ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n. 237  (Modifica  della disciplina in
materia  di  servizi  autonomi  di  cassa  degli  uffici finanziari),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  19  gennaio 1999 dal pretore di
Trento  nel procedimento civile vertente tra la Provincia Autonoma di
Bolzano  e  l'Amministrazione  delle  Finanze  ed  altre, iscritta al
n. 127  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  prima serie speciale, dell'anno
1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  pretore  di Trento, con ordinanza emessa il 19
gennaio  1999,  in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa
dal  concessionario  del  servizio  di  riscossione  per il pagamento
dell'indennizzo  per  l'occupazione  abusiva di un bene demaniale, ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7 del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina
in  materia  di  servizi  autonomi di cassa degli uffici finanziari),
nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43,  che  a  sua  volta richiama l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre
1973,   n. 602,   e  dunque  l'intera  normativa  in  vigore  per  la
riscossione  delle imposte dirette, impedisce al debitore, in caso di
contestazione  dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre
opposizione    all'esecuzione   davanti   all'autorita'   giudiziaria
ordinaria  e di ottenere dalla stessa la sospensione dell'esecuzione,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che,  ad  avviso  del giudice rimettente, la norma impugnata,
rendendo  applicabile  alla  riscossione coattiva dell'indennizzo per
l'occupazione   abusiva   di   beni  demaniali,  che  non  ha  natura
tributaria,  l'art. 54,  primo e secondo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973,  che  in  riferimento  alla  riscossione coattiva delle entrate
tributarie  esclude la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione
e  la  possibilita'  di ottenere dal giudice ordinario la sospensione
della    procedura    esecutiva,   determinerebbe   una   limitazione
ingiustificata  e  discriminatoria  del  diritto di difesa, aggravata
dalla mancata previsione di un sistema di gradualita' nell'iscrizione
a  ruolo,  analogo  a quello applicabile in caso di contestazione dei
crediti tributari;
        che  tale  disparita'  di trattamento sarebbe resa ancor piu'
evidente  dalla  circostanza  che,  in  mancanza  di  una  disciplina
legislativa   delle  modalita'  di  liquidazione  dell'indennita'  in
questione,   l'iscrizione   a   ruolo   ha   luogo  a  seguito  della
determinazione unilaterale ed autoritativa del credito da parte della
pubblica amministrazione;
        che,  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale, e'
intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, il quale ha
eccepito  l'infondatezza  della  questione,  sostenendo che il rinvio
contenuto nella norma impugnata riguarda soltanto le norme del d.P.R.
n. 602  del  1973  che  disciplinano  la  formazione  dei  ruoli e la
procedura  esecutiva,  e  non  si  estende  a quelle disposizioni che
trovano  giustificazione  esclusivamente  nella natura tributaria del
credito.
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto l'art. 7 del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella parte
in  cui,  prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute
per   l'utilizzazione,  anche  senza  titolo,  di  beni  demaniali  e
patrimoniali  dello  Stato  si  applicano  le  disposizioni contenute
nell'art. 67  del  d.P.R. n. 43 del 1988, che a sua volta richiama le
disposizioni relative alla riscossione dei tributi, rende applicabile
l'art. 54  del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  il  quale  prevede che le
opposizioni  regolate  dagli  articoli  da  615  a  618 del codice di
procedura  civile  non  sono  ammesse  ed  attribuisce  il  potere di
sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;
        che,  successivamente  alla  proposizione  della questione di
legittimita' costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46  ha  riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,
disponendo  che  si effettua con tale sistema la riscossione coattiva
delle  entrate  dello  Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi
(art. 17),  e  sostituendo  l'intero  Titolo II del d.P.R. n. 602 del
1973,  avente  ad  oggetto  la  riscossione  coattiva, e quindi anche
l'art. 54;
        che  gli  artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
novellato   dall'art. 16   del  d.lgs.  n. 46  del  1999,  confermano
l'improponibilita'   delle  opposizioni  regolate  dall'art. 615  del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilita'  dei  beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del  codice  di procedura civile relative alla regolarita' formale ed
alla  notificazione  del  titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il
giudice  dell'esecuzione  non  puo' sospendere il processo esecutivo,
salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
irreparabile danno;
        che,  in  particolare,  l'art. 29  del  d.lgs. n. 46 del 1999
prevede  che "per le entrate () non tributarie, il giudice competente
a  conoscere  le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la
riscossione  se ricorrono gravi motivi", disponendo altresi' che alle
medesime  entrate  "non  si  applica  la  disposizione  del  comma  1
dell'articolo  57  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente
decreto  e  le  opposizioni  all'esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono  nelle forme ordinarie", ed aggiungendo che "ad esecuzione
iniziata  il  giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza
dei  presupposti  di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16 del presente decreto";
        che   all'indennizzo   per   l'occupazione  abusiva  di  beni
demaniali  e'  quindi  applicabile, in parte qua il predetto art. 29,
trattandosi di entrata non avente natura tributaria;
        che,  in  seguito,  il  decreto  legislativo  13 aprile 1999,
n. 112 ha riordinato il servizio nazionale della riscossione mediante
ruolo,   disponendo  espressamente,  all'art. 68,  l'abrogazione  del
d.P.R. n. 43 del 1988;
        che  le  norme  sopravvenute  hanno  determinato un mutamento
complessivo  del  quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame  della  perdurante  rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale  da  parte del giudice a quo (cfr. ordinanze nn. 439 e
441 del 1999).