionali in parola, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove agenzie ed anche l'apertura di filiali e succursali delle agenzie esistenti, limitano la possibilita' di esercitare l'attivita' imprenditoriale di cui ora si discute in maniera non conforme, in quanto piu' restrittiva, al sistema previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente al possesso, da parte del titolare e del direttore tecnico, dei requisiti culturali previsti dal secondo comma ed al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza. L'osservazione imporrebbe di affrontare la questione delibando, nei limiti demandati al giudice remittente, la conformita' alla Costituzione del sistema di contingentamento previsto dall'art. 4; peraltro, il collegio deve limitare il proprio esame della questione ai termini entro i quali questa e' rilevante per la risoluzione del giudizio sottopostogli. La questione di costituzionalita' riguarda quindi il solo art. 6, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti, oltre tutto subordinando la stessa possibilita' di rilasciare autorizzazioni alle previsioni del piano di cui all'art. 4. Le ragioni della ricorrente sono sostenute dalla sentenza della Corte costituzionale n. 362 in data 6 novembre 1998. Il giudice delle leggi con quella pronuncia ha infatti affermato che l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, costituente norma di principio nella materia, configura le agenzie di viaggi e turismo come entita' unitarie, osservando inoltre che dal carattere regionale delle autorizzazioni non si evince l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche all'attivita'; ha quindi affermato l'illigittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3 secondo periodo, 4, comma 1, 5, comma 1, lettera f), commi 2 e 6, 11 comma 1, 13 comma 1 e 14 comma 4 della legge della regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nella parte in cui estendono anche alle filiali il regime autorizzato previsto per le agenzie di viaggio. Non vi ha dubbio sul fatto che la problematica sottesa alla fattispecie in esame e' analoga a quella affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza di cui si tratta. Ne' pare possa essere addotta, quanto meno in termini di manifesta infondatezza, il fatto che la regione Sarda disponga di competenza legislativa esclusiva in materia di turismo (art. 3 lettera p) del suo statuto). L'impostazione che la Corte costituzionale ha dato al problema riconnette l'affermazione relativa alla libera apertura delle filiali delle agenzie autorizzate al principio di liberta' dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 della Statuto Sardo subordina anche l'esercizio della podesta' legislativa primaria al rispetto dei principi costituzionali, ed ai principi generali dell'ordinamento che si ricavano da questi nonche' dalle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione. In conclusione, la rilevata assimilabilita' della normativa posta dalla regione Sardegna a quella approvata dalla regione Lombardia, e dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, impone al collegio di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, il quale subordina ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali delle agenzie di viaggio, e del precedente art. 4, ivi richiamato, in quanto applicabile all'apertura di filiali e succursali, in relazione all'art. 3, comma 1, della Statuto Sardo ed all'art. 41 della Costituzione. Di conseguenza il presente procedimento deve essere sospeso rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.