LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 832/1997 depositato l'11 febbraio 1997 avverso accertamento n. 4330/96 - TOSAP. 96 contro il comune di Ceto proposto da: ENEL Societa' per azioni residente a Milano in Via Carducci n. 1/3 difeso da: Dott.ssa Biroli Francesca residente a Milano in C/O ENEL S.P.A. V. Carducci n. 14 Premesso in fatto Con ricorso notificato il 10 dicembre 1996 e depositato nella segreteria di questa commissione provinciale il giorno 11 febbraio 1997 successivo, l'ENEL societa' per azioni sede di Milano ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio notificato il 10 dicembre 1996, con cui il comune di Ceto aveva accertato a carico ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali relativa all'anno 1996 determinandola in L. 10.000.000 oltre la sopratassa e gli interessi moratori per un totale di L. 22.000.000 netto dell'importo gia' versato allo stesso titolo equivalente a L. 500.000. Ha dedotto a sostegno del ricorso che gli articoli 46 e 47 1o e 2o comma del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che determina i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del suolo pubblico con conduttori, cavi in genere ed altri manufatti destinati ad impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico sulla cui base il comune di Ceto aveva accertato la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 70 della costituzione poiche' la Lex 23 ottobre 1992 n. 421 art. 4 comma 4 con cui il Parlamento aveva delegato il governo ad emanare uno, o piu', decreti legislativi volti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali con effetto a far data dal 1o gennaio 1994, aveva stabilito, che i comuni e le provincie fossero suddivisi in sole cinque classi ed in modo che per le occupazioni permanenti le variazioni in aumento dei tributi non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione fino ad allora applicate, cosi' che gli enti locali ritraessero un piu' adeguato beneficio economico dalla tassa. Le norme delegate non hanno rispettato le norme ed i principi direttivi, in quanto in particolare, per quanto attiene alle occupazioni permanenti, hanno determinato in modo uguale per tutti i comuni e le provincie la misura massima e, minima dell'imposta, senza tener conto del diverso beneficio economico che le aziende esercenti servizi di pubblico interesse potevano realizzare in zone territoriali densamente dotate di utenze o viceversa in zone con pochissime utenze quali sono i territori agricoli o montani; non aveva suddiviso i comuni in classi e non aveva rispettato il tetto deI 50% di aumento massimo rispetto alle misure di tassazione vigente alla data del 31 dicembre 1993, come ad esempio nel comune di Ceto. Posto che, per esempio, il comune di Ceto ha incrementato la tassa cosiddetta TOSAP di ben 201 volte la tassa imposta all'ente erogatore per il 1993 senza, peraltro, che l'aumento possa trovare giustificazione in nuova occupazione realizzata nel 1995. La societa' ricorrente "ENEL ha eccepito l'illegittimita' dei modo di tassazione adottato dal comune di Ceto in esecuzione dell'art. 40 del D.lgs. n. 507/1993 per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421, chiedendo la declaratoria di illegittimita' ed il conseguente annullamento dell'accertamento e invito al pagamento di maggior imposta e sanzioni da parte della Commissione tributaria provinciale. Il comune di Ceto non e' comparso in udienza e non ha prodotto proprie controdeduzioni. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 397/2000). 00C0625